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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.40
Data decisione, Autorità: 14.04.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00040
Lugano 14 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, di professione impiegato, ha dichiarato d'aver conseguito negli anni di computo 1991-92 un salario annuo di fr. 24'000.--. L'Ufficio di tassazione, negando efficacia probatoria al certificato di salario sottoscritto dal contribuente medesimo, portava il reddito del lavoro per la tassazione IC/IFD 1993-94 a fr. 36'000.-- di media annua sulla base degli stipendi normalmente praticati (cfr. decisione su reclamo del 9 marzo 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ , chiede la riduzione del reddito del lavoro come a dichiarazione. Chiede che vengano considerati i versamenti sociali ricevuti dall'assicurazione contro la disoccupazione nell'ordine di fr. 1'350.-- mensili.
Il certificato di salario, come ogni altro mezzo di prova, soggiace, di regola, al libero apprezzamento dell'autorità di tassazione e delle autorità giudiziarie. Esso non costituisce un mezzo di prova assoluto che vincoli le autorità fiscali (STF dell' 8 luglio 1991 in re A. M.; Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, nota 10 all'art. 90; Blumenstein, System des Steuerrechts, Zurigo 1971, 3.a edizione, pag. 422). Come già spiegato dal Tribunale federale, il certificato di salario è un semplice documento privato, che non ha forza probatoria come i documenti pubblici di cui all'art. 9 CC (ASA 26 pag. 225 seg.). Tuttavia, è evidente che non si può esigere dal salariato la dimostrazione di non aver percepito lo stipendio indicato nel certificato. Qualora egli contesti l'esattezza di questo documento, si potrà pretendere che motivi questa sua contestazione e se le sue spiegazioni al riguardo non appaiono prive di fondamento, spetterà allora al datore di lavoro fornire la prova che il certificato sia esatto (ASA 26 pag. 226).
Analogamente ci si deve comportare qualora sia l' autorità fiscale a contestare l'esattezza del reddito indicato nel certificato di salario. In tal caso, non si potrà pretendere dal salariato che dimostri di aver guadagnato esattamente il reddito risultante dal certificato di salario; spetterà invece all'autorità fiscale indagare sulle circostanze determinanti che hanno portato alla compilazione di questo documento. Infatti, giusta gli art. 170 cpv. 2 LT e 90 cpv. 4 DIFD, l'autorità di tassazione è autorizzata a chiedere al datore di lavoro il certificato di salario, se il dipendente non lo presenta direttamente. La legge impone, quindi, al datore di lavoro l'obbligo d'informare l'autorità. Va rilevato che la violazione di questo obbligo può provocare, a seconda del caso, l'avvio di una procedura contravvenzionale in conformità agli art. 203 ss. LT 1976 e 129 segg. DIFD. Di conseguenza, in caso di dubbi o perplessità relativi all'attendibilità del certificato di salario, l'autorità fiscale deve effettuare ulteriori accertamenti, al fine di delucidare la situazione. In particolare, essa non può omettere di chiedere al datore di lavoro di dimostrare l'esattezza del contenuto del certificato di salario da lui allestito (STF dell' 8 luglio 1991 in re A. M.; ASA 26 pag. 226; Känzig, Die eidgenossische Wehrsteuer, 1962, pag. 494, nota 8 all'art. 90 cpv. 4 DIFD). Questa richiesta di ragguagli rivolta al datore di lavoro deve avvenire nell'ambito della procedura di tassazione o tardi, in quella di reclamo; il contribuente non dev'essere costretto a utilizzare la procedura ricorsuale (ASA 26 pag. 226).
Omettendo di chiarire con il datore di lavoro le contraddizioni risultanti dai citati documenti, le autorità fiscali hanno disatteso l'obbligo di cui all'art. 88 cpv. 2 DIFD. Questa norma stabilisce che le autorità sono tenute a eseguire i necessari accertamenti previsti dagli art. 89 a 92 DIFD, se la tassazione in base alla dichiarazione e ai documenti giustificativi prodotti dal contribuente non è possibile (STF dell' 8 luglio 1991 in re A. M.; DTF 87 I 459 segg.; Rivier, Droit fiscal suisse, 1980, pag. 309).
era dal 1989 presidente del consiglio di amministrazione della __________ __________, società cooperativa operante nel ramo delle pietre naturali (dal 1994 ne è poi divenuto il liquidatore). Nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione della società ha allestito il proprio certificato di salario, indicando per d'aver ricevuto negli gli anni di computo 1991-92 un salario annuo di fr. 24'000.--.
Tale importo, se raffrontato agli altri dati forniti dal contribuente medesimo nella dichiarazione d'imposta, dà una disponibilità annua media di ca. fr. 10'000.--, pari a una disponibilità mensile di neppure fr. 850.--, inferiore quindi addirittura al minimo vitale per persona che vive sola, prudentemente stabilito dalla competente autorità in materia esecutiva.
Dopo aver chiarito altri aspetti della tassazione, segnatamente una supposta mancanza di liquidità in relazione alla costituzione della __________ __________ di __________, __________ invitava a due riprese, il 23 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998, a comparire, avvertendolo nel contempo che in caso di mancata comparsa il reclamo sarebbe stato deciso sulla base degli atti acquisiti fino a quel momento. La mancata comparsa dell'interessato ha di fatto impedito all'UT di esaminare l'attendibilità del certificato di salario, che il ricorrente ha rilasciato a sé stesso e che già nel precedente periodo fiscale 1991-92 (computo 1989-90) aveva dato luogo a una rivalutazione identica a quella oggetto della presente contestazione.
Questa camera ha comunque richiamato dall'Ufficio tassazione persone giuridiche l'incarto della __________ __________, dal quale è risultato che negli anni di computo 1991 e 1992, come d'altronde negli anni precedenti, la società, è stata tassata d'ufficio. Essa non ha mai presentato la dichiarazione d'imposta, tanto meno la contabilità. In realtà, l'unico documento allestito dalla __________ __________ all'indirizzo dell'autorità fiscale negli anni di computo determinanti per il presente giudizio risulta essere paradossalmente il certificato di salario, con cui il ricorrente si autocertifica il salario che la società gli avrebbe versato.
Va inoltre rilevato che, nemmeno in questa sede, il ricorrente ha prodotto prove concludenti, malgrado le indicazioni contenute nella motivazione della decisione su reclamo. In particolare non ha mai prodotto, né espresso la volontà di produrre o consentire l'accesso ai dati contabili della ditta, in nome della quale firma il certificato di salario, in modo da consentire all'UT di verificarne l'attendibilità. A nulla servono le attestazioni delle indennità di disoccupazione ricevute in anni successivi (circa cinque) al periodo di computo determinante.
In simili condizioni anche a questa Camera non resta che confermare la decisione su reclamo dell'UT, che appare, tutto ben considerato, improntata a prudenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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