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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.135
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00135
Lugano
24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 giugno 1998
in materia di: imposta di successione e/o IC 1993/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale membro di una comunione ereditaria proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
che il contribuente, con scritto del 10 giugno e con lettera successiva del 20 giugno 1998 redatta parzialmente in francese e parzialmente in italiano, contesta di dover pagare le imposte sulla sostanza ticinese, adducendo in particolare le seguenti motivazioni:
«Mia madre è, attualmente, una persona fisica solvibile potendo far fronte a tutte le spese comprese le varie imposte. Non posseggo, ufficialmente, nessun dato che mi provi il contrario. Al seguito del testamento di fu mio padre, la mamma è l’unica fruitrice dei beni immobiliari.
In conclusione è la fruitrice che è tenuta la pagamento delle imposte inerenti al bene immobiliare»;
«Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione e secondo le indicazioni fornite dal nuovo rappresentante della comunione ereditaria, la sostanza ed il relativo reddito sono stati esposti in parte uguale nella misura di 1/5 ciascuno agli eredi»;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
che, secondo l’art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
che, nel caso in esame, non vi è alcuna decisione dell’autorità fiscale che sia impugnabile rispettando il termine dell’art. 227 LT, per il fatto che, come rilevato, la decisione in materia di imposta di successione risale addirittura al 1990 e quelle in materia di imposta sul reddito sono state notificate, rispettivamente, il 27 gennaio 1997 (IC 1993/94) e il 25 agosto 1997 (IC 1995/96);
che, pertanto, come questa Camera ha fatto notare al ricorrente in ben due occasioni (cfr. lettere del 12 e del 24 giugno 1998), i termini di impugnazione delle decisioni per i periodi fiscali 1993/94 e 1995/96 sono ampiamente scaduti;
che, del resto, lo scritto del ricorrente non può neppure essere trattato come istanza di revisione, dovendo quest’ultima essere inoltrata all’Ufficio di tassazione, quale autorità che ha emanato la decisione (234 cpv. 1 LT);
che, nella misura in cui gli scritti del 10 e del 20 giugno 1998 dovessero essere considerati ricorso contro una delle decisioni su reclamo, ne deve essere constatata l’irricevibilità.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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