AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.124
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00124
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 giugno 1998
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________ e a __________;
che, con decisione dell’11 maggio 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona accoglieva un reclamo dei contribuenti, commisurando le spese di manutenzione relative alla casa di __________ in fr. 8’408.– in media annua e negando in particolare il computo delle spese per tasse di canalizzazione, per l’acqua potabile, per la raccolta dei rifiuti, per l’acquisto dell’olio da riscaldamento, per l’energia elettrica e per lo spazzacamino;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ si dicono d’accordo con la decisione dell’autorità fiscale che nega il carattere di costi di manutenzione delle spese di riscaldamento, ma fanno notare come negli importi delle pigioni da loro dichiarati essi abbiano incluso anche i versamenti degli inquilini per le spese di acquisto dell’olio da riscaldamento;
che, secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994 di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;
che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);
che, se un immobile è locato o affittato ad una terza persona, il proprietario si vedrà rimborsare i costi per il riscaldamento, per l'illuminazione e per la pulizia, che altrimenti rientrerebbero fra le spese di mantenimento non deducibili, sotto forma di costi accessori;
che, a tal fine, è irrilevante che tali spese siano rimborsate in seguito all'emissione di un conteggio separato, sicché i costi sostenuti dal proprietario vengono neutralizzati dai pagamenti dell'inquilino, oppure siano comprese nel canone di locazione, potendo in tal caso essere dedotti dal proprietario quali costi di esercizio, poiché economicamente non rappresentano reddito da sostanza immobiliare (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 163; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 344; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea 1986, p. 103; CDT n. 80.95.00042 in re V.B.);
che dal conteggio delle pigioni prodotto dai ricorrenti risulta che nell’importo complessivo da loro dichiarato (fr. 102’760.– nel 1993 e fr. 82’080.– nel 1994) sono incluse le spese di riscaldamento di, rispettivamente, fr. 8’400.– e fr. 8’640.–;
che, per le ragioni precedentemente esposte, si giustifica di dedurre questi ultimi importi dal reddito della sostanza dichiarato, per il fatto che si tratta di spese accessorie, poste a carico degli inquilini;
che il ricorso può pertanto essere accolto come richiesto dai ricorrenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 è riformata nel senso che il reddito della sostanza è ridotto da fr. 100’220.– a fr. 91’700.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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