AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.112
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00112
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 1998
in materia di: imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previ denza (art. 38 LT)
presentato da:
__________ , __________ __________ (),
rappr. da: __________ & __________ __________ __________ di __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
con la __________ di __________. La prestazione venne poi utilizzata per finanziare una rendita vitalizia in favore del qui ricorrente.
L'imposizione veniva confermata con decisione su reclamo del 28 aprile 1998, applicando il trattamento fiscale che viene usualmente riservato a quei contribuenti che riutilizzano una liquidazione della previdenza professionale per assicurarsi una rendita vitalizia addirittura presso il medesimo istituto che già aveva provveduto alla liquidazione impiegando dunque il capitale degli II° pilastro per finanziare una rendita vitalizia quale III° pilastro B di previdenza individuale (CDT ..__________ del 25 ottobre 1996 in re L.T; CDT ..__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.; StE 1993 B 26.13 Nr. 13).
Con tempestivo ricorso del 26 maggio 1998 __________ __________, assistito dalla __________ __________ & __________, chiede l'annullamento della tassazione annua intera ex art. 38 LT 1976, contestando l'accertamento dei fatti che l'autorità fiscale ha posto alla base della propria decisione e rilevando in particolare che il nuovo contratto non è stato stipulato dal ricorrente, ma dalla __________ beneficiaria della prima polizza, che continuava quindi ad avere a disposizione l'importo.
2.2.
Con osservazioni del 23 settembre 1998 il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni propone di accogliere il ricorso, osservando:
"Solo in seguito al ricorso è apparso tuttavia evidente all'UT che, contrariamente a quanto era sembrato in un primo tempo, il contraente dei contratti di rendita vitalizia risulta essere la medesima __________ di previdenza __________ __________
(si veda il contratto dei 30 agosto 1993, polizza no. __________: doc. no. __________) mentre le rendite verrebbero versate dalla __________ alla __________ di previdenza stessa per poi venir riversate al beneficiario signor __________ (si veda l'avviso di addebito della __________ : doc. no. __________ e allegato H al ricorso). Dal certificato di assicurazione del 30 dicembre 1977 (doc. no, prodotto quale allegato E2 al ricorso) si evince inoltre che "die Stiftung kann auf Wunsch des Arbeitgebers oder der versicherten Person jederzeit verfügen, dass die versicherten Leistungen in Form von lebensiänglichen, oder zeitiich befristeten Renten auszuzahlen sind". Secondo le condizioni assicurative esisteva pertanto l'alternativa, dall'inizio, di chiedere il versamento di una rendita in luogo del pagamento della prestazione in capitale. Sulla base della documentazione prodotta in sede di ricorso appare quindi verosimile la tesi secondo la quale il ricorrente, chiedendo alla Fondazione di previdenza il pagamento di una rendita vitalizia in luogo di una prestazione in capitale, non abbia fatto altro, a ben vedere, che scegliere la modalità di versamento della fonte previdenziale che anche sotto forma di importi a titolo di rendita vitalizia vengono versati e gestiti dalla Personalfürsorgestiftung.
Questo implica da un lato la piena imposizione degli importi della rendita (come dei resto è stato fatto, si veda la notifica di tassazione 1995-96: doc. no. 16), ma giocoforza non giustifica più l'imposizione con un'imposta annua intera ex. art. 38 LT.
D'altro canto la contestata imposizione è stata indotta dal fatto che l'UT non disponeva dall'inizio di tutta la documentazione rilevante e non aveva potuto chiaramente delucidare dall'inizio con il contribuente l'esatta fattispecie. Da tutto questo è nato il malinteso interpretativo che è stato corroborato dalla nota giurisprudenza in materia che indirizzava il giudizio verso la soluzione della tassazione della fonte previdenziale con un'imposta annua intera.
Di questo aspetto chiediamo che venga tenuto conto nella commisurazione delle spese.
Facciamo inoltre notare che l'apparente "incoerenza" fra la tassazione ordinaria della rendita vitalizia al 100% e l'assoggettamento con l'imposta annua intera è imputabile al fatto che la tassazione intermedia 1993194, la tassazione 1995196 e la tassazione annua speciale sono state redatte lo stesso giorno, ossia il 26 agosto 1997, mentre il contribuente le ha ricevute con un intervallo di tempo di circa tre settimane la prima dall'ultima (doc. no. 1, 14 e 16) per il fatto che la tassazione annua è stata allestita e spedita direttamente dall'Ufficio di tassazione senza che la stessa passasse attraverso il processo di intimazione come avviene per le tassazioni ordinarie.
Va da sé che l'adesione alla richiesta dei ricorrente in via principale esclude automaticamente la richiesta fatta in via subordinata in quanto i redditi da fonte previdenziale vengono interamente imposti come già è il caso attualmente."
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1998 e la notifica di tassazione (imposta annua intera ex art. 38 LT 19876) del 27 agosto 1997 sono annullate.
Non si concedono ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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