AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.51
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00051
Lugano 19 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ -__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'Ufficio di tassazione di Bellinzona gli notificava la tassazione IC/IFD 1991-92 con decisione dell'11 aprile 1994, nella quale ammetteva la deduzione dagli affitti incassati degli interessi passivi e delle spese di manutenzione, stralciando invece altre spese, in particolare ammortamenti e accantonamenti. Secondo l'autorità di tassazione, infatti, la locazione del deposito di concimi doveva essere considerata come amministrazione di un immobile privato. L'Ufficio di tassazione confermava poi la propria impostazione con decisione su reclamo del 19 febbraio 1996, negando nuovamente che l'immobile di __________ potesse essere considerato aziendale.
La Camera di diritto tributario confermava a sua volta la decisione dell'UT con sentenza del 26 giugno 1996.
I coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, presentavano reclamo in tempo utile, riproponendo la richiesta di deduzione degli ammortamenti e degli accantonamenti, producendo due documenti posteriori alla sentenza di questa Camera del 26 giugno 1996, segnatamente uno scritto del 1° luglio 1996 dell’ing. __________ e una lettera del 25 ottobre 1996 della __________ __________. __________.
Con decisione del 23 febbraio 1998 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo che l’immobile in questione sia da considerare di natura privata e richiamando la sentenza di questa Camera del 26 giugno 1996.
Ribadiscono in sostanza gli argomenti già sollevati nel precedente ricorso, allegando copia della lettera del 1° luglio 1996 __________. __________ alla __________ __________ e copia della lettera del 1° novembre 1996 della __________.
Degli argomenti ricorsuali verrà comunque detto in seguito, per quanto necessario.
All'udienza del 29 aprile 1998, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
4.1.
Nel precedente giudizio, cresciuto incontestato in giudicato, questa Camera aveva avuto modo di rilevare testualmente:
4.1.
La concessione degli ammortamenti e degli accantonamenti è quindi riservata per principio alle imprese commerciali e viene limitata di conseguenza al patrimonio aziendale, in contrapposizione al patrimonio privato (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 204; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 171; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 90 ad art. 22 DIFD, p. 578; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 423; Stocker, Die steuerliche Abgrenzung der selbständigen Erwerbstätigkeit von der privaten Vermögensverwaltung, Basilea 1992, p. 75; ASA 53 p. 635, 52 p. 363). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che la nozione di “azienda gestita in forma commerciale” non comprende solo le imprese o le industrie che sono obbligate a tenere la contabilità secondo il codice delle obbligazioni, ma si estende anche alle aziende agricole e forestali nonché alle professioni liberali, il cui esercizio implica l'investimento di un capitale ed oggetto di una contabilità tenuta in modo regolare (Blumenstein/Locher, loc. cit.; DTF 91 I 287, 110 Ib 19 s.; ASA 54 p. 673, 52 p. 367)
4.2.
Il Tribunale federale considera come azienda gestita in forma commerciale l'esercizio a titolo indipendente e professionale o di una vera e propria attività commerciale (acquisto, fabbricazione e vendita di merci) o di un'altra attività, pure esplicata con alcuni metodi commerciali, che abbia come scopo il conseguimento di un profitto (DTF 91 I 287, 110 Ib 20). Quale oggetto di un'azienda gestita in forma commerciale non entrano in considerazione solo l'acquisto, la fabbricazione e la vendita di merci o immobili, ma anche prestazioni di servizi (DTF 91 I 288: locazione di una nave; ASA 41 p. 34 ss.: locazione di un magazzino edificato in base ad un diritto di compera).
4.3.
Trattandosi di qualificare la locazione di immobili come oggetto di un'azienda gestita in forma commerciale, il Tribunale federale invita comunque a grande prudenza, per il fatto che la locazione di immobili propri rientra nell'amministrazione ordinaria del patrimonio privato, che deve essere tenuta ben distinta dall'esercizio di un'attività aziendale (ASA 52 p. 369 consid. 6a). L'amministrazione del patrimonio privato non assurge neppure ad azienda gestita in forma commerciale per il solo fatto che il patrimonio da amministrare presenta dimensioni importanti al punto che il proprietario tiene una contabilità commerciale e consegue degli utili da alienazioni occasionali (ASA 48 p. 363 consid. 4c). Vi è mera amministrazione del patrimonio privato anche laddove i conduttori o gli affittuari usano gli oggetti locati o affittati a fini aziendali e persino quando il proprietario partecipa o è interessato all'azienda del conduttore o dell'affittuario (DTF 79 I 63; ASA 22 p. 35 consid. 2). Lo stesso discorso vale anche per la locazione di appartamenti ammobiliati: nonostante i lavori che il proprietario deve fare per locare, le relative entrate sono redditi della sostanza e non redditi da attività lucrativa, giacché i lavori servono principalmente, così come quelli di manutenzione, a mettere l'oggetto locato in condizione di poter produrre il reddito (StE 1994 B 23.1 n. 29 = ASA 63 p. 656).
4.4.
Come si è visto, vi sono comunque casi in cui il Tribunale federale ha considerato la locazione di oggetti non come amministrazione del patrimonio privato bensì come attività lucrativa (v. supra, consid. 4.2.). La stessa Alta Corte ha peraltro voluto poi precisare che cosa distinguesse quei casi da quelli in cui invece esclude l'esistenza di un'attività lucrativa: la locazione era infatti caratterizzata da un legame con l'acquisto e la vendita dei beni patrimoniali locati e con gli utili così conseguiti e perseguiti con l'intera attività (DTF 91 I 289; ASA 41 p. 34 ss., 38 p. 393 ss.). Non si trattava pertanto di una mera locazione di immobili, ma erano entrati in gioco i particolari criteri che sono determinanti per l'imposizione degli utili immobiliari secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD (ASA 52 p. 369 s., consid. 6a).
4.4.1.
Secondo i giudici federali, non è necessario che vi sia una coincidenza fra i criteri che presiedono alla delimitazione dell'amministrazione del patrimonio privato dall'attività del commerciante di immobili a titolo professionale, da un lato, e dall'attività aziendale in cui è ammessa la deduzione degli ammortamenti, dall'altro. Infatti, per l'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD, può essere imponibile quale commercio di immobili anche un guadagno tratto da un'attività esercitata in posizione indipendente (p. es. un'attività unica esercitata non professionalmente, a titolo accessorio e occasionale), ma non nella forma di un'azienda gestita in forma commerciale (ASA 52 p. 368, consid. 5). Questa considerazione ha permesso al Tribunale federale di affermare lapidariamente che il proprietario, che edifica sui suoi fondi costruzioni abitative o aziendali, per trarre un reddito dalla loro locazione, amministra di solito il proprio patrimonio privato.
4.4.2.
Nel caso che gli era stato sottoposto, relativo alla locazione di un centro commerciale edificato su un terreno ereditato da cinque sorelle (ASA 52 p. 363 ss.), il Tribunale federale ha pertanto respinto le argomentazioni addotte dalla ricorrente – una delle cinque sorelle – la quale aveva chiesto il riconoscimento degli ammortamenti, fondandosi, per qualificare la locazione quale attività lucrativa, sulla giurisprudenza relativa alla definizione dei presupposti del commercio di immobili a titolo professionale. Alla ricorrente, che sosteneva, in primo luogo, che le proprietarie del fondo avevano costituito una società semplice con un commerciante ed amministratore immobiliare di professione, la Corte ha pertanto ribattuto che l'uso comune di un fondo nella forma di una società semplice da parte di comproprietari, uno dei quali è un professionista, si può considerare, in certi casi, come mera amministrazione del patrimonio privato; nel caso concreto, le coeredi potevano avere deciso di associarsi con il professionista proprio perché volevano limitarsi ad amministrare il fondo quale parte del proprio patrimonio privato, ma temevano di intraprendere un'attività aziendale per il conseguimento di un reddito conforme alla situazione (ASA 52 p. 370, consid. 6b aa).
4.4.3.
I giudici hanno poi ammesso che il caso esaminato si trovava effettivamente al limite fra la mera amministrazione del patrimonio privato e l'attività lucrativa. A far pensare a quest'ultima erano non solo il tempo impiegato per la progettazione e la costruzione, nonché i crediti di costruzione accesi e i capitali in gran parte di terzi impiegati, ma anche l'effettiva necessità di effettuare ammortamenti. Il rischio connesso con la costruzione di un centro commerciale è infatti maggiore rispetto al caso dell'investimento degli stessi mezzi in abitazioni o uffici, anche perché i contratti di locazione hanno generalmente una durata inferiore rispetto a quelli per immobili abitativi; nel caso di un avvicendamento dei conduttori, inoltre, sono prevedibili modifiche e rinnovamenti più importanti che nel caso di uffici. Un'ulteriore differenza è data dalle maggiori spese per il personale che i proprietari devono assumere per garantire il funzionamento degli impianti e il movimento del pubblico: si va ben oltre le esigenze di portineria di uno stabile di abitazioni o di uffici (ASA 52 p. 371 s., consid. 6c).
4.4.4.
Di fronte alle descritte indicazioni contrastanti, il Tribunale federale ha affermato che, in un caso che si situa al limite fra amministrazione del patrimonio privato e attività aziendale, la volontà del contribuente di gestire un'azienda commerciale può evincersi da altre circostanze: nella fattispecie, ha sottolineato in primo luogo che le coeredi non avevano acquistato il fondo ma lo avevano ereditato; in secondo luogo, che non avevano in programma una prossima alienazione con profitto; ma soprattutto ha ritenuto che il fatto di avere rinunciato all'iscrizione al registro di commercio, nonostante l'ingente importo annuo dei canoni di locazione, indicava inequivocabilmente la volontà della contribuente e delle sorelle di non voler gestire un'azienda in forma commerciale (ASA 52 p. 372 s., consid. 7).
4.2.
Questa Camera aveva così concluso:
Nel caso in esame, il ricorrente spiega di avere acquistato la part. n. __________ di __________ proprio al fine di mettere a disposizione della __________ __________ di __________, che glielo aveva chiesto, un deposito per concimi nell'ambito della costituzione di “scorte strategiche obbligatorie”. Reperito, dopo lunghe ricerche, il fondo idoneo, il contribuente lo avrebbe quindi edificato conformemente ai desiderata della suddetta cooperativa. L'operazione avrebbe comportato un investimento di fr. 367'432,60: solo fr. 47'431,60 sarebbero stati rappresentati da mezzi propri, mentre il rimanente capitale di fr. 320'000.– sarebbe stato costituito da mutui ipotecari.
5.1.
Il contratto in questione presenta caratteristiche che lo avvicinano al deposito ed altre proprie della locazione. In primo luogo, le parti lo hanno designato "__________"; inoltre, l'accordo si riferisce non alla messa a disposizione di un magazzino bensì alla “Einlagerung von Dünger” – precisamente di 2'000 tonnellate di __________ 30% – per una durata minima di 15 anni; ancora, la prestazione dovuta dalla cooperativa al ricorrente è commisurata alla quantità di concime depositata. Questi elementi fanno pensare ad un contratto di deposito piuttosto che ad una locazione (cfr. p. es. DTF 98 II 216 ss.). D'altra parte, alla cooperativa conduttrice/depositante spetta un mero diritto di controllo, da concordare preventivamente con il ricorrente, mentre quest'ultimo ha un obbligo di sorveglianza sul magazzino; ma soprattutto il contratto pone a carico del conduttore i costi per porre e togliere dal deposito il prodotto, mentre è a carico del locatore/depositario il solo obbligo di garantire l'accessibilità al deposito mediante camion. Per il diritto civile, la differenza fra i due contratti è data dal fatto che il locatore mette a disposizione del conduttore uno spazio, senza impegnarsi personalmente a conservare la cosa ed a restituirla, cosa che non può fare non avendo sulla cosa e sul locale stesso un vero diritto di disposizione. Se, invece, chi affida all'altro gli oggetti da depositare non ha la possibilità di influenzare le condizioni della loro conservazione, allora si ha un contratto di deposito (Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo 1988, p. 455).
5.2.
La qualificazione giuridica del contratto non è decisiva, per la decisione del ricorso. Tuttavia, l'esistenza di clausole contrattuali che avvicinano il negozio al deposito non è priva di rilievo neppure per la decisione sull'esistenza o meno di un'attività lucrativa; infatti, nella misura in cui dal contratto deriva, per il ricorrente, l'obbligo di effettuare prestazioni che vanno al di là della mera messa a disposizione dello spazio ove depositare il concime, vi sono indubbiamente indizi di un'attività lucrativa.
Come visto, però, le prestazioni cui si è obbligato il ricorrente sono estremamente limitate: non deve occuparsi né di riempire né di vuotare il magazzino, le spese di assicurazione del prodotto depositato sono a carico della cooperativa conduttrice ed anche l'obbligo di controllo posto a carico del ricorrente si riferisce essenzialmente al magazzino piuttosto che al prodotto ivi depositato.
5.3.
Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, per cui, come visto, il proprietario, che edifica sui suoi fondi costruzioni abitative o aziendali, per trarre un reddito dalla loro locazione, amministra di solito il proprio patrimonio privato, si deve ritenere che anche nel presente caso si sia in presenza di un reddito della sostanza privata.
Le attività che il ricorrente si è assunto contrattualmente l'obbligo di compiere possono senz'altro essere assimilate a quelle che deve effettuare il locatore di appartamenti ammobiliati (cfr. ASA 63 p. 656, cit. supra, consid. 4.3.) : in entrambi i casi, si tratta semplicemente di preparare l'oggetto al conseguimento di un reddito.
Né pare decisiva la circostanza che il ricorrente abbia tenuto una contabilità relativa a quella che egli chiama “l'azienda di __________ ”: anche il locatore di appartamenti tiene una simile contabilità, soprattutto quando ne gestisce numerosi, ma ciò non fa assurgere la sua attività ad attività aziendale.
Quanto all'indebitamento sopportato per l'investimento in questione, esso, nonostante la sua importanza, non sembra comunque insolito.
Vero è, come sostenuto nel ricorso, che la struttura realizzata è verosimilmente destinata a non essere più utilizzabile alla scadenza del contratto con la cooperativa. La corrosione cui essa è soggetta e le conseguenti spese necessarie per la depurazione del suolo, con cui dovrà fare i conti il ricorrente al termine del rapporto contrattuale, giustificherebbero senz'altro, per se stesse, la deduzione di ammortamenti. Ma, in assenza di un'attività aziendale vera e propria, neppure tali considerazioni sono sufficienti a giustificare una decisione favorevole al ricorrente.
4.3.
Ancora recentemente questa Camera ha avuto modo di confermare che non sono fiscalmente ammessi ammortamenti su redditi provenienti dalla locazione di un immobile di appartamenti, neppure per la parte adibita a esercizio pubblico, trattandosi di reddito della sostanza e non di reddito aziendale (CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in re O.).
In questo giudizio è stata ricordata la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo il quale la locazione di immobili d'appartamenti fa parte dell’amministrazione della sostanza privata, anche se il proprietario deve provvedere alla manutenzione e a reperire nuovi inquilini (ASA 48, 364 consid. 4c; ASA 63, 659 loc. cit.). Si è inoltre ricordato che ciò vale anche per le abitazioni ammobiliate: malgrado i lavori che deve effettuare il proprietario per affittarli, i redditi rimangono infatti sostanzialmente redditi della sostanza e non redditi del lavoro, vale a dire di un’attività intesa a ottenere un guadagno e il lavoro prestato serve prevalentemente, come nel caso dei lavori di manutenzione, a mettere l’oggetto della locazione in condizione di essere affittato. Si è infine rammentato, sempre con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, che anche le prestazioni effettuate dal proprietario nell’ambito della locazione di case o appartamenti di vacanza, appartengono per la loro natura e la loro ampiezza all’ambito dell’amministrazione del patrimonio privato (ASA 63, 569, loc. cit.).
I suddetti documenti non aggiungono sostanzialmente nulla di nuovo alla fattispecie, pacificamente considerata nel precedente giudizio (cfr. consid. 5.1 – 5.3). Non offrono per contro alcun elemento utile di conoscenza della prassi seguita dalle autorità fiscali di altri cantoni in casi di depositi analoghi.
Su questo aspetto questa Camera si è già esaurientemente pronunciata e non ha motivo di modificare il precedente giudizio, tanto più che - come già ricordato - anche in un successivo giudizio, pronunciato in una fattispecie per certi versi analoga alla presente, questa Camera ha confermato la propria impostazione giurisprudenziale di principio (CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in re O.).
Va inoltre ricordato che i ricorrenti non solo non hanno impugnato il precedente giudizio cantonale, quando ne avevano la possibilità, ma nemmeno ora, pur conoscendo nel dettaglio i motivi che hanno indotto questa Camera a respingere il precedente ricorso, propongono argomentazioni giuridiche di sorta, che possano in qualche modo indurre questa Camera ad approfondire ulteriormente la motivazione in diritto della precedente decisione.
In simili condizioni questa Camera non può che respingere il gravame, per le motivazioni esposte nel precedente giudizio e testualmente riprese nel presente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 780.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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