AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.120
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00120
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 maggio 1998
in materia di: IC 93/94 - IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________., società in accomandita, con sede a __________, acquistava nel Comune di __________ la particella n. __________, su cui sorgeva una casa d'abitazione.
Il 24 novembre 1997 l'UT notificava a __________ __________ la tassazione IC 1993-94 in cui esponeva un reddito della sostanza di fr. 15'600.-, da cui deduceva complessivamente fr. 5'900.- per spese di manutenzione e interessi. Lo stesso giorno l'UT notificava pure la tassazione IC 1995-96, in cui esponeva al contribuente un reddito della sostanza di fr. 16'800.- e deduzioni per complessivi fr. 6'200.-.
"abitando nel Canton __________, devo pagare le tasse in questo Cantone. Per beni immobiliari nel Vostro Cantone fa stato la ripartizione che deve fare __________ sul reddito e la sostanza, in base alla quale sarà da calcolare quanto spetta al canton __________ ".
Il 12 gennaio 1998 e nuovamente il 31 gennaio successivo l'UT invitava il reclamante a produrre le decisioni di riparto del Canton __________ relative ai redditi degli anni 1991-92 e 1993-94 e alla sostanza al 1° gennaio 1993 e 1995. Il secondo invito era munito della comminatoria di irricevibilità, qualora il contribuente non avesse dato seguito alla richiesta di produrre le decisioni di riparto solettesi.
Essendo rimaste senza esito le due richieste di documentazione, con due distinte decisioni del 14 aprile 1998 l'UT dichiarava irricevibili entrambi i reclami.
alla quale egli verserebbe il valore locativo. Produce le decisioni di riparto del Canton __________ degli anni di computo 1991 (del 10 novembre 1997, modificata con decisione del 25 febbraio notificata il 29 aprile 1998), 1992 (del 25 febbraio 1998, notificata il 29 aprile 1998), 1993 (del 2 marzo 1998, notificato il 29 aprile 1998) e 1994 (del 23 marzo 1998, in sostituzione del precedente del 2 dicembre 1996)
Con due decisioni, entrambe datate e notificate il 14 aprile 1998 l'UT di __________ ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal contribuente contro le notifiche di tassazione IC 1993-94 e 1995-96.
Nel ricorso il ricorrente indica invece di voler contestare le tassazioni 1991-97.
Va quindi subito premesso che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui contesta le due decisioni su reclamo del 14 aprile 1998 e, meglio, in cui contesta la declaratoria d'irricevibilità.
Nella misura in cui il presente ricorso contesta tassazioni non ancora notificate (1997-98) o tassazioni già cresciute in giudicato (IC 1991-92), è invece irricevibile.
5.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994).
Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
5.2.
Nel presente caso la tassazione IC 1993-94 è stata notificata al ricorrente il 24 novembre 1997, quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.
Si applicano quindi le norme procedurali del nuovo diritto, come nel caso della tassazione IC 1995-96, pure oggetto del presente ricorso nei limiti sopra tracciati.
6.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 2 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del reclamo rappresenta dunque un presupposto di validità del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n. 815, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
6.2.
Confrontato con il reclamo generico del 17 dicembre 1997, l'UT con lettera del 12 gennaio 1998 assegnava al reclamante un termine fino al 31 gennaio 1998 per produrre copia del riparto intercantonale relativo ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1991-92 e 1993-94, notificato dall'autorità fiscale del Canton __________.
La richiesta rimaneva inevasa. L'UT rinnovava pertanto la richiesta. Impartiva al reclamante, con lettera raccomandata del 3 febbraio 1998, un termine fino al 20 febbraio, rendendolo nel contempo attento che in caso d'inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Anche tale termine veniva lasciato scadere dal reclamante, il quale non si è per altro nemmeno degnato di avvertire l'UT che davanti all'autorità fiscale del Canton __________ erano ancora pendenti dei reclami che riguardavano tra l'altro anche le decisioni di riparto richieste dall' Ufficio di tassazione.
6.3.
In simili condizioni questa Camera non può che confermare l'irricevibilità del reclamo. Di fronte al reiterato silenzio del reclamante, che nemmeno si è peritato di chiedere una proroga in attesa della conclusione della procedura di riparto del Canton __________, l'UT non poteva agire diversamente.
Le decisioni del 14 aprile 1998, con cui l'UT ha dichiarato irricevibili i reclami contro le notifiche di tassazione IC 1993-94 e 1995-96, vanno quindi confermate.
A questa Camera è quindi preclusa, per quanto precede, la possibilità di entrare nel merito delle due suddette tassazioni, anche se dalle decisioni di riparto prodotte con il presente ricorso risulta per la prima volta che egli non deve essere imposto quale proprietario dell'immobile di __________ ma per la sua partecipazione alla società in accomandita proprietaria della casa.
Va comunque sottolineato che tale circostanza era sfuggita pure al Cantone di domicilio ed è emersa per la prima volta solo nelle decisioni di riparto degli anni 1991, 1992 e 1993 notificate il 29 aprile 1998 e in quella del 1994 notificata poco più di un mese prima e, meglio, il 23 marzo 1998.
7.2.
Certo, in materia di doppia imposizione intercantonale, i contribuenti hanno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. entro trenta giorni dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. per le molte: STF del 5 novembre 1993 in re C. SA; DTF 111 Ia 44 consid. 1b 46).
7.3.
Orbene, il presente ricorso, presentato in lingua tedesca il 7 maggio 1998 è posteriore soltanto di alcuni giorni alla notifica delle decisioni di riparto del Canton __________ relative agli anni 1991, 1992 e 1993. Essa risale infatti al 29 aprile 1998.
Questa Camera ritiene pertanto di poter trasmettere il ricorso del 7 maggio 1998 al Tribunale federale. Esso potrebbe infatti configurare un ricorso di diritto pubblico pervenuto tempestivamente all'autorità giudiziaria cantonale ticinese contro le decisioni di riparto del 29 aprile 1998 e quindi da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Copia al Tribunale federale, con allegati citati.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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