AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.93
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00093
Lugano 28 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
è gerente dei negozi di abbigliamento femminile della __________ __________ a __________ __________ e a __________. Per questa sua attività la datrice di lavoro gli rimborsa annualmente un importo di fr. 24'000.- per tutte le spese di viaggio, l’uso della propria automobile, la doppia economia domestica e la locazione di un appartamento a __________ __________.
Nella tassazione IC/IFD 1995-96 il contribuente ha chiesto tra l’altro che dal reddito del lavoro gli venisse dedotto un importo di fr. 18'000.- di media annua per spese di trasporto, un importo di fr. 2'400.- per doppia economia domestica e un importo di fr. 22'200.- per l’affitto in ragione di due terzi dell’appartamento di __________ __________ e per l’acquisto di abiti professionali.
L’UT negava invece al contribuente in blocco le deduzioni richieste, valutando che le spese di trasporto, doppia economia domestica e professionali fossero complessivamente inferiori al rimborso spese di fr. 24'000.- ricevuto dalla __________ __________.
Avverte in particolare di effettuare due volte la settimana la tratta __________ - __________ __________ e ritorno e non una sola come ritenuto erroneamente dall’UT. Rileva inoltre di dover disporre per motivi professionali di un abbigliamento adeguato. Afferma poi di dover sopportare ulteriori spese professionali per assistere alla presentazione delle collezioni a __________, __________ e __________.
Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L’UT, dal canto suo, propone di respingere il ricorso. Rileva in particolare che se davvero il ricorrente sostenesse personalmente spese effettive di fr. 24'000.- all'anno, occorrerebbe esaminare nel dettaglio il calcolo del dispendio, che di primo acchito darebbe una disponibilità annua ridotta a soli fr. 9'524.-.
All’udienza del 24 giugno 1998 il ricorrente, assistito dal signor __________ __________, si è confermato nel ricorso, precisando di doversi assumere un onere annuo per l’acquisto di un abbigliamento consono alle sue mansioni di fr. 12'000.- come pure di sopportare mediamente spese per 10'000.- all’anno per recarsi ad assistere alle sfilate.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell' 8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un’automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno(art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
Non possono invece essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.).
Il codice delle obbligazioni prevede infatti espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4; CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.).
Il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405; inoltre Känzig, Wehrsteuer, vol. I, Basilea, 1982, p. 691).
3.4.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della __________ __________ ed è gerente responsabile dei due negozi della società, che si trovano rispettivamente a __________ e a __________ __________. Per questa sua attività egli è retribuito a provvigione. La datrice di lavoro gli versa inoltre annualmente un importo forfetario di fr. 24'000.- a copertura delle spese. Egli deve infatti spostarsi, da quanto risulta dalla dichiarazione ad uso fiscale rilasciata dalla __________ __________, almeno una volta alla settimana da __________ a __________ __________ o viceversa e inoltre deve recarsi almeno venti volte all’anno a __________ o a __________ per acquisti di merce, assistere alle presentazioni dei modelli e per contatti con i fornitori. Inoltre è tenuto a prendere in affitto per tutto l’anno un appartamentino a __________ __________.
Da questa dichiarazione del datore di lavoro emerge innanzi tutto che le trasferte per le quali il ricorrente chiede la deduzione sono tutte trasferte inerenti lo svolgimento dell’attività di gerente dipendente della __________ __________ e che pertanto esse devono essergli rimborsate dalla datrice di lavoro. Non possono in nessun modo essere considerate spese di trasporto necessarie al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora le spese per recarsi e tornare da __________ __________ a __________ o viceversa, come pure quelle per recarsi a __________ o a __________ e per andare ad assistere all’estero, addirittura a __________ o __________, alla presentazione delle collezioni. Non si tratta quindi in alcun modo di spese deducibili quali spese di trasporto a’ sensi della legislazione fiscale.
Non importa quindi disquisire sul numero delle trasferte settimanali da e per __________ __________, come pure del numero di settimane durante le quali queste trasferte sono necessarie in considerazione dell’attività fortemente caratterizzata da fattori stagionali.
4.1.
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367).
Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367).
Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
4.3.
Nel caso di specie le spese vantate dal ricorrente per l’acquisto di abiti fanno parte, in considerazione della sua attività e della classe sociale della clientela dei negozi da lui gestiti, del tenore di vita, anche se, come rileva __________, hanno certamente anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio dell’attività.
L’autorità fiscale ha quindi correttamente ammesso la deduzione forfetaria massima prevista dalla legislazione cantonale e da quella federale, che viene normalmente concessa in assenza di prove. Il suo operato sfugge quindi, dal profilo giuridico, a qualsiasi critica.
L’importo di fr. 24'000.- è senz’altro sufficiente, lasciando ancora un certo margine, anche se non ampio e quindi tale da giustificare una ripresa, per coprire le spese del ricorrente, vale a dire una trasferta settimanale (ca. fr. 7'500.-), come certificato dalla datrice di lavoro, tra __________ e __________ __________, una ventina di trasferte all’anno a __________ e __________ (ca. fr. 2'000.-), la camera a __________ __________ (fr. Fr. 8'000.-), come pure eventuali spese di trasporto eccedenti quelle documentate attraverso la dichiarazione della datrice di lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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