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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.73
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00073
Lugano 19 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 aprile 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________ __________, __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 6 aprile la fiduciaria __________ di Zurigo presentava reclamo all’UT contro la decisione di multa, rilevando in primo luogo che __________ __________ non aveva mai ricevuto la diffida per lettera raccomandata e in secondo luogo che è domiciliata dal 1° gennaio 1997 nel Canton Zurigo, dove ha pure inoltrato la dichiarazione fiscale per il 1997.
Con decisione del 9 aprile 1998 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che __________ __________, dopo aver lasciato __________, è stata domiciliata a __________ per un mese, dal 1° al 31 gennaio 1997. Rileva inoltre che la diffida per lettera raccomandata non è stata ritirata.
Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, chiede l’annullamento della multa, rilevando di essere domiciliata nel Canton __________ dal 1° gennaio 1997. Rileva inoltre che la diffida non è stata ricevuta, poiché nel febbraio del 1998 era assente dalla Svizzera e che d’altronde non ha mai ricevuto i formulari della tassazione.
Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT). La dimora fiscale nel Cantone è invece data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa oppure almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT). Non ha per contro domicilio o dimora fiscali nel Cantone chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto (art. 2 cpv. 2 LT). Il domicilio, come si evince dalla formulazione del 1° capoverso dell’art. 2, è determinato in base agli articoli 23 e seguenti del Codice civile).
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT)
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; è punito con la multa (art. 257 cpv. 1 LT; art. 174 LIFD). La multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10.000.- franchi al massimo (art. 257 cpv. 2 LT; art. 174 cpv. 2 LIFD).
4.2.
La violazione di un obbligo procedurale imposto dalla LT può essere commessa solo da colui al quale incombe un simile obbligo. Ciò presuppone che il presunto autore dell’infrazione abbia la qualità di contribuente, sia cioè assoggettato alla sovranità fiscale cantonale in quanto domiciliato secondo l’art. 2 cpv. 1 LT o dimorante secondo l’art. 2 cpv. 2 LT oppure ancora in quanto soggetto limitatamente imponibile secondo l’art. 3 cpv. 1 LT.
4.3.
La violazione di un obbligo procedurale imposto dalla __________ può invece essere commessa solo se l'autorità fiscale cantonale, che avvia la procedura disciplinare, è competente a riscuotere l'imposta federale diretta. Anche in questo caso, la competenza di riscuotere l'imposta federale diretta delle persone fisiche dipende, secondo l'art. 105 cpv. 1 LIFD, dal domicilio o dalla dimora fiscali del contribuente all'inizio del periodo fiscale.
Vero è che dagli atti dell’incarto risulta che la ricorrente ha trasferito il proprio domicilio il 31 dicembre 1996 da __________ a __________ e altrettanto vero è che il Comune di __________ conferma il trasferimento del domicilio nella propria giurisdizione fino al 31 gennaio 1997. Altrettanto vero è che la ricorrente sostiene di essere (civilmente) domiciliata nel Canton __________ dal 1° gennaio 1997.
Il trasferimento dei documenti da __________ a __________ per un solo mese costituisce un semplice indizio della costituzione di un domicilio civile in quel Comune. Altre circostanze, come la breve durata del deposito dei documenti a __________ e la dichiarazione fiscale presentata nel Canton __________ per l’intero 1997 sono elementi suscettibili di costituire altrettanti indizi di segno opposto e, meglio, nel senso che la ricorrente non ha mai avuto l’intenzione di risiedere durevolmente a __________ con l’intenzione di stabilirsi.
Certo, a questa Camera non sfugge che il precedente domicilio, quello di __________, sussiste almeno fino a quando non ne è stato costituito uno nuovo (art. 24 cpv. 1 CC).
Gli atti dell’incarto non consentono comunque a questa Camera di dirimere la questione relativa all’esistenza di un domicilio a __________ (o eventualmente ancora a __________) durante alcuni giorni, al massimo verosimilmente durante un mese, nel corso del 1997.
Per economia di giudizio, data la ridotta entità della multa, ma anche l’entità del reddito imponibile dichiarato per il 1997 nel Canton __________, questa Camera ritiene di dover annullare in ordine la decisione dell’UT e di retrocedergli gli atti perché compia, se lo riterrà opportuno, ulteriori accertamenti sull’esistenza di un domicilio civile in __________ per alcuni giorni nel corso del 1997.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione del 9 aprile 1998 è annullata in ordine.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per ulteriori nuovi accertamenti ed eventuale nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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