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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.48
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00048
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ ha chiesto la deduzione a titolo di liberalità di un importo di fr. 1'100.- di media annua per l’IC e di fr. 1'475.- per l’IFD. L’Ufficio di tassazione ha invece ammesso la deduzione in ragione di soli fr. 100.- per l’IC e fr. 180.- per l’IFD (cfr. notifica di tassazione del 15 dicembre 1997). In sede di reclamo la deduzione per l’IFD è stata elevata a fr. 215.- (cfr. decisione su reclamo del 23 febbraio 1998). Motivando la stessa, l’UT ha esposto nel dettaglio le deduzioni ammesse per ognuna delle due imposte, precisando che la deduzione è limitata ai soli versamenti a favore delle persone giuridiche con sede in Svizzera esentate dalle imposte in virtù del loro scopo di pubblico o di esclusiva pubblica utilità.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che l’importo delle deduzioni per liberalità venga ulteriormente elevato, tenendo conto del fatto che alcune persone giuridiche beneficiarie delle sue elargizioni sono esentate nei rispettivi cantoni di sede. Produce al riguardo un’attestazione del Dipartimento delle finanze del Canton __________ relativa alla __________ __________ __________ __________ de la __________ e un estratto della liste delle persone giuridiche esenti nel Canton __________.
Con osservazioni del 2 giugno 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di accogliere parzialmente il ricorso e, meglio, di ammettere la deduzione delle liberalità a favore della __________ __________ __________
e dell’ Eglise nationale protestante di , la cui parrocchia di __________ - è riconosciuta dal Consiglio di Stato ginevrino come persona giuridica di pubblica utilità. Rileva inoltre che per una svista nella decisione dell’UT è stata tralasciata la devoluzione di fr. 100.- effettuata nel 1996 alla __________ __________.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
3.4.
Va inoltre precisato che questo Tribunale, alla luce della "ratio" della norma cantonale, ha precisato che la disposizione della legge tributaria, secondo cui sono deducibili le devoluzioni a persone giuridiche che perseguono fini pubblici o di pubblica utilità «sempre che tali prestazioni siano, singolarmente, di almeno 100.– franchi», deve essere interpretata nel senso che per “prestazioni” si intendono anche più devoluzioni alla stessa istituzione, singolarmente inferiori a fr. 100.– (CDT n. ..__________ del 20 febbraio 1997 in re S. S., con riferimenti ai materiali legislativi)
Le elargizioni a tali enti attingono o superano complessivamente sia nel 1995 sia nel 1996 l’importo minimo di fr. 100.-, esatto dalla legge cantonale. Esse vanno quindi ammesse per entrambe le imposte (IFD e IC).
Nel dettaglio si tratta dei seguenti versamenti:
1995:
__________ pour la lecture de la __________: fr. 550.-
__________ .- fr. 120.-
1996:
__________ pour la lecture de la __________: fr. 600.-
__________ .- fr. 120.-
Eglise nationale protestante fr. 100.-
A tali deduzioni deve essere inoltre aggiunto, come rilevato dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie osservazioni, il versamento di fr. 100.- alla __________ __________, effettuato nel 1996, che l’UT ha omesso per errore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 febbraio 1998 è riformata a’ sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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