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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.119
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00119
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ & __________ __________ __________ di __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ di __________ fino alla fine del 1997. Dal 1° gennaio 1998 ha cessato l’attività in seguito a pensionamento, limitandosi a svolgere unicamente compiti di consulente esterno indipendente della banca.
Il 2 marzo 1998 l’UT notificava al contribuente e a sua moglie __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendo loro in media annua i redditi conseguiti nel periodo di computo 1995-96.
Il 14 marzo successivo __________ __________ presentava reclamo, facendo presente il cambiamento intervenuto il 1° gennaio 1998 e chiedendo quindi di rivedere la tassazione IC/IFD 1997-98.
Il 23 marzo successivo l’UT emetteva una nuova tassazione IC/IFD 1997-98, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 1997, in cui confermava l’esposizione in media annua del reddito del lavoro conseguito nel periodo di computo. Infine, in data 8 maggio 1998 l’UT respingeva la domanda di tassazione intermedia.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________ & __________, chiede l’annullamento della decisione di rifiuto della tassazione intermedia dell’8 maggio 1998 e di conseguenza l’allestimento di una tassazione intermedia a far tempo dal 1° gennaio 1998.
In occasione dell'udienza del 21 marzo 1998 il ricorrente ha presentato un "addendum" contrattuale a valere dal 1° gennaio 1998 e ha inoltre precisato di aver dovuto aprire una partita IVA in quanto indipendente.
Preso atto della nuova documentazione prodotta, l'autorità fiscale ha dichiarato di aderire al ricorso.
Il giudice, da parte sua, alla luce di quanto emerso in sede di udienza, non ha motivo di dissentire dalla proposta di aderire al ricorso formulata dall'UT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 maggio 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'allestimento della tassazione intermedia a contare dal 1° gennaio 1998.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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