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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.49
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00049
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 marzo 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 12 febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 75.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;
che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 febbraio 1998;
che, con scritto del 22 marzo 1998, redatto in lingua tedesca, il contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo;
che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 25 marzo 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;
che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;
che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 80.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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