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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.41
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00041
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 marzo 1998
in
materia di: IC 1996
presentato
da:
__________ __________ c/o __________.
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il rappresentante
della contribuente ha presentato l’8 marzo 1998 all’Ufficio tassazione persone
giuridiche, Bellinzona, e da questi trasmessoci per competenza, un ricorso in
materia di IC 1996 redatto in lingua tedesca;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep.
1975 pag. 302);
-
che, in tal caso, in
applicazione dell’art. __________ cpv. 3
LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto
comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per
presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
-
che al rappresentante
della ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 16 marzo 1998 un
termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso,
rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale
richiesta;
-
che il rappresentante
della ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
-
Il ricorso è irricevibile
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico della parte
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
La presente decisione è
definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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