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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.108
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00108
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice:
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente contesta la notifica di tassazione osservando che i dati presentati con la relativa dichiarazione non sono stati presi in considerazione; nel periodo fiscale in questione (1997/98) il reclamante precisa che é stato inabile al lavoro per alcuni mesi, beneficiando di una indennità giornaliera di Fr. 65.-, mentre la figlia, bisognosa di cure, non permette una continuità nella sua attività poiché la stessa deve essere accompagnata per cure fisioterapiche tre volte per settimana non potendo in altro modo aiutare la madre della bimba di tre anni. (…)
Giova ricordare che il contribuente ha esposto in modo valutativo il reddito conseguito dalla sua attività quale artigiano e ciò non solo per il periodo in esame, ma già da diversi bienni. L'UT ha quindi proceduto d'ufficio a definire il reddito aziendale in base ai dati presentati in suo possesso, raffrontandoli con quanto dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione e nei periodi di tassazione precedenti.
Anche in sede di reclamo il reclamante non presenta i dati a comprovare in modo esatto l'andamento della sua attività professionale del biennio di computo, gioco forza stabilire ora in modo preciso il reddito conseguito risulta assai arduo; alla luce delle argomentazioni contenute nel reclamo si decide di riformare il R.A., in Fr. 38'000.- netti annui, importo equo e prudenziale avuto riguardo dei salari di categoria, poiché il contribuente, di professione fabbro, é attivo anche nel campo edile quale artigiano muratore. (…)
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente si riconferma nei dati indicati nella dichairazione d'imposta, confermando che gli stessi corrispondono alla realtà. Chiede pertanto la riduzione del reddito imponibile.
In occasione dell’udienza del 20 agosto 1998, dopo discussione, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 33'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr. 33'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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