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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.36
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00036
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1998
in materia di: IC e IFD 1996
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava il 20 novembre 1997 alla __________ __________ e per essa alla __________ __________ __________ le tassazioni IC e IFD per il 1996, emesse d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione;
che la notifica di tassazione veniva confermata con decisione su reclamo del 5 febbraio 1998, poiché la contribuente non aveva dato seguito alla raccomandata dell'UTPG del 5 dicembre 1997, con cui veniva invitata a produrre la necessaria documentazione;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, ora assistita dalla __________ __________ __________, chiede la riforma della tassazione in base alla documentazione contabile allegata al ricorso;
che con scritto del 1° aprile 1998 la rappresentante della contribuente, con il consenso dell'UTPG, chiede la retrocessione degli atti per esame della documentazione contabile presentata;
che parimenti il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni, con scritto del 6 aprile 1998, postula la restituzione degli atti all'UTPG per un definitivo accertamento dell'imponibilità;
che nulla osta, nel caso in esame, ad annullare in ordine la decisione impugnata ed a retrocedere gli atti all'UTPG per nuova decisione, dopo esame della documentazione presentata con il ricorso;
che, in effetti, la proposta dell'autorità fiscale merita di essere accolta, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 552), poiché sia nella notifica della tassazione d'ufficio sia nel successivo scritto del 5 dicembre 1997 fa difetto l'esplicita e inequivocabile menzione della comminatoria d'irricevibilità prevista dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 2 LT;
che va comunque dato atto all'autorità fiscale di essersi attenuta alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT n. 80.96.162 del 12 dicembre 1996 in re R. SA), che non ha tuttavia trovato conferma da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 123 II 552), ed è quindi stata modificata;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 febbraio 1998 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UTPG per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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