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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.69
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00069
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo reclamo del 18 ottobre 1996 __________ __________ contestava la rivalutazione del proprio reddito del lavoro in ragione di fr. 18'936.- di media annua. Contestava altresì le deduzioni dal reddito che l'UT gli aveva concesso, segnatamente la deduzione per contributi di legge e quella per spese di viaggio e di doppia economia domestica.
L'UT respingeva il reclamo del contribuente con decisione del 23 marzo 1998.
Degli argomenti contenuti nel reclamo e della motivazione della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con scritto del 15 aprile 1998 questa Camera segnalava al ricorrente che la decisione su reclamo gli era stata notificata per lettera raccomandata già il 23 marzo 1998 e che, non essendo stata ritirata, gli è stata rispedita per lettera semplice. Rendeva altresì attento il ricorrente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativo agli invii per lettera raccomandata non ritirati.
Con scritto del 30 aprile 1998 __________ __________ ribadisce la contestazione relativa alla rivalutazione del reddito del lavoro operata dall'UT, definendola immotivata. Contesta inoltre la deduzione per spese di viaggio e di trasferta.
3.1.
Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Il ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’ irricevibilità. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (cfr. art. 227 cpv. 1-3 LT; art. 140 cpv. 1-3 LIFD).
Va inoltre rilevato che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
3.2.
Nel caso in esame la decisione su reclamo è stata notificata per lettera raccomandata il 23 marzo 1998. L'avviso di ritiro è quindi stato depositato nella bucalettere del ricorrente il giorno successivo, 24 marzo e la raccomandata, non essendo stata ritirata, è rimasta in giacenza presso l'Ufficio postale fino al 31 marzo. Da questa data ha cominciato a decorrere il termine di ricorso di trenta giorni. La motivazione del ricorso, pervenuta a questa Camera lunedì 4 maggio 1998, è stata spedita per lettera raccomandata il 30 aprile 1998.
Il ricorso è pertanto tempestivo.
In occasione dell'udienza del 3 giugno 1998, preso atto del fatto che le contestazioni di merito sollevate dal ricorrente nel ricorso non hanno potuto essere esaminate dall'UT in sede di evasione del reclamo, essendo andate deserte le convocazioni, si è convenuto di retrocedere gli atti all'autorità fiscale per nuova decisione dopo esame in contraddittorio delle contestazioni ricorsuali.
5.1.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 231 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente vincente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (art. 231 cpv. 2 LT).
5.2.
Nel caso in esame è pacifico che la presente procedura è sostanzialmente stata occasionata dal mancato seguito dato dal ricorrente alla convocazione dell'UT.
Le spese procedurali e la tassa di giustizia gli vanno pertanto integralmente caricate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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