AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.31
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00031
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 1998
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In sede di reclamo, con decisione dell'8 settembre 1997 l'autorità fiscale riformava la notifica di tassazione, definendo il reddito della sostanza in fr. 8'941.-, da cui deduceva fr. 2'796.- di interessi passivi, fr. 1'341.- di spese di manutenzione, fr. 353.- di oneri assicurativi e fr. 482.- per figli a carico. Esponeva inoltre alla contribuente una sostanza imponibile di fr. 76'423.- (sostanza lorda: fr. 125'326.- ./. debiti privati: fr. 48'903.-).
Con sentenza del 5 dicembre 1997, cresciuta incontestata in giudicato, questa Camera confermava la suddetta decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia.
Nel frattempo, l'11 agosto 1997, l'UT notificava alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96 in cui stabiliva il reddito della sostanza in fr. 9'363.-, da cui venivano dedotti fr. 1'405.-per spese di manutenzione, fr. 597.- per oneri assicurativi e fr. 995.-- per figli a carico. Esponeva inoltre alla contribuente una sostanza imponibile di fr. 76'423.- (sostanza lorda: fr. 125'326.- ./. debiti privati: fr. 48'903.-). La notificava di tassazione veniva poi confermata in sede di reclamo con decisione del 26 gennaio 1998.
Con tempestivo ricorso, inoltrato a titolo cautelativo alla Camera di diritto tributario contro la tassazione IC 1995-96, __________ __________ contesta sia la sostanza sia il reddito stabiliti dall'UT, rilevando che il figlio minorenne non possiede sostanza all'estero e che quella della madre è assai inferiore a quella stabilita dall'autorità di tassazione.
Con lettera raccomandata del 27 febbraio 1998 la ricorrente veniva invitata da questa Camera a precisare se manteneva il ricorso, presentato a titolo cautelativo e in caso affermativo se esso andava esteso anche all'imposta federale diretta; veniva inoltre invitata a presentare la documentazione a suffragio del ricorso. Non avendo ricevuto risposta, questa Camera rinnovava la propria richiesta con una nuova lettera raccomandata del 2 aprile 1998, che veniva ritornata in quanto non ritirata.
Va rilevato, innanzi tutto, che il presente ricorso è stato espressamente inoltrato unicamente contro l'imposta cantonale 1995-96. Richiesta di precisare se lo stesso veniva esteso anche all'imposta federale diretta, la ricorrente, malgrado le siano state spedite ben due raccomandate, non ha fornito alcuna risposta.
È quindi opportuno constatare, per chiarezza, che la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è cresciuta incontestata in giudicato per quanto concerne l'imposta federale diretta 1995-96, di un importo annuo di fr. 40,10.
5.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpv. 1 e 2 LT). La tassazione biennale sul passato (praenumerando), cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 pag. 386).
5.2.
All'inizio dell’ assoggettamento, invece, secondo l'art. 53 LT, il reddito imponibile è calcolato:
a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi.
I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’ assoggettamento.
Tuttavia, in caso di passaggio dall'assoggettamento limitato a quello illimitato o viceversa, non si giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non per quegli oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano per effetto dell'acquisto del domicilio (CDT n. __________ fiscale, beni mobiliari per oltre 80’000 franchi.
In seguito, l'Ufficio di tassazione ha calcolato, sempre con criteri proporzionali, gli interessi passivi e le spese di manutenzione che si riferiscono all’immobile (….)”
Invitata da questa Camera a documentare le proprie argomentazioni, la ricorrente - come si è visto - non ha dato seguito al primo invito e non ha neppure ritirato il secondo.
In simili condizioni, questa Camera non può che confermare quanto stabilito nel precedente giudizio e considerare il rapporto tra sostanza svizzera e sostanza mondiale al 1° gennaio 1995 identico a quello stabilito per la tassazione intermedia 1993-94.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata conformemente a quanto indicato al consid. 5.4. e gli atti sono retrocessi all’UT per l’emissione di un nuovo conteggio d’imposta IC 1995-96.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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