AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.35
Data decisione, Autorità: 14.04.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00035
Lugano 14 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 marzo 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
_ _, _ _,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 23 febbraio 1998 l'UT respingeva il reclamo, poiché non sarebbero stati dichiarati tutti i sussidi percepiti nel biennio di computo. Mancherebbero in particolare fr.10'120.-- circa relativi a contributi per l'alpeggio del 1995 e 1996 e a contributi ecologici per il 1996. Si otterrebbe cosi un reddito aziendale di fr. 21'782.--, cui andrebbero aggiunti, secondo l'UT, ulteriori fr.1'200.-- circa a dipendenza degli accantonamenti di carattere monetario effettuati nel biennio di computo, pari alla differenza di fr.11'000.-- circa tra i capitali a risparmio dichiarati al 1 ° gennaio 1995 e quelli dichiarati al 1° gennaio 1997.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la decisione su reclamo dell'UT, argomentando di non aver dichiarato i sussidi per l' alpeggio, avendoli interamente consumati per le spese dell'alpe (metà al padrone, un quarto per aiuti diversi e un quarto per costi di trasporto). Rileva inoltre che i contributi per il 1996 sono stati preavvisati soltanto nel dicembre del 1996 e effettivamente versati solo nel gennaio del 1997. Un terzo dei sussidi sarebbe poi stato riversato, secondo il ricorrente, al suo collega _, con cui dal 1993 ha costituito una società semplice. Lamenta, a questo proposito, che l'Ufficio cantonale dell'agricoltura avrebbe cambiato l'intestazione solo quest'anno. Osserva infine che il capitale presente a fine anno costituisce per lui la necessaria riserva per far fronte al costo della vita fino ad ottobre.
Gli art. 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD stabiliscono l'obbligo, per le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche di allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati del periodo di computo oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati.
Tali principi vigono, in linea di principio, anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della contabilità si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT 420-88 del 25.11.1988 in re R.G.; CDT 147 del 28.6.91 in re S. R.; inoltre Bottoli, lineamenti di diritto tributario ticinese, ed. 1977 pag. 49 no 5.2.3).
4.1.
Dagli atti dell'incarto emerge che il contribuente non ha incluso nei propri conti una parte dei sussidi ricevuti o di pertinenza del periodo di computo 1995-96 e, meglio, in ragione di fr. 3'767.-- di media annua. Tale importo - come risulta dal calcolo manoscritto in calce elenco dei sussidi per gli esercizi 1995 e 1996 della Sezione dell'agricoltura, allestito dall'UT in sede di reclamo - è già stato calcolato al netto della parte di sussidi che il ricorrente riversa al socio _.
Al reddito aziendale dichiarato dal contribuente deve quindi essere aggiunto l'importo mancante dei sussidi da lui effettivamente percepiti, dedotti quindi quelli del socio, per un importo pari a fr. 3'767.-- di media annua.
Già per questo solo fatto il reddito aziendale ammonta quindi a fr. 20'490.-- di media annua.
Di nessun rilievo l'obiezione secondo la quale una parte dei sussidi del 1996 sarebbe stata versata solo all'inizio del 1997. Il calcolo dell'UT si fonda correttamente, per ragioni di praticità e di sicurezza, sui sussidi di competenza dell'esercizio, anche se erogati qualche giorno dopo la sua fine. Esso deve quindi essere confermato. Ciò comporta comunque che i sussidi di competenza dell'esercizio 1996, versato all'inizio del 1997, non potranno più essere considerati una seconda volta nella tassazione 1999-2000, perché versati nel corso del 1997.
4.2.
Vero è che l'UT ha ulteriormente rivalutato il reddito aziendale fino a concorrenza di fr. 23'000.-- in ragione del risparmio monetario del contribuente nel biennio di computo.
Anche sotto questo profilo la decisione dell'UT appare ineccepibile e sicuramente non ingenerosa.
L'aumento di liquidità al 1° gennaio 1997 rispetto al 1° gennaio di due anni prima è stato, secondo quanto il ricorrente stesso ha dichiarato, di circa fr. 11'000.--. Il che, sia in considerazione della ridotta entità dei redditi denunciati dal ricorrente sia in considerazione dei costi necessari per far fronte al fabbisogno per vivere, anche se molto modesti, poteva senz'altro autorizzare l'UT a elevare il reddito aziendale fino a fr. 23'000.-- di media annua.
Di nessun rilievo, a questo riguardo, quanto affermato dal contribuente circa l'uso di tale avere - nel quale, sia notato di transenna, non è inclusa la parte dei sussidi dell'esercizio 1996, versato solo nel gennaio del 1997- per far fronte ai (futuri) bisogni dell'anno entrante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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