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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.65
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
140
Incarto n. 80.98.00065
Lugano 19 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ , rappr. da. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 17 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ una tassazione intermedia per mutamento della professione, con effetto per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1994. Nella stessa, aggiungeva ai redditi già inclusi nella tassazione ordinaria un reddito aziendale di fr. 25'000.–, corrispondente all'utile proveniente dal negozio di alimentari. Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 maggio 1997, definendo il reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale "pura fantasia", in quanto non corrispondente a quanto risultante dai conti economici da loro sottoposti all'autorità di tassazione. Aggiungevano di non poter più impugnare la tassazione intermedia a causa della sopravvenuta scadenza del termine di reclamo, precisando quindi di non avere tuttavia intenzione di «continuare ad essere derubati dallo Stato».
L'autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 9 marzo 1998, adducendo di non poter riesaminare il reddito aziendale già stabilito con decisione di tassazione intermedia nel frattempo passata in giudicato. Quanto al reddito dell'agricoltura, precisava di averlo commisurato aggiungendo a quanto dichiarato una ripresa sulle spese del veicolo, ritenute eccessive.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ ribadiscono il proprio disaccordo con la commisurazione del reddito aziendale effettuata dall'autorità fiscale, rilevando che l'attività della moglie si è rilevata fallimentare. Contestano la motivazione con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito della loro censura, sottolineando l'indipendenza dei due diversi periodi di tassazione.
4.1.
L'autorità fiscale ha praticamente rifiutato di confrontarsi con la censura dei ricorrenti, in merito alla commisurazione del reddito aziendale della moglie, richiamandosi ai principi che disciplinano la tassazione intermedia: ha infatti affermato testualmente che «si deve... far osservare che i nuovi fattori d'imposizione accertati con la tassazione intermedia vengono ripresi anche nella tassazione successiva (assoggettamento postnumerando)», ed ha concluso che «essendo stati oggetto di accertamento ed avendo fruito di tutte le possibilità procedurali nell'ambito della tassazione intermedia, questi fattori non possono ovviamente fare oggetto di nuovi accertamenti e procedure nell'ambito della tassazione ordinaria susseguente».
I ricorrenti ritengono per contro che il fatto che essi non abbiano impugnato la tassazione intermedia per il 1994 non può ripercuotersi sulla tassazione del periodo successivo, che è indipendente.
4.2.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.3.
Come indica la semplice lettura delle disposizioni applicabili alla fattispecie, non si può affatto condividere la pretesa dell'autorità fiscale di considerare accertato una volta per tutte, con effetto anche per il periodo successivo, il reddito stabilito per la tassazione intermedia, per il solo fatto che il periodo di computo si identifica, almeno in linea di principio, con il periodo di tassazione.
L'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali ha infatti apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia faceva quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora, invece, la legge federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito imponibile più rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici", consentendo all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione. Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169R1 del 26 aprile 1994, p. 42).
4.4.
Da quanto detto discende la conseguenza che la legge in vigore non obbliga affatto a considerare vincolante, per il secondo periodo fiscale, l'accertamento del reddito effettuato per il periodo in cui si verifica il presupposto della tassazione intermedia. È senz'altro possibile che ciò accada, ma non è comunque necessario.
Venendo all'esame della fattispecie, dagli atti risulta che l'autorità fiscale ha intrapreso il calcolo dell'utile per la tassazione intermedia 1994, fondandosi sui redditi dall'inizio dell'attività (1° maggio 1994) fino alla fine di giugno del 1996, cioè prendendo in considerazione l'attività di ben 25 mesi. Ha poi effettuato delle riprese, rispetto a quanto dichiarato, sia sulla cifra d'affari sia sulle spese aziendali.
È vero che, data l'estensione del periodo di computo su cui si fonda la tassazione intermedia, ben difficilmente la tassazione ordinaria 1995/96 potrebbe prendere in considerazione un lasso di tempo ancor più lungo. Tuttavia, l'autorità fiscale non può opporre ai ricorrenti la sopravvenuta res judicata della tassazione intermedia per negare un accertamento indipendente del reddito aziendale ai fini della definizione della tassazione ordinaria 1995/96.
Per il fatto che, però, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, adducendo che essi avrebbero dovuto impugnare la tassazione intermedia, la decisione deve piuttosto essere annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale, perché esamini le censure contenute nel reclamo. Altrimenti, i ricorrenti sarebbero privati di un grado di giudizio.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché entri nel merito delle censure contenute nel reclamo del 3 maggio 1997.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 200.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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