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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.100
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00100
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 ha notificato spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro per fr. 5'670.- all'anno. L' Ufficio di tassazione le ha per contro concesso unicamente una deduzione di fr. 1'500.- per l'uso del mezzo pubblico e una deduzione supplementare per doppia economia domestica di fr. 2600.- (cfr. notifica di tassazione del 22 dicembre 1997, confermata da decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono la deduzione per spese di trasferta nella misura da loro chiesta. Presentano uno specchietto dei vari mezzi di trasporto pubblici disponibili per concludere che le spese di trasferta si dilatano da una decina di minuti a una mezz'ora almeno.
3.1
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
3.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modifictata il 31 maggio 1996).
3.3.
Per determinare la distanza dal comune di domicilio a quello di lavoro, la giurisprudenza di questa Camera (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re A.) ha considerato legittima la scelta dell' autorità di tassazione di servirsi dell' indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro. Si tratta infatti di uno strumento che serve a garantire un' applicazione coerente ed uniforme della legge, anche se non si può escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
Va innanzi tutto rilevato che la ricorrente dispone, nel caso di specie, di ben tre diversi mezzi pubblici di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per farvi ritorno: la ferrovia, l'automobile postale e l'autolinea delle FART. Certo, il tempo di percorrenza richiesto è indubbiamente superiore a quello richiesto dalla trasferta con l'automobile, anche se non va disatteso che anche l'uso di questo mezzo comporta determinati inconvenienti, quali possibili attese in entrata e in uscita e la ricerca del parcheggio.
Il maggior tempo richiesto dall'uso del mezzo pubblico appare tollerabile se si considera che la trasferta mattutina e serale comporta complessivamente poco più di un'ora.
La decisione dell'UT appare quindi legittima, tanto più che l'autorità fiscale ha concesso alla contribuente, oltre alla deduzione di fr. 1'500.- per spese di trasporto, la deduzione di fr. 2'600.- per doppia economia domestica e che quest'ultima deduzione non potrebbe essere concessa in caso di riconoscimento delle spese di trasporto comprendenti il rientro per la pausa di mezzogiorno.
4.2.
A titolo abbondanziale si rileva che in quest'ultima evenienza la soluzione non si allontanerebbe in modo sostanziale da quella adottata dall'UT.
In effetti, secondo la tabella impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza media fra il comune di domicilio e il comune in cui la ricorrente lavora, va determinata ad abundantiam in otto - nove chilometri, percorsi quattro volte al giorno mediamente 225 giorni all’anno. Il che significa che la deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato oscillerebbe tra un minimo di fr. 4'320.- e un massimo di fr. 4'860.- all’anno. Il che darebbe una maggior deduzione dal reddito imponibile, rispetto a quella concessa dall’UT, variante tra i fr. 220.- e i fr. 760.-.
4.3.
Va infine rilevato che la legislazione fiscale applicabile alla fattispecie astrae dalle motivazioni soggettive per le quali il contribuente preferisce usare un mezzo di trasporto piuttosto che un altro. Che la ricorrente preferisca per ragioni familiari e personali utilizzare la propria automobile non è quindi di rilievo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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