AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.131
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00131
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Dall'inizio del 1992 __________ __________ passava alle dipendenze della __________ __________. L' Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione intermedia per mutamento della professione a valere dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992. Il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 57'306.-, al quale veniva aggiunto un reddito di fr. 6'000.- per vantaggi goduti nella società e un reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-. Il reddito della sostanza, in quanto elemento non toccato dalla tassazione intermedia, restava invariato (cfr. notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1991-92, a valere dal 1° gennaio 1992, del 12 giugno 1995).
Il medesimo giorno l'UT notificava a __________ __________ e a sua moglie anche la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui venivano ripresi il reddito del lavoro di fr. 57'306.- e il reddito da vantaggi goduti nella società di fr. 6'000.- di media annua, come pure il reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-; il reddito della sostanza veniva definito, come a dichiarazione, in fr. 7'290.- e il reddito lordo da indivisioni in fr. 870.-, riprendendo i dati della dichiarazione della comunione ereditaria.
Il reclamo presentato da __________ __________ il 13 giugno 1995 contro entrambe le due notifiche di tassazione summenzionate del 12 giugno 1995, veniva evaso con due distinte decisioni su reclamo del 25 maggio 1998. Le suddette decisioni su reclamo si attenevano a quanto pattuito dalle parti in occasione dell'audizione dell' 8 maggio 1998 e, meglio, la riduzione del reddito da vantaggi goduti nella società fa fr. 6'000.- a fr. 3'000.- e lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta entrambe le decisioni su reclamo, chiedendo la riduzione del reddito della sostanza per la tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 a fr. 6'284.- e di quello della tassazione IC/IFD 1993-94 a fr. 7'290.-.
Il ricorso è di fatto privo d'oggetto e appare essere stato introdotto con leggerezza, senza prima nemmeno chiedere quanto meno telefonicamente le spiegazioni del caso all'UT.
__________ __________ si è infatti con tutta evidenza lasciato fuorviare dalle cifre riassuntive contenute nelle due decisioni su reclamo. In effetti il reddito della sostanza di fr. 9'842.- indicato nella tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 è la ricapitolazione di tre redditi: del reddito della sostanza mobiliare di fr. 6'122.-, della quotaparte del reddito della comunione ereditaria di fr. 720.- e dei vantaggi goduti nella società anonima di fr. 3'000.- come pattuito in occasione dell'audizione dell'8 maggio 1998.
A sua volta l'importo di fr. 11'160.- menzionato nella tassazione IC/IFD 1993-94 è la ricapitolazione dei seguenti importi: del reddito della sostanza di fr. 7'290.-, del reddito lordo della quotaparte del reddito lordo della comunione ereditaria di fr. 870.- e dei vantaggi di fr. 3'000.- come da accordo.
Come si vede, il reddito della sostanza mobiliare della tassazione 1993-94 è esattamente quello indicato dal ricorrente nel ricorso, quello della tassazione intermedia 1991-92 è addirittura inferiore, seppure di poco.
Il ricorso, se inteso quale richiesta di riesaminare l'accordo raggiunto con l'autorità fiscale l' 8 maggio 1998, andrebbe quindi dichiarato manifestamente infondato per i motivi appena esposti.
Per quanto concerne poi la tassazione intermedia 1991-92, il ricorso su questo punto sarebbe addirittura irricevibile, poiché il reddito dell'indivisa è stato tassato nella notifica di tassazione 1991-92 (tassazione ordinaria) del 15 aprile 1992, non è allora stato contestato e non costituisce in alcun modo con tutta evidenza un elemento della tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1992.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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