AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.103
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00103
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, ____________________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96, intimata il 17 novembre 1997, l’UT esponeva a __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite emergeva una disponibilità finanziaria insufficiente. Ammetteva inoltre la deduzione delle spese di manutenzione nella misura forfetaria prevista dalla legge per gli immobili a seconda della loro vetustà. Concedeva la deduzione dal minore dei due redditi dei coniugi nella misura massima consentita dalla legge, negava la deduzione per spese di trasporto difettando i requisiti di legge e rettificava l’importo dei titoli e capitali in base al loro valore effettivo.
Il 7 gennaio 1998 __________ __________ presentava reclamo contestando il reddito d’altra fonte, la mancata concessione delle deduzioni dal reddito della sostanza nella misura chiesta nella dichiarazione d’imposta, la mancata concessione della deduzione per spese di trasporto e la rettifica della sostanza (titoli).
Nel reclamo il contribuente spiegava testualmente di essere rientrato dal __________ il 6 dicembre 1997, “dove si era recato per riportare in Svizzera la propria famiglia, che aveva mandato presso i famigliari per 4 mesi data la sua precaria situazione finanziaria”, traendo la conclusione che il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dalla data del suo rientro, avendo disposto “il blocco postale della corrispondenza” fino ad allora.
Con decisione su reclamo del 14 aprile 1998 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo, l’ordine di trattenere la corrispondenza non essendo di alcun rilievo ai fini dell’intimazione della notifica di tassazione.
L’UT, dal canto suo, propone la reiezione del ricorso. Ricordata la professione esercitata dal ricorrente, l’UT rammenta di aver sempre notificato gli atti al contribuente, come invalso da anni, presso la __________ __________, società fiduciaria di cui è dipendente.
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica; questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione spedita per posta B, come avviene per le notifiche di tassazione (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), viene distribuita due o tre giorni feriali dopo il giorno dell'impostazione (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU __________).
Una decisione inviata per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS .) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.).
In caso di ordine fermo posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des Bundesgerichtes n. 75/1986 no 21, p. 63 consid. 2c).
L'ordine di trattenere il corriere, invece, non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale: per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (DTF 100 III 5 consid. 3): esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ord.); se non si pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19) resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.; inoltre CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998 in re F. E.). Ancora recentissimamente il Tribunale federale ha ribadito che, in presenza di un ordine di trattenuta ai sensi dell' art. 145 cpv. 2 OSP 1 un invio raccomandato si considera notificato l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all' ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492, consid. 1).
Il ricorrente ha indicato quale recapito per la corrispondenza con l’autorità fiscale la __________ __________, alla quale sono pertanto state notificate, ormai da numerosi anni, tutte le decisioni e le altre comunicazioni dell'Ufficio di tassazione. In particolare, nel fascicolo dell’autorità fiscale è reperibile una comunicazione del 3 maggio 1991, con la quale il contribuente informava l’autorità fiscale di avere traslocato ed indicava il proprio nuovo indirizzo: __________ __________ c/o __________ __________, __________ __________, __________ __________. Ma, già sul formulario della dichiarazione fiscale 1987/88, inoltrato il 30 marzo 1988, il contribuente aveva cancellato il proprio indirizzo privato, prestampato, ed aveva indicato, con la dicitura “nuovo indirizzo” il recapito della __________ __________. Si aggiunga che diverse richieste di informazioni da parte dell’autorità fiscale sono state inviate alla __________ __________ per conto del ricorrente e che la stessa __________ __________ ha ripetutamente scritto all'Ufficio di tassazione per conto del contribuente stesso; addirittura, nel 1992 il contribuente ha interposto un ricorso alla Camera di diritto tributario, rappresentato in quella occasione proprio dalla __________ __________.
5.2.
Alla luce di tali circostanze appare manifesta la malafede del ricorrente, laddove argomenta che «l’indirizzo sulla busta di notifica non è che il recapito del contribuente, dato per comodità presso il datore di lavoro, ma che in nessun modo __________ __________ era la rappresentante del ricorrente». Designando la società fiduciaria di cui è dipendente quale persona legittimata a ricevere la notifica delle decisioni, il contribuente le ha chiaramente conferito una procura almeno limitata alla facoltà di ricevere le sue decisioni fiscali; che poi il mandato si limitasse a questo, nel senso che l’accordo interno fra le parti prevedesse la trasmissione semplice delle decisioni e degli scritti dell’autorità fiscale al mandante, è una questione che qui non interessa.
Infatti, in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Si deve inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Una volta conferita, una procura continua ad essere efficace, per fatti concludenti, fino al momento in cui non viene revocata (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 5 all’art. 74 DIFD, p. 35 e giurisprudenza citata).
5.3.
Ai fini del presente giudizio, basta concludere che l’intimazione della decisione è avvenuta regolarmente mediante l’invio alla __________ __________, senza che occorra accertare se quest’ultima avesse il dovere di esaminare la tassazione per conto del ricorrente o se potesse limitarsi ad inviargli la corrispondenza al domicilio.
Stando così le cose, il fatto che, per la corrispondenza inviata al proprio domicilio, il ricorrente avesse dato alla posta l’ordine di trattenere è del tutto ininfluente.
5.4.
È appena il caso di rilevare che, quando il ricorrente è entrato in possesso della notifica di tassazione, dopo il rientro dall’estero, il termine di reclamo non era ancora scaduto. Egli aveva quindi ancora la possibilità di inviare nei termini stabiliti dalla legge un reclamo, anche succinto.
5.5.
Si aggiunga ancora che, se il contribuente avesse fornito le informazioni richieste dall’autorità fiscale con la lettera del 15 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione avrebbe forse rinunciato, già nella notifica della tassazione, ad aggiungere il reddito d’altra fonte contestato, consentendo al ricorrente di evitare il reclamo.
5.6.
In simili condizioni questa Camera non può far altro che confermare, in applicazione dei disposti di legge, la decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo e constatare che le è preclusa la possibilità di entrare nel merito del buon fondamento della notifica di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
.per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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