AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.134
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00134
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
a. spese di trasposto
(fr. 3'300.- per ciascuno dei coniugi) fr. 6'600.-
b. doppia economia domestica fr. 2'400.-
che nella notifica di tassazione dell'11 settembre 1995 l'UT concedeva loro la deduzione per spese di trasporto di ragione di fr. 6'600.- e quella per doppia economia domestica limitatamente a fr. 1'200.-;
che con tempestivo reclamo del 10 ottobre 1995 i coniugi __________ chiedevano tra l'altro il riconoscimento di un'ulteriore deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'200.-, argomentando che l'attività svolta dal marito era mutata in seguito alla recessione e alla ristrutturazione della ditta e consisteva nella sorveglianza di cantiere;
che con decisione su reclamo del 18 maggio 1998 l'UT accoglieva la richiesta di concedere ad __________ la deduzione per doppia economia domestica per parte del biennio e, meglio, nella misura chiesta di fr. 1'200.-, ma riduceva la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'452.-, considerando che per un anno il contribuente, per il fatto stesso d'aver chiesto la deduzione per pasti fuori casa, avrebbe percorso soltanto la tratta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa una volta al giorno;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la suddetta decisione su reclamo, chiedendo la rettifica delle spese di trasporto ammessa in sede di notifica di tassazione;
che secondo l'art. 207 cpv. 1 LT 1994 l'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione; essa può quindi modificare la tassazione anche a svantaggio del contribuente (art. 208 cpv. 1 LT 1994), senza che a quest'ultimo sia data facoltà di ritirare il reclamo (art. 207 cpv. 2 LT 1994);
che tale normativa è applicabile alla presente fattispecie in virtù dell'art. 317 cpv. 1 LT 1994, la tassazione essendo stata notificata dopo il 1° gennaio 1995;
che comunque anche il vecchio diritto prevedeva una regolamentazione del tutto analoga (art. 177 cpv. 1 e 4 LT 1976);
che anche la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, prevede in materia di reclamo norme identiche a quella della nuova LT (art. 134 cpv. 1 e 2 LIFD), come d'altronde le prevedeva già l'abrogato DIFD (art. 102 cpv. 1 e art. 104 DIFD);
che quindi l'UT di __________ era senz'altro legittimato a riesaminare in sede di reclamo la deduzione per spese di trasporto, a maggior ragione se si considera che la deduzione per doppia economia domestica del pasto di mezzogiorno assunto fuori casa e quella per spese di trasporto relativa al rientro per il pranzo sono correlate nel senso che possono essere concesse, come è evidente, alternativamente ma non cumulativamente;
che l'UT avendo accolto la richiesta di __________ __________ di concedergli la deduzione per doppia economia domestica, non poteva non valutarne le ripercussioni sulle spese di trasporto relative al rientro per il pranzo;
che nel periodo fiscale 1993-94 la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno era sia per l'IC sia per l'IFD di fr. 2'400.-, risp. di fr. 1'200.- se il pasto è preso in una mensa del datore di lavoro o se questi versa un contributo per ridurne il prezzo (cfr. Decreto esecutivo del 10 novembre 1992);
che nel caso concreto __________ __________ ha chiesto la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo limitatamente a fr. 1'200.-;
che dagli atti non risulta che egli abbia beneficiato di un contributo del datore di lavoro per il pranzo o di una mensa aziendale (cfr. certificato di salario del 10 marzo 1993 della __________ SA);
che si deve quindi convenire con l'UT che la deduzione per doppia economia domestica si riferisca a soli sei mesi sull'arco di un anno o di un anno sull'arco del periodo di computo biennale;
che in simili condizioni il calcolo effettuato dell'UT e chiaramente esposto nella motivazione della decisione su reclamo va confermato;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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