AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.71
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00071
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-__________ cedevano le loro quote di 20/100 all'arch. __________ __________ per un importo di fr. 219'000.--, il quale subentrava agli stessi quale correntista. Essi sono quindi stati estromessi dalla ditta con effetto dal 1° gennaio 1992. Al contratto di cessione delle quote erano allegati il bilancio al 31 dicembre 1992 e il conto perdite & profitti dell'esercizio 1991. Quest'ultimo evidenzia l'attivazione di un importo di fr. 591'530,12, determinato dalle eccedenze passive esistenti al 1° gennaio 1991 di fr. 382'876,67 e dalla perdita dell'esercizio 1991 di fr. 208'653,45.
Dal 21 al 23 maggio 1996 l'Ispettorato fiscale effettuava una verifica presso la ditta "__________ di __________ __________ ", in cui venivano esaminate anche le modalità di uscita dei tre suddetti soci dalla ditta. Il rapporto, rassegnato il 15 luglio 1996, evidenziava in particolare quanto segue:
L'operazione di cessione al signor __________ è avvenuta sulla base del valore venale della ditta: la differenza di fr. 591'530 rispetto al valore contabile al 31.12.91, che rappresenta il capitale negativo, è stata oggetto di una rivalutazione contabile (contropartita capitale proprio) in data 16.04.92 su diverse posizioni attive di bilancio (vedasi capitolo bilancio).
Anche se la rivalutazione non ha toccato il conto P.P. come ricavo straordinario, tuttavia essa rappresenta un utile straordinario a favore dei soci uscenti e del socio restante nella collettiva (azzeramento delle perdite riportate sino al 01.01.92 dedotte dai soci nella propria partita fiscale fino al 1990).
Il dettaglio si presenta come segue:
rivalutazione attivi 1992 591'530
perdita accertata 1991 -208'653
Utile straordinario 382'876
I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile, contestando in particolare l'esposizione dell'utile derivante dalla rivalutazione degli attivi della società in nome collettivo. Fanno presente che la cava, al momento della cessione, si trovava in una situazione disastrata dopo anni di esercizi deficitari e che il prezzo incassato rappresenta in pratica quanto da loro investito nella gestione.
Con decisione del 16 marzo 1998 l'UT respingeva il reclamo dei contribuenti, dopo averli sentiti in udienza, ribadendo sostanzialmente che la rivalutazione, anche se non ha toccato il conto economico, rappresenta un utile straordinario a favore dei soci uscenti e del socio restante.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la contestazione relativa all'utile di rivalutazione esposto loro dall'UT. Rilevano in particolare che la rivalutazione non ha toccato il conto economico come ricavo straordinario e che pertanto non è imponibile conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina più accreditata. Rilevano inoltre che la rivalutazione degli attivi è stata per giunta decisa quando la signora __________ __________ non faceva ormai più parte della società ed è dunque avvenuta in maniera del tutto indipendente dalla sua volontà. Ribadiscono infine lo stato disastrato della ditta, da anni deficitaria.
Va innanzi tutto sbarazzato il campo dall’argomento sollevato nel ricorso, secondo cui la rivalutazione degli attivi sarebbe stata decisa quando la ricorrente __________ __________ __________ -__________ non faceva ormai più parte della società. La rivalutazione, altrimenti detto, sarebbe avvenuta indipendentemente dalla sua volontà.
Orbene, questa censura sembra il frutto di fraintendimento.
La rivalutazione contabile evidenziata dagli ispettori fiscali in occasione della verifica effettuata nel maggio del 1996 presso la società in nome collettivo "__________ __________ __________ __________ " non trova origine in una rettifica del bilancio o del conto perdite e profitti della società effettuata dai nuovi soci posteriormente all’uscita dei tre soci __________ __________ -, __________ __________ e __________ __________ __________ -, ma trae origine proprio dal bilancio annesso al contratto di cessione delle quote del 16 febbraio 1992, che è stato sottoscritto da tutti gli interessati in data anteriore al contratto di cessione e, meglio, nel febbraio del 1992.
Non può quindi essere ragionevolmente sostenuto che la ricorrente, come pure gli altri due soci estromessi, non abbia beneficiato della rivalutazione contabile. Essa ha concorso a determinare il valore venale della società, che ha determinato il valore delle quote di partecipazione cedute, avendo consentito, come rilevato nel rapporto di verifica del 15 luglio 1996, l’azzeramento delle perdite riportate sino al 1° gennaio 1992, che i soci avevano dedotto nelle rispettive partite fiscali fino al 1990.
È imponibile il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e della selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente (art. 18 cpv. 1 LT 1976). Sono pure imponibili i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata, o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari e immobiliari aziendali, compresi i valori immateriali (art. 18 cpv. 2 LT 1976). Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare è inoltre applicabile per analogia l'art. 66 (cfr. art. 18 cpv. 3 LT 1976). Conformemente al cpv. 3 di quest'ultima norma, costituiscono utile netto imponibile anche i ricavi non accreditati al conto perdite e profitti, compresi i profitti in capitale, come pure gli utili di liquidazione e di rivalutazione.
5.2.
Non diversamente, in materia di imposta federale diretta, l'art. 21 pv. 1 lett. c DIFD annovera tra i redditi imponibili i profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante alienazione o realizzazione di beni, come gli utili provenienti da immobili, il plusvalore derivante dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione in caso di cessazione o di alienazione di un'azienda.
5.3.
È considerata rivalutazione contabile una "realizzazione" contabile tramite rivalutazione di un attivo o svalutazione di un passivo, decisa internamente dai proprietari o dagli organi amministrativi dell'azienda. Essa viene tassata al momento della contabilizzazione. Se l'operazione è stata accreditata a un conto di capitale o di riserva, si procederà alla relativa rettifica con accredito al conto economico "fiscale". L'autorità può tuttavia obbligare un'azienda a liberare le sue riserve occulte, cioè ad aumentare il proprio patrimonio netto contabile, solo quando queste riserve assumono la forma di accantonamenti che non hanno più una giustificazione aziendale (CDT n. 189 del 28 agosto 1992, in re I SA; ASA 41 p. 248; Känzig, Wehrsteuer, vol. 2, p. 367 ss., cifra 264 s.; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna, 1986, p. 420; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, 1993, p. 199).
Il mero aumento del valore contabile di una determinata posizione della sostanza, cui non fa riscontro nessun tipo d'investimento o, altrimenti detto, la mera rivalutazione reale del valore di beni mobiliari e immobiliari, contabilizzati al di sotto del loro valore reale, costituisce, a differenza della riattivazione cui fa riscontro un aumento patrimoniale effettivo corrispondente all'investimento (RDAT 1992 II 21t, p. 423, consid. 6), una vera e propria realizzazione contabile di riserve tacite su beni mobiliari e immobiliari, che in quanto tale è imponibile (DTF 101 Ia 31 s., consid. 4b; CDT 189 del 28 agosto 1992, in re I. SA;).
5.4.
Nel bilancio di chiusura al 31 dicembre 1991 all’attivo figurano attivi rivalutati per complessivi fr. 591'530.-, che hanno consentito tra l’altro di azzerare la perdita di fr. 208'653.-, dando così luogo a un utile straordinario di fr. 382'876.-.
È incontestato che questa operazione è stata effettuata senza accreditare il conto economico, ma aumentando, ad esempio, il valore delle merci semilavorate (da zero franchi a fr. 41'880.-), il deposito scogliera (da zero franchi a fr. 150'000.-), il terreno (da fr. 40'000.- a fr. 139'650.-), la cava (da zero franchi a fr. 300'000.-).
Tali aumenti, che non sono passati dal conto economico, non trovano sufficiente giustificazione commerciale. Infatti, nel caso in esame, ci si trova in presenza di una mera rivalutazione contabile, ovvero al mero aumento del valore contabile di una determinata posizione della sostanza, cui non fa riscontro nessun tipo d'investimento o, altrimenti detto, una rivalutazione reale del valore di beni mobiliari e immobiliari (merci semilavorate, deposito scogliera, terreno, cava). Ci si trova quindi in presenza, come rilevato al considerando precedente, di una vera e propria realizzazione contabile di riserve su beni mobiliari e immobiliari, che in quanto tale è imponibile.
In simili condizioni la decisione su reclamo dell’UT merita conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster