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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.66
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00066
Lugano 19 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: ____________________ e __________ __________ __________ __________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 14 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava loro la tassazione intermedia IC/IFD 1994, commisurando il reddito aziendale in fr. 150’000.– in media annua, così ripartiti fra marito e moglie: fr. 67’000.– il primo e fr. 83’000.– la seconda. Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
In seguito, con decisione del 28 luglio 1997, l’autorità fiscale notificava loro pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1995/96, in cui venivano ripresi gli stessi redditi aziendali. La motivazione allegata alla decisione era la seguente:
«Per la definizione del reddito aziendale si rimanda alle motivazioni allegate alla tassazione intermedia 93/94, non essendo mutata la base di computo.
Valori di stima rettificati sulla base delle risultanze del catasto».
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 9 marzo 1998, argomentando di non poter aderire alla proposta dei reclamanti, in quanto «porterebbe a diluire eccessivamente il periodo di computo».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ ribadiscono di non ritenere adeguata una commisurazione del reddito aziendale per il periodo 1995/96, limitata al risultato degli esercizi 1994 e 1995. Postulano pertanto una nuova decisione, in cui ci si fondi sugli utili degli esercizi 1995 e 1996 o, sussidiariamente, includendovi anche il 1994.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.3.
L'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali ha apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia faceva quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora, invece, la legge federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito imponibile più rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici", consentendo all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione. Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 26 aprile 1994, p. 42).
4.4.
Dalla contabilità prodotta dai contribuenti all’autorità fiscale risultano i seguenti utili per i primi tre esercizi:
1994
1995
1996
133’977.27
72’043.90
70’203.44
Secondo l'Ufficio di tassazione, i redditi presi in considerazione per determinare l’utile imposto con la tassazione intermedia 1994 sono quelli dei due primi esercizi 1994 e 1995, anche se agli importi dichiarati sono state aggiunte le riprese di alcune spese non ammesse, quali l’affitto, gli interessi ipotecari e le spese generali; donde l’importo di fr. 150’000.–.
Già per la tassazione intermedia 1994 i contribuenti hanno beneficiato della circostanza che il reddito è stato calcolato in base alla media del primo e del secondo esercizio, cosa che ha consentito di attenuare non poco un calcolo dell’imposta che altrimenti sarebbe stato molto più sfavorevole. Ora, come ha correttamente affermato l'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, non sembra il caso di estendere il periodo di computo oltre i due anni, solo perché il reddito del 1994 appare più elevato di quello dei due anni successivi. Anche nel caso di una tassazione ordinaria il reddito è calcolato in base alla media annua dei redditi dei due anni che costituiscono il periodo di computo; non si vede perché in caso di tassazione intermedia il contribuente dovrebbe essere avvantaggiato e poter così godere di un periodo di computo prolungato, tanto più che i risultati del primo esercizio sono verosimilmente riconducibili al semplice andamento del settore turistico e non paiono affatto straordinari. Come ha ricordato anche il Tribunale federale, la formulazione delle norme di diritto federale e cantonale è volutamente elastica allo scopo di consentire il raggiungimento di risultati equi, che riflettano l'andamento del reddito aziendale non soltanto nello stretto periodo di computo. Il principio deve però essere applicato soltanto nei casi in cui il reddito conseguito in un lasso di tempo breve non rispecchia la reale capacità economica del contribuente (cfr. DTF 103 Ib 345; STF 5.9.1984 c. 2 b), tanto è vero che l’Alta Corte ha ritenuto arbitrario estendere il periodo di computo a un lasso di 43 mesi (cfr. STF 5.9.1984, cit.).
Nella fattispecie, il fatto che nel terzo anno l’utile sia stato più simile a quello del secondo che non a quello del primo anno non basta ancora per concludere che quest’ultimo sia irripetibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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