AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.52
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00052
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ -__________ __________, __________ __________ __________ __________, rappr. __________. __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo __________ -__________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, con decisione del 19 giugno 1997 l'Ufficio di tassazione di Locarno gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 225.–, avvertendolo che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 10 giorni, si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;
che il contribuente non dava seguito alla diffida in questione, ragione per cui, con decisione del 18 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione gli notificava la tassazione d’ufficio IC/IFD 1997/98, nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr. 60’000.– in media annua, dal quale non era ammessa alcuna deduzione, sicché il reddito imponibile ammontava a fr. 60’000.– sia per l’IC sia per l’IFD;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 agosto 1997 all’autorità fiscale, redatto in lingua tedesca;
che, con scritto del 25 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione gli attribuiva un termine fino al 5 settembre 1997 per tradurre il gravame in italiano, avvertendolo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo;
che, non essendo pervenuta alcuna risposta alla lettera in questione, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il gravame con decisione del 17 novembre 1997;
che, con lettera del 16 dicembre 1997, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da questo trasmessa alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, il contribuente contesta la decisione in questione, adducendo motivi di salute che gli avrebbero impedito di rispondere alla richiesta dell’autorità fiscale;
che, con lettera del 30 marzo 1998, la Camera di diritto tributario ha assegnato al ricorrente un termine fino al 15 aprile 1998 (poi prorogato) per produrre:
• un ricorso motivato;
• un certificato di salario relativo agli stipendi versatigli negli anni 1995 e 1996;
• una dichiarazione dalla quale risulti il periodo in cui è stato ricoverato in ospedale o in clinica dal settembre 1997 a tutt’oggi;
• un certificato medico dal quale risulti che non era in grado di dar seguito entro i termini indicati alle richieste dell’U.T. di Locarno rispettivamente quella del 25.8.97 e quella del 16.12.97;
che, in data 29 maggio 1998, il ricorrente ha inoltrato un ricorso motivato, con il quale chiede la restituzione del termine per la traduzione del gravame ed allega un certificato medico con cui si attesta la sua malattia;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che, nella fattispecie, l’autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito del gravame, non essendo stata inviata la traduzione del ricorso in italiano;
che il riconoscimento delle lingue nazionali all’art. 116 cpv. 1 Cost. fed. pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti e, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile altresì con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art. 14 (che vieta fra l’altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).
che si sottolinea, infine, che la decisione dell’Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al reclamante ed attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione;
che, in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che l’Ufficio di tassazione ha invece inviato al contribuente, in data 25 agosto 1997, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli attribuiva un termine fino al 5 settembre 1997 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che, tuttavia, il ricorrente invoca gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, che prevedono una restituzione in intero dei termini, quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
che, a tale proposito, il ricorrente ha prodotto un certificato del dott. __________ __________ di __________, che ha il seguente tenore:
«Il paziente sopracitato soffre di un tumore al cervello operato nel 1997 con intermittenti attacchi epilettici e un’afasia intermittente. Per questa ragione non è sempre in grado di gestire al 100% la sua situazione. Per questa ragione il paziente non era in grado di rispondere il 25.8.1997 rispettivamente il 16.12.1997.
Il decorso della malattia è ondulante e la situazione è tale che una responsabilità del paziente è solamente da ammettere parzialmente dal momento dell’operazione»;
che, secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
che, se la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem);
che, analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);
che si può senz’altro ammettere, nella fattispecie, che la malattia di cui soffre il ricorrente sia tale da diminuirne la capacità di occuparsi di problemi contabili e fiscali, ma ciò non basta ancora per giustificare una restituzione dei termini, se si pensa che egli ha comunque continuato a lavorare nonostante l’intervento chirurgico;
che, del resto, nulla gli avrebbe impedito di nominare un rappresentante contrattuale, che si occupasse della gestione della sua situazione fiscale in concomitanza con la malattia e con l’operazione cui si è sottoposto;
che, quanto al certificato medico, oltre ad essere impreciso quanto alla data dell’intervento chirurgico e del ricovero ospedaliero («tumore del cervello operato nel 1997»), pare anche troppo funzionale agli interessi del ricorrente, laddove indica le date in cui quest’ultimo sarebbe stato impedito nell’adempimento dei propri obblighi fiscali («per questa ragione il paziente non era in grado di rispondere il 25.8.1997 rispettivamente il 16.12.1997»);
che, inoltre, anche volendo ammettere una totale incapacità nei dieci giorni durante i quali si è protratto il termine per la traduzione del reclamo (dal 25 agosto al 5 settembre 1997), non si può trascurare il fatto che la decisione con cui il reclamo è poi stato dichiarato irricevibile è stata emessa solo il 17 novembre 1997, cioè ben due mesi e mezzo più tardi, e tuttavia nessun cenno di risposta alla lettera del 25 agosto è giunto all’Ufficio di tassazione;
che non si può neppure ignorare la circostanza che il contribuente è stato poco disponibile alla collaborazione già in anni precedenti, essendo stato tassato d’ufficio anche nel periodo 1995/96 e non avendo neppure inoltrato la dichiarazione 1997/98 (comunque non entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento temporaneo);
che non vi è quindi ragione di annullare la decisione impugnata, con la quale il reclamo è stato dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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