AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.96
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00096
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 9 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, con decisione del 9 ottobre 1997 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.–, avvertendola che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 10 giorni, si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;
che la contribuente non dava seguito alla diffida in questione, ragione per cui, con decisione del 19 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione le notificava la tassazione d’ufficio IC/IFD 1997/98, nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr. 130’000.– in media annua e quello della sostanza in fr. 14’000.–, mentre il reddito imponibile ammontava a fr. 127’157.– per l’IC e fr. 128’657.– per l’IFD;
che, in seguito all’invio, da parte della sorella della contribuente, della documentazione relativa alla comunione ereditaria __________ __________, l’autorità fiscale notificava alla contribuente una decisione su reclamo, nella quale riduceva il reddito della sostanza a fr. 9’500.– ed elevava le relative deduzioni a fr. 13’664.–, lasciando per il resto invariato l’imponibile;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il reddito del lavoro stabilito per apprezzamento dall’autorità fiscale e argomenta di essere pensionata già dal 31 marzo 1995;
che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), ma, all'inizio dell'assoggettamento, è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385), ragione per cui la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);
che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
che, nella fattispecie, la ricorrente adduce per la prima volta di avere cessato l’attività lucrativa già il 31 marzo 1995 e di percepire da allora solo una pensione ed una rendita AVS;
che, di conseguenza, già per il periodo fiscale 1995/96 avrebbe dovuto essere intrapresa una tassazione intermedia per cessazione dell’attività con effetto a partire dal 1° aprile 1995, nella quale si sarebbe dovuto stralciare il reddito del lavoro ed inserire al suo posto i nuovi redditi sostitutivi;
che, pertanto, anche la tassazione IC/IFD 1997/98 avrebbe dovuto fondarsi sui redditi percepiti dopo il pensionamento;
che appare giustificato allora annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché emetta una decisione di tassazione intermedia;
che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddi- sfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (art. 231 cpv. 2 LT);
che, pertanto, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente, che ha causato la tassazione d’ufficio, ora annullata, mediante la sua condotta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, perché emetta una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa ed una nuova tassazione IC/IFD 1997/98.
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster