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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.104
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00104
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 maggio 1998
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 19 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, celibe, di professione rappresentante, la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva, oltre al reddito del lavoro, un reddito d'altra fonte di fr. 18'000.- di media annua quale ripresa sulla rifusione spese da parte del datore di lavoro;
che la tassazione cresceva incontestata in giudicato;
che, il 30 marzo 1998, il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________, presentava all’UT una domanda di revisione della tassazione 1997-98, rilevando che al momento del ricevimento della tassazione era frequentemente assente e non aveva trasmesso al proprio rappresentante copia della notifica di tassazione;
che il contribuente faceva inoltre presente che la ripresa delle spese rifuse dal datore di lavoro era ingiustificata ed allegava il contratto di compravendita dell’automobile __________ __________ del 1994 e quello __________ del 7 maggio 1997, da cui si può dedurre il chilometraggio annuo;
che l’istante avvertiva infine che nell’importo della rifusione spese non sono considerate le altre spese, ad esempio quelle per il Natel, i pranzi, i pernottamenti, ecc.;
che con decisione del 1°aprile 1998 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna respingeva la domanda di revisione, argomentando che in concreto non viene fatto valere nessuno dei motivi di revisioni previsti dalla legge;
che il reclamo, presentato dal rappresentante del contribuente il 28 aprile 1998, veniva respinto con decisione su reclamo del 30 aprile 1998;
che con il presente, tempestivo ricorso il rappresentante del contribuente propone l’accoglimento della domanda di revisione e conseguentemente la riforma della tassazione IC/IFD 1997-98, riconfermandosi sostanzialmente nelle argomentazioni contenute nell’istanza del 30 marzo 1998;
che all’udienza del 25 giugno 1998 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni;
che con ulteriore scritto del 30 giugno 1998, indirizzato personalmente al presidente della Camera, il ricorrente si riconfermava nella propria posizione, illustrandola ulteriormente e protestando la propria correttezza nell'aver ammesso d'aver ricevuto la notifica di tassazione inviatagli per lettera semplice il 19 gennaio 1998;
che, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD);
che, come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
che l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso: decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
che, nella fattispecie, è immediatamente evidente che non è adempiuto alcuno dei presupposti della revisione e che le prove prodotte ora potevano esserlo in precedenza, con un minimo d’attenzione da parte del contribuente;
che la circostanza, addotta nel gravame, che il contribuente fosse frequentemente assente per lavoro, quando gli è stata notificata la decisione, non può chiaramente essere presa in considerazione come motivo di revisione, per il fatto che sarebbe stato sufficiente che egli inviasse la decisione stessa al suo consulente fiscale, cosa senz’altro compatibile anche con i più gravosi impegni lavorativi;
che, quindi, procrastinando la trasmissione della tassazione al suo consulente fiscale, nonostante la chiara indicazione del termine di reclamo che figurava in calce alla decisione stessa, il ricorrente si è assunto il rischio di lasciar subentrare l’esecutività di una decisione non corrispondente alla sua dichiarazione;
che in simili circostanze la legge non concede alcun margine per ammettere un riesame della decisione in questione;
che pertanto questa Camera deve astenersi da qualsiasi considerazione di merito;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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