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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.123
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00123
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 giugno 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________ e __________ __________, __________ , rappr. da. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, precedentemente dimoranti a __________. __________, sono illimitatamente imponibili nel Canton __________ dal 1° aprile 1997, data in cui si sono trasferiti dapprima a __________ __________ e quindi a __________;
che, con decisione del 16 marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava loro la tassazione IC 1997/98, per inizio assoggettamento, valida a partire dal 1° aprile 1997, nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr. 95’655.– e il reddito imponibile in fr. 61’662.–;
che, in seguito a reclamo dei contribuenti, l’autorità di tassazione, con decisione dell’11 maggio 1998, riduceva il reddito imponibile a fr. 57’783, conformemente ad un nuovo calcolo delle deduzioni, mentre confermava il reddito del lavoro, corrispondente alle entrate lorde dell’assicurazione disoccupazione prima e del lavoro poi;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano il calcolo del reddito del lavoro, commisurato dall’autorità fiscale in fr. 95’655.– in media annua, e producono la scheda salario del datore di lavoro dalla quale si evincerebbe che il reddito effettivo è nettamente inferiore;
che, mentre di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio dell'assoggettamento esso è tuttavia determinato, per il periodo fiscale in corso e per quello successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a e b LT);
che, pertanto, l’autorità di tassazione ha calcolato il reddito del lavoro riportando a dodici mesi le entrate degli anni 1997 (da aprile) e 1998, come risulta chiaramente dal conteggio allegato alla decisione impugnata;
che la differenza fra il calcolo proposto dai ricorrenti e quello dell’autorità fiscale è riconducibile semplicemente al fatto che i primi considerano reddito del lavoro il solo reddito netto (dopo la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, cassa pensione, assicurazioni malattia e infortuni), mentre l'Ufficio di tassazione prende in considerazione il reddito del lavoro lordo;
che quest’ultimo modo di procedere è corretto, perché la legge prevede l’assoggettamento del reddito lordo e la deduzione separata delle singole contribuzioni che vi si riferiscono;
che pertanto, l'Ufficio di tassazione ha sommato l’indennità di disoccupazione di entrambi i coniugi e il reddito del lavoro fino al 31.12.1997, aggiungendo infine il reddito del lavoro del 1998 calcolato in proporzione a quello del 1998, e da tale importo ha quindi dedotto, quali «contributi di legge», i premi AVS/AI/IPG/AD/AINP e quelli del 2° Pilastro;
che l’autorità fiscale ha poi concesso la deduzione di fr. 5’520.– per premi dell’assicurazione malattia, importo risultante dalla somma dei premi pagati dai coniugi nel corso del biennio (fr. 230.40 al mese, secondo polizza agli atti), in media annua;
che, nel suddetto calcolo non risultano peraltro essere stati considerati i premi dell’assicurazione malattia che il datore di lavoro ha dedotto dai salari dei ricorrenti;
che questa Camera ha già avuto modo di stabilire (cfr. sentenza CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re V.) che non è ammessa la deduzione a titolo di contributi di legge dei premi per l'assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia, per il fatto che quest'ultima assicurazione rientra infatti nel campo dell'assicurazione malattia;
che, infatti, l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia non è obbligatoria, ma, al contrario, rappresenta una mera eccezione alla regola, stabilita dal CO, per cui il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore impedito senza colpa di lavorare (art. 324a cpv. 4 CO);
che, per la stessa ragione, si giustifica peraltro di ammetterne la deduzione quale premio di assicurazione, nella misura in cui non si sia già raggiunto il limite massimo previsto dalla legge a tal fine;
che l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT prevede infatti che siano dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 7’200.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 3’600.- franchi per gli altri contribuenti;
che dal reddito del lavoro dei ricorrenti è trattenuto un importo mensile di fr. 45.25 per il marito e di fr. 59.10 per la moglie a titolo di contributo per l’assicurazione malattia, sicché si giustifica una ulteriore deduzione di fr. 1’163.–, che si aggiungono ai 5’520.– già concessi a titolo di oneri assicurativi, in base al seguente calcolo:
• marito fr. 294.10 per il 1997 e fr. 588.25 per il 1998
• moglie fr. 384.15 per il 1997 e fr. 768.30 per il 1998
• totale fr. 2’034.80 (per 21 mesi di assoggettamento)
• riporto 12/12: fr. 1’163.–;
che il ricorso è pertanto parzialmente accolto, per ragioni diverse da quelle addotte dai ricorrenti;
che si rinuncia comunque a porre a carico dei ricorrenti parte delle spese processuali né si concedono ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio è riformata nel senso che la deduzione degli “oneri assicurativi” è elevata da fr. 5’520 a fr. 6’683.–.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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