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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.118
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00118
Lugano 28 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 luglio 1998
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC 1993-94 del 27 dicembre 1995, l’UT ha esposto a __________ __________ un reddito della sostanza immobiliare di fr. 98'618.-, dal quale sono state dedotte spese di manutenzione e interessi passivi per fr. 76'654.-. L'imponibile è così stato definito in fr. 21’964.-. Per l’aliquota si è tenuto conto di un reddito in altri cantoni di fr. 100'000.-.
Il 18 gennaio 1996 il contribuente, assistito dalla , __________ - __________, ritornava all’UT la notifica di tassazione 1993-94, contestando d’aver conseguito un reddito imponibile in __________.
Il 26 gennaio 1998 l'UT invitava il patrocinatore del ricorrente a produrre la decisione di riparto intercantonale del Canton __________ relativa ai redditi conseguiti negli anni 1991-93 e alla sostanza al 1° gennaio 1993. Con scritto del 23 febbraio 1996 la __________ comunicava all’UT che la tassazione 1991-92 non era ancora definitiva e che quanto alla tassazione 1993-94 i documenti si trovavano ancora presso la __________ di __________.
Quasi due anni dopo, il 19 dicembre 1997 l’UT rinnovava al contribuente la richiesta di produrre il riparto intercantonale relativo ai redditi conseguiti negli anni 1991-93 e alla sostanza al 1° gennaio 1993, avvertendolo che in caso di inosservanza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. La __________ rispondeva il 6 gennaio 1998 argomentando di aver ottenuto dal Canton __________ una proroga per la dichiarazione d’imposta fino al 31 gennaio 1998.
Il 10 marzo 1998 l’UT rinnovava per la terza volta l’invito a produrre entro il 31 marzo 1998 il riparto più volte richiesto, sempre con la comminatoria di irricevibilità in caso di inosservanza. Il 19 marzo 1998 la , __________ - __________, trasmetteva la dichiarazione “lungamente attesa” e da poco ricevuta dalla __________ __________ __________. Il 27 marzo 1998 l’UT sollecitava per l’ennesima volta, sempre con la comminatoria d’irricevibilità, al contribuente il riparto intercantonale degli anni di computo 1991-92, rilevando che la documentazione prodotta con la lettera del 19 marzo 1998 riguardava i redditi 1995-96 e la sostanza al 1° gennaio 1997. Il termine assegnato al ricorrente fino al 15 aprile scadeva infruttuoso.
L'8 giugno 1998 l'UT dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, pur dando atto di non aver prodotto la documentazione richiestagli per disguidi interni e cattiva conoscenza della lingua, chiede che la decisione su reclamo venga riesaminata nel merito, perché non corrisponderebbe alle notifiche di tassazione emesse dal Canton __________ per gli anni 1993 e 1994.
4.1.
Come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all’art. 317 LT-1994, alla presente fattispecie è applicabile l’art. 206 LT-1994, poiché la tassazione IC1995-96 è stata notificata dopo l’entrata in vigore della nuova legge tributaria e, meglio, dopo il 1° gennaio 1995.
4.2.
Secondo l'art. 206 cpv. 2 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del reclamo, così come la produzione delle prove rappresentano dunque un presupposto di validità del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n. 815, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
Confrontato con il reclamo generico del 18 gennaio 1996, con cui il contribuente, assistito dalla , __________ - __________, ritornava all’autorità fiscale ticinese la notifica di tassazione 1993-94, contestando d’aver conseguito un reddito imponibile in __________, l’UT ha ripetutamente sollecitato il ricorrente a voler produrre la decisione di riparto intercantonale del Canton __________ relativa ai redditi conseguiti negli anni di computo 1991-92 e alla sostanza esistente al 1° gennaio 1993.
Orbene, ancor oggi tale documentazione non è stata prodotta, ancorché il Canton __________ abbia emesso da tempo ormai le tassazioni del periodo fiscale 1993-94. Basti pensare che tutte le rettifiche (“Berichtigungen”) relative agli anni d’imposizione 1993-94 risalgono alla prima metà del 1997, quella del 1994 poi già al 21 agosto 1995.
Né va dimenticato che la dichiarazione d’imposta 1993-94 del Canton __________, che il ricorrente ha più volte affermato di non poter produrre, era stata presentata dalla __________ di __________ già il 30 aprile 1994.
5.2.
Certo, dalle notifiche prodotte non risulta nel Canton __________ alcun reddito imponibile. Il che non significa ancora che non ve ne sia in altri Cantoni. Stupisce e appare persino defatigatorio che il contribuente e chi lo ha assistito non si siano mai - ciò va sottolineato - fatti latori presso le autorità fiscale bernesi della richiesta dell’autorità fiscale ticinese di disporre della decisione di riparto del Cantone di domicilio, cioè del Canton __________, qualora la stessa non fosse ancora stata notificata.
Una simile decisione, la sola che permetterebbe di dirimere nel merito la controversia se in __________ vi sia reddito imponibile, non è ancora stata prodotta a tutt’oggi.
In simili condizioni questa Camera non può che confermare la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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