AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.64
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00064
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 93/94 intermedia
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 15 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ la tassazione intermedia IC/IFD per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1994, in seguito a inizio dell’attività lucrativa del contribuente;
che il reddito del lavoro era commisurato in fr. 34’764.– in media annua e quello della sostanza in fr. 725.–, da cui venivano poi ammesse deduzioni per complessivi fr. 14’113.– per l’IC e fr. 11’813.– per l’IFD;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 13 gennaio 1998 all’autorità di tassazione, lamentando, da un lato, la posticipazione della data di inizio dell’attività lucrativa da agosto a settembre 1993 e, dall’altro, l’estensione del periodo di computo ai primi mesi del 1995;
che l’autorità fiscale accoglieva sostanzialmente le censure del reclamante e, con decisione del 9 marzo 1998, estendeva l’assoggettamento al mese di agosto 1993 e riduceva il reddito del lavoro a fr. 32’604.– in media annua, limitando in tal modo il periodo di computo agli ultimi cinque mesi del 1993 ed all’intero 1994;
che venivano conseguentemente ridotte le deduzioni per oneri assicurativi ed anche quella per spese professionali;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, ______________ contesta la riduzione della deduzione per spese professionali da fr. 5’700.– a fr. 3’600.–, dipendente a suo avviso da un semplice errore dell’autorità di tassazione;
che, in caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all’inizio dell’assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976);
che all’inizio dell’assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976);
che i medesimi principi valgono anche per l’IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD);
che la riduzione della deduzione per spese professionali, lamentata dal ricorrente, costituisce semplicemente la correzione di un errore intervenuto nella prima notifica della tassazione del 15 dicembre 1997, nella quale, sebbene il calcolo indicasse un importo complessivo di fr. 5’700.–, l'Ufficio di tassazione aveva ammesso costi per solo fr. 3’600.–;
che, infatti, la motivazione allegata alla decisione in questione diceva espressamente quanto segue:
«la deduzione per spese di trasporto tra Locarno e Bellinzona viene ammessa nella misura di fr. 1’200.–; quella per doppia economia domestica in fr. 2’400.–»;
che, ciò nonostante, il calcolo dell’imposta indicava erroneamente spese professionali per fr. 5’700.– (3’300.– per il trasporto e 2’400.– per doppia economia domestica), in manifesto contrasto con la motivazione della decisione;
che l’autorità fiscale ha pertanto semplicemente approfittato dell’occasione del reclamo del contribuente per correggere l’errore in questione, senza peraltro curarsi di segnalare all’interessato tale – peraltro evidente – circostanza;
che appare quindi del tutto giustificata la riduzione della detrazione per spese professionali a fr. 3’600.–, avendo il contribuente lavorato a _________ solo dal 14 febbraio 1994, nell’ambito di un programma occupazionale, e beneficiando d’altra parte già di una deduzione per il pasto di mezzogiorno;
che neppure il ricorrente del resto dimostra di avere sostenuto spese di trasporto più rilevanti di quelle concessegli d’ufficio dall’autorità fiscale;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, ma si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, in considerazione dell’errore commesso dall’autorità fiscale nella notifica della tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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