AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.95
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00095
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 maggio 1998
in materia di: imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 2 aprile 1998 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio ha notificato al contribuente per il riscatto del __________ __________ un'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT) di fr. 392.-.
La notifica di tassazione è stata poi confermata con decisione su reclamo del 22 aprile 1998 l'UT, ribadendo che un trasferimento diretto della prestazione in capitale dal __________ __________ al __________ __________ non è fiscalmente proponibile e che pertanto la prestazione in capitale è sottoposta a tassazione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta l'imposizione della prestazione trasferita dal __________ __________ ad un conto __________ __________, precisando di non aver soppresso il conto __________ __________, ma di averne unicamente ridotto l'ammontare.
Nel caso in esame la questione sottoposta a giudizio è quella di sapere se la liquidazione parziale del __________ __________ A con conseguente trasferimento dell'importo su un conto del __________ __________ sia imponibile.
3.1.
Con l'entrata in vigore della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con un'imposta annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):
a) le prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI, istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata)
b) i versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti del datore di lavoro)
c) le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).
3.2
La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. Per il II Pilastro vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478).
3.3.
L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”. Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:
a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.
La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che “le denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni” e che dunque “in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato” (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
3.4.
Diversamente dal __________ __________, la deducibilità dei contributi al __________ ____________________ è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato “Attestazione concernente i contributi di previdenza” (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).
3.6.
La giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di affrontare il tema della trasformazione del __________ __________ in un terzo __________ __________ __________ negando, in sintonia con la dottrina, che un simile trasferimento di fondi possa beneficiare dell'esenzione fiscale (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c; StE 1990 B 26.13 n. 9; CDT n. 80.95.00242 del 10 maggio 1996 in re N.B.; CDT n. ..__________ dell' 11 luglio 1996 in re L. e M. T.; CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re L. e M. T.; Maute/Steiner, op. cit., p. 119).
3.7.
Analogamente, il trasferimento di fondi dal II __________ al III __________ A non beneficia dell'esenzione fiscale, poiché costituirebbe di fatto un inammissibile riscatto contributivo in questo specifico tipo di previdenza in misura eccedente la deduzione annua fiscalmente ammessa (ASA 55 198).
In effetti, gli indipendenti affiliati a una fondazione collettiva o comune, oppure a un istituto collettore possono, a certe condizioni, sciogliere il loro rapporto di previdenza e chiedere il pagamento in contanti delle prestazioni. Essi devono però dapprima procedere fiscalmente (imposizione della liquidazione in capitale) e solo in un secondo tempo possono, entro i limiti delle deduzioni dei contributi secondo l' art. 7 capoverso 1 OPP 3, costituire un nuovo rapporto previdenziale __________ __________
3.8.
Più differenziata invece la risposta relativa al caso inverso, vale a dire al caso di trasferimento di prestazioni dal __________ __________ al __________ __________. Conformemente all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 la circostanza che l’assicurato impieghi l’avere del III Pilastro A per riscattare contributi in un’assicurazione II Pilastro, costituisce un pagamento in contanti (Maute/Steiner, op. cit., p. 141; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, op. cit., p. 68).
La compensazione tra imposizione della prestazione del __________ __________ A e la deduzione dei contributi al __________ __________ è tuttavia possibile solo se il diritto cantonale la prevede (Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, loc. cit.). A differenza del diritto fiscale di alcuni cantoni, ad esempio Zurigo e Turgovia, ma al pari di quello di altri cantoni la LT è silente (Maute/Steiner, op. cit., p. 142, nota 64).
3.9.
Dall’esame che precede discende che, nel caso concreto, non v’è spazio, in considerazione del silenzio del diritto cantonale, per una compensazione del capitale ricevuto dal __________ __________ con il riscatto di contributi nel __________ __________.
La decisione dell’UT deve quindi essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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