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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.109
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00109
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 maggio 1998
in materia di: imposta di donazione
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La cessione avviene a titolo di anticipo ereditario, senza controprestazione alcuna in denaro.
I cessionari prendono atto che esiste un debito ipotecario di attuali fr. 420’000.– verso la __________ __________ mutua svizzera di assicurazioni sulla __________ di __________ ed un debito ipotecario di attuali fr. 200’000.– verso la __________ di __________ __________ in __________.
Il debito di fr. 420’000.– viene assunto dal signor __________ __________ -, mentre il debito di fr. 200’000.– resta a carico del signor __________ __________ -.
In data 13 gennaio 1997, l’Ufficio delle imposte di successione e donazione () scriveva al signor __________ __________ - invitandolo a produrre documentazione idonea a comprovare l’effettiva assunzione del debito gravante sull’immobile donato.
Con lettera dell’8 aprile 1997, __________ __________ -__________ inviava all’autorità fiscale copia di un “avviso di scadenza” degli interessi ipotecari dovuti alla __________ ed una lettera in cui spiegava che il fratello __________ avrebbe assunto metà del debito al momento di iniziare l’attività lavorativa.
__________ __________ -__________ contestava il progetto di tassazione con scritto del 18 aprile 1997, spiegando che il figlio __________ era prossimo alla fine degli studi e che, come risultava da una convenzione allegata al gravame, si sarebbe assunto il debito non appena iniziata un’attività lavorativa.
Infatti momento determinante per l’assunzione del debito risulta essere l’iscrizione a registro fondiario, considerato inoltre quanto figura e quanto stipulato sul contratto di donazione.
Il nostro Ufficio deve inoltre considerare la dichiarazione del creditore, sulla stessa figura chiaramente che il debito è assunto solo dal figlio __________.
Il donante impugnava la suddetta decisione con reclamo del 3 giugno 1997, ribadendo quanto già sostenuto nel primo scritto. L’autorità fiscale chiedeva allora a __________ __________ -__________, con lettera dell’8 ottobre 1997, di inviarle una dichiarazione della __________ da cui risultasse che il debito di fr. 420’000.– era intestato ora solidalmente ad entrambi i fratelli.
Non essendo pervenuta, dopo ripetute proroghe del termine, alcuna risposta dell’interessato, __________ respingeva il reclamo con decisione del 23 aprile 1998, fondato sulla conclusione che il debito di fr. 420’000 posto a carico del donatario __________ __________ -__________ con l’atto di donazione era stato effettivamente assunto solo da quest’ultimo.
Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 1998, __________ propone di respingere il ricorso, sottolineando la circostanza che il debito di cui si tratta è stato formalmente ed effettivamente assunto dal solo fratello __________, che è stato riconosciuto unico debitore da parte del creditore.
All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT).
Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità (art. 157 LT).
L’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario (art. 162 LT).
5.2.
Quanto alla determinazione degli attivi, l’art. 158 dispone quanto segue:
1Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.
2In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l’ autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’ apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.
5.3.
Per l’art. 161 cpv. 1 LT, dal valore dei beni ceduti sono deducibili:
a) i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se effettivamente assunti;
b) i diritti d’usufrutto preesistenti.
Quanto al valore dei beni ceduti, ha ritenuto che, in relazione alla donazione immobiliare a favore del ricorrente, non fossero adempiuti i presupposti dell’art. 161 cpv. 1 lett. a LT.
6.1.
Affinché un debito possa essere dedotto dal valore dei beni ai fini del calcolo dell’imposta di donazione devono essere riunite le seguenti condizioni:
deve trattarsi di un debito professato dal donante, comprovato in modo ineccepibile;
‚ tale debito dev’essere posto a carico del donatario con l’atto di donazione;
ƒ dev’esserne comprovata l’assunzione da parte del donatario all’atto della donazione.
Oltre alla prova ineccepibile della sua esistenza (al nome del donante) e della sua assunzione da parte del donatario deve essere fornita la prova del fatto che si tratta di un debito che è stato posto a carico del donatario con l’atto di donazione. Di regola questa prova è fornita dal contratto di donazione, considerato che la maggior parte dei contratti viene stipulata, per volontà delle parti o per necessità formali, nella forma scritta (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Bellinzona 1995, p. 166__________
6.2.
Ora, come affermato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, né dal contratto di donazione né dal contratto di mutuo con la __________ il ricorrente risulta avere assunto debiti dal padre. Infatti, dinanzi al notaio, le parti hanno pattuito che fosse il solo donatario __________ __________ __________ ad assumere il debito di fr. 420’000.–; pure dalla poca documentazione relativa al contratto di mutuo con la __________ si evince che è solo il fratello del ricorrente a figurare quale debitore.
A tale proposito, la collaborazione del ricorrente, con l’autorità di tassazione dapprima e con questa Camera in seguito, non è stata la più soddisfacente. Richiesto __________ di produrre il contratto di mutuo già l’8 ottobre 1997, il ricorrente ha ripetutamente chiesto ed ottenuto proroghe del termine, fino alla scadenza dell’ultima ed alla notifica della decisione su reclamo il 23 aprile 1998. Dopo avere interposto ricorso a questa Camera, gli è stata domandata, fin dal mese di giugno del 1998, la stessa documentazione; ma ancora una volta ha iniziato a richiedere proroghe, fino a quando, diffidato con raccomandata, si è infine limitato ad inviare una lettera del 9 gennaio 1997, indirizzata dalla __________ ai fratelli __________ -__________, nella quale si comunica loro che sta per essere intrapreso l’aggiornamento dei titoli ipotecari. L’inutilità, ai fini della prova cui la Camera mirava, è evidente: la circostanza che lo scritto in questione sia indirizzato ad entrambi i fratelli non indica certamente che essi siano debitori solidali, ma tutt’al più che essi sono comproprietari del fondo cui si riferiscono le cartelle ipotecarie da aggiornare. Ma tale fatto non è mai stato messo in dubbio.
6.3.
Come si vede, manca dunque la prova del fatto che, come richiede la legge, il debito sia stato posto a carico del donatario dal donante. Anzi, dagli atti risulta proprio il contrario.
Ma neppure la convenzione sottoscritta privatamente con il fratello induce a conclusioni diverse: l’accordo in questione risale infatti al momento della donazione (24 dicembre 1996), ma solo il 1° settembre 1998 il ricorrente ha iniziato un’attività lucrativa ed è quindi divenuto capace di adempiere il contratto.
Si è detto che il fratello del ricorrente risulta esente dall’imposta di donazione, per il fatto che il debito assunto supera il valore di stima del bene donato.
Una simile situazione sembrerebbe pertanto configurare, più che una donazione, una vera e propria compravendita immobiliare, in cui il prezzo è stato pagato nella forma di un’assunzione di debito (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 119; Yersin, L’imposition de la donation mixte [note de jurisprudence], in RF 39/1984 p. 275; Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, n. 56 ad § 4, p. 152).
La questione può comunque restare insoluta, in questa sede, per il fatto che non compete certamente a questa Camera l’imposizione di un eventuale utile immobiliare.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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