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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.102
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00102
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 e IC 95/96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, nato nel 1970, giocatore di disco su ghiaccio, domiciliato a __________, è assoggettato alla sovranità fiscale cantonale dal 1° ottobre 1995. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 (a valere dal 1° ottobre 1995) l’Ufficio di tassazione gli ha esposto un reddito del lavoro di fr. 120'910.- di media annua, cui ha aggiunto il reddito della moglie di fr. 27'702.-. Scostandosi dalla richiesta del contribuente di poter dedurre le spese di trasporto relative all’uso del mezzo privato (fr. 6'684.- nel 1995 e fr. 22'800.- nel 1996), l’UT gli ha concesso unicamente la deduzione delle spese di trasporto che avrebbe sopportato se avesse utilizzato il mezzo pubblico e, meglio, fr. 1'500.- di media annua (cfr. decisione su reclamo IC/IFD 1995-96, dal 1° ottobre 1995, del 14 aprile 1998; decisione su reclamo IC/IFD 1995-96, tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie, dal 1° gennaio 1996, pure del 14 aprile 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ e sua moglie __________ chiedono l’annullamento delle decisioni su reclamo sopra menzionate, postulando il riconoscimento delle spese professionali per l’uso dell’automobile privata, invocando sostanzialmente l’irregolarità degli orari. Producono i programmi della prima squadra dell’ __________ __________ -__________.
Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Le parti hanno aderito alla proposta seduta stante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta e di doppia economia domestica è elevata a complessivi fr. 18'000.- annui. Invariati gli altri elementi della tassazione.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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