AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.98
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00098
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 maggio 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella citata notifica di tassazione l’UT esponeva inoltre ai coniugi __________ una sostanza immobiliare di fr. 683'936.-, pari all’ 80% del valore di stima comunicato dal Comune di __________
Contesta inoltre il valore di stima esposto dall’UT, chiedendo pure la deduzione del debito ipotecario di fr. 225'000.- acceso con la __________ __________.
L’ 11 maggio 1998 l’UT trasmetteva il reclamo a questa Camera perché lo decida come questione di principio.
Né la Divisione cantonale delle contribuzioni né l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno ritenuto di dover presentare osservazioni sulla questione di principio sollevata dal ricorrente.
Le suddette questioni, sollevate dal reclamante, non rivestono carattere di principio, ma sono mere questioni di fatto che richiedono di essere decise dopo ulteriori accertamenti.
Su questo punto gli atti dell’incarto vanno pertanto retrocessi, dopo la decisione di questa Camera sulla questione di principio, all’UT, perché si pronunci nel merito con decisione su reclamo suscettibile d’essere impugnata.
4.1.
Gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
L’art. 34 cpv. 1 lett. c LT prevede inoltre per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 5'400.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato, tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
4.2.
L’obiezione sollevata dal reclamante e meglio che, a seconda dell’anno di nascita del figlio se pari o se dispari, il numero delle deduzione passa da dodici periodi fiscali a tredici, è in quanto tale è incontrovertibile. Basta allestire una tabella comparativa per rendersi conto che se la figlia fosse nata nel 1972, invece che nel 1971, la deduzione si sarebbe estesa anche al periodo fiscale 1997-98 e non si sarebbe esaurita alla fine del periodo fiscale 1995-96.
Implicitamente il reclamante solleva quindi la censura di disparità di trattamento, lamentando una diversa considerazione delle suddette deduzioni a dipendenza dell’anno di nascita, se anno pari o anno dispari.
4.3. Imposta federale diretta
Per quanto concerne l’IFD la censura è irricevibile.
Il decreto del CF concernente l'imposta federale diretta (DIFD) appartiene alla legislazione federale che i Tribunali, compreso il Tribunale federale, devono applicare senza poter esaminarne la costituzionalità, conformemente all'articolo 114bis cpv. 3 Cost. (DTF 117 Ia 367, ASA 60 pag. 606; RDAF no. 6
4.4. Imposta cantonale
4.4.1.
Il principio della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all'autorità esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni che siano uguali in ogni loro elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la decisione da prendere (cfr. DTF 112 Ia 193, cons. 2b, p. 196, con riferimenti). Affinché l' art. 4 Cost. sia violato, non basta che due fattispecie siano trattate in modo diverso; è invece necessario che le distinzioni operate dalla legge non trovino ragionevole riscontro nella diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa (DTF 119 Ia 123 consid. b pag. 128 con rinvii; STF del 6 gennaio 1995 in re L. F.).
4.4.2.
La legislazione tributaria contiene innumerevoli semplificazioni volute dal Legislatore per consentirne un'applicazione semplice e trasparente. Basti elencarne una qualcuna, a partire dalla più importante di tutte, quella che prevede che il reddito imponibile del periodo fiscale sia fondato sul reddito conseguito nei due anni precedenti, presumendolo sostanzialmente stabile e consentendo in maniera molto limitata dei correttivi, laddove sono dati i motivi di tassazione intermedia esaustivamente elencati dalla legge. Ma anche molti capitoli specifici della legge tributaria poggiano su semplificazioni. Non è necessario richiamarsi all'imposizione alla fonte, ove la semplificazione è la regola (CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re E; CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re R.; CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re C.), ma basta por mente alle diverse deduzioni consentite dalla legge in maniera limitata (v. per es. CDT n. ..__________ del 12 dicembre 1996 in re P. e D. G.) o addirittura forfetaria, come per es. quelle per spese di manutenzione dal reddito immobiliare, oppure ancora al giorno determinante per stabilire se un determinato elemento della sostanza immobiliare o anche mobiliare va imposto con l'imposta sulla sostanza per tutto il periodo (cfr. art. 54 LT).
4.4.3.
Nel caso in esame, quella che il ricorrente lamenta come una disparità di trattamento, rientra, come i casi sopra evocati, nelle semplificazioni ammissibili tipiche del diritto fiscale ed appare quindi legittima al pari delle altre.
Non deve inoltre essere dimenticato che la pretesa disparità di trattamento e, meglio, il vantaggio a favore dei figli nati in anni pari, vale solo nella misura in cui essi protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età. Tale vantaggio è inoltre destinato a sparire automaticamente non appena verrà introdotta la tassazione annuale postnumerando.
La soluzione scelta dal Legislatore e, per altro, invalsa da decenni, può essere certo criticabile dall'angolazione indicata dal ricorrente, ma non risulta lesiva del principio della parità di trattamento. Essa rientra, al pari di altre, tra le semplificazioni volute dal legislatore in materia tributaria o, meglio ancora, nelle semplificazioni insite e persino connaturate all'attuale sistema d'imposizione che prevede la tassazione biennale fondata sui redditi del biennio precedente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per la decisione su reclamo di propria competenza (consid. 3).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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