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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.39
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00039
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________, Rappr. dall'avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
è titolare dell'Immobiliare __________ di __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 (computo 1993-94) ha dichiarato d'aver conseguito nel 1993 un reddito aziendale di fr. 68'971.- e nel 1994 d'aver subito una perdita di fr. 7'505.-.
L' Ufficio di tassazione di Locarno, nella notifica di tassazione del 14 aprile 1997, esponeva invece in via valutativa alla contribuente un reddito aziendale di fr. 120'000.-, allegando il calcolo del dispendio, che denotava una maggior uscita di fr. 177'166.-.
Dopo istruttoria, nel corso della quale la reclamante veniva sentita dall'UT, l'autorità fiscale con decisione del 9 marzo 1998 respingeva il reclamo, rilevando che il prestito di cento milioni di lire da parte di un cittadino italiano domiciliato in Italia non è sufficientemente provato e che, anche considerando questo prestito, risulterebbe pur sempre una mancanza di disponibilità di fr. 100'000.- circa.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede che le venga riconosciuto il debito personale verso il __________ __________ con conseguente deduzione degli interessi passivi nei prossimi anni. Contesta altresì la valutazione fatta dall'UT del suo fabbisogno personale.
In occasione dell'udienza del 14 maggio il giudice, sentite le spiegazioni del patrocinatore della ricorrente, __________. __________, ha proposto alle parti di stabilire il reddito aziendale netto in fr. 100'000.- di media annua. Le parti hanno aderito seduta stante alla proposta
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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