AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.113
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00113
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 (ordinaria e intermedia)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1995-96, notificata il 9 febbraio 1998 a __________ e __________ __________, l'UT concedeva a __________ __________ nata __________ una deduzione per spese di trasferta di fr. 1'500.- e per spese di doppia economia domestica di fr. 650.-. Analogamente, nella tassazione intermedia (per divorzio) IC/IFD 1995-96, a valere dal 4 aprile 1996, l'UT concedeva a __________ __________ le medesime deduzioni per spese di trasferta e per spese di doppia economia domestica (cfr. notifica della tassazione intermedia del 9 febbraio 1998).
L'UT, con decisione del 27 aprile 1998, respingeva il reclamo in materia di intermedia. Non dava invece alcun seguito al reclamo contro la tassazione ordinaria, valida dal 1° gennaio 1995 al 3 aprile 1996.
con il presente, tempestivo ricorso chiede l’ammissione della deduzione per spese di trasferta in ragione di fr. 7'020.- all'anno, pari a una trasferta giornaliera di km 60 per cinque giorni la settimana durante 39 settimane l'anno.
Sostiene di non poter far uso del mezzo pubblico se non a prezzo di sacrifici e con conseguenze negative sul lavoro, segnatamente sul rapporto e sulla disponibilità verso gli allievi al di là dell'orario scolastico.
4.1.
La tassazione intermedia interviene al momento del cambiamento. Essa si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati. Gli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’ inizio dell’ assoggettamento. Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’ inizio dell’ assoggettamento (cfr. art. 56 cpv. 1 - 4 LT; art. 46 cpv. 1 - 4 LIFD).
4.2.
Oggetto della tassazione intermedia per divorzio è l'attribuzione a ciascuno dei coniugi dei fattori imponibili e delle relative deduzioni che gli competono. La deduzione per spese di trasferta e per doppia economia domestica non è quindi, di regola, un elemento che viene toccato in quanto tale dalla tassazione intermedia. Essa viene quindi ripresa senza variazioni dalla tassazione ordinaria, senza che sia data al contribuente facoltà di reclamo.
4.3.
In linea di principio, nella tassazione intermedia per divorzio le spese di trasferta e di doppia economia domestica non sono quindi più impugnabili.
Nel presente caso si giustifica tuttavia di fare un'eccezione e di entrare comunque nel merito del ricorso presentato contro la decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia per divorzio, poiché l'Ufficio di tassazione, verosimilmente per una svista, ha omesso di considerare che il reclamo del 5 marzo 1998 di __________ __________ era rivolto del tutto correttamente anche contro la tassazione ordinaria notificata a entrambi i coniugi __________.
5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
5.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
5.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/ Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats-und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
5.2.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Va inoltre ricordato che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o altra infermità, una camminata di circa un chilometro, ovvero da dieci a quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v. anche ASA 33 276 s.)
5.2.5.
Deve infine essere rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G. R.; art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
5.3.
Venendo ora all'esame di merito della presente fattispecie, deve essere rilevato che il Comune di __________ è collegato a __________ dalla linea ferroviaria, che offre collegamenti a cadenze regolari. Dalla stazione di __________ partono poi, pure a cadenze regolari, dei bus in direzione di __________.
Certo con qualche inconveniente in più in meri termini di tempo di percorrenza, la ricorrente può raggiungere il luogo di lavoro e fare rientro al domicilio utilizzando il mezzo di trasporto pubblico (treno e bus).
Non diversamente da altri casi analoghi recentemente giudicati (cfr. CDT n. ..__________ del 14 novembre 1998 in re S. e Y. P., in cui era questione della trasferta tra __________ e ; CDT n. .. dell'8 ottobre 1997 in re B.P., in cui era questione della trasferta da __________ a ; CDT n. .. del 10 maggio 1996 in re C.C., in cui era questione di una contribuente domiciliata a __________ con luogo di lavoro a __________), anche nel presente caso si giustifica di attenersi alla regola della deduzione della spesa di trasferta con il mezzo pubblico di trasporto.
Non va infatti dimenticato che la deduzione per spese di trasporto prevista dal vigente diritto fiscale federale e cantonale, senza quindi più i ristretti limiti massimi delle precedenti leggi federale e cantonale, è una deduzione di mero carattere fiscale, che non va assimilata o confusa con il diritto, non riconosciuto dal diritto fiscale, di dedurre integralmente le spese di trasporto lasciando al contribuente la facoltà di scegliere liberamente il mezzo di trasporto che più gli aggrada.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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