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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.30
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00030
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’autorità fiscale gli notificava la tassazione IC/IFD per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1996, con decisione del 29 luglio 1996. Ammesse le deduzioni per spese professionali per complessivi fr. 17’740.– per l’IC e per fr. 17’440.– per l’IFD, il reddito imponibile era commisurato in fr. 6’934.– per l’IC ed in fr. 9’489.– per l’IFD. Il contribuente risultava quindi esente tanto dalle imposte sul reddito quanto da quella sulla sostanza.
Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
IC IFD
trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.–
doppia economia domestica fr. 13’540.– fr. 13’540.–
altre spese professionali fr. 2’000.– fr. 1’800.–
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione ammetteva solo le seguenti detrazioni, per tener conto della circostanza che il contribuente lavorava a tempo parziale:
IC IFD
trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.–
doppia economia domestica fr. 12’240.– fr. 12’240.–
altre spese professionali fr. 1’000.– fr. 900.–
All’udienza del 1° dicembre 1997, l’autorità di tassazione avvertiva il reclamante che, in considerazione del fatto che egli svolgeva l’attività di assistente solo al 50% mentre era studente per l’altra metà, la sua tassazione sarebbe stata modificata, dimezzando le deduzioni richieste. Il contribuente manifestava il proprio dissenso seduta stante.
Tuttavia, con decisione del 26 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione riformava la tassazione a svantaggio del contribuente, ammettendo le seguenti deduzioni:
IC IFD
trasporto fr. 1’300.– fr. 1’300.–
doppia economia domestica fr. 6’770.– fr. 6’770.–
altre spese professionali fr. 1’340.– fr. 1’340.–
Nelle sue osservazioni del 9 marzo 1998, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di accogliere il ricorso in materia di IFD, rilevando come la Circolare che disciplina la commisurazione delle spese professionali a partire dal 1995 – diversamente da quella previgente – non preveda più una deduzione ridotta per tener conto del grado di occupazione del contribuente.
La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento cantonale delle finanze (DdC) propone per contro, nelle osservazioni del 5 maggio 1998, di respingere integralmente il gravame sia per l’IC sia per l’IFD. L’autorità cantonale fa notare come, fino al momento del reclamo, non le fosse noto che il contribuente era occupato nella stesura di un dottorato e come solo per questa ragione gli erano state concesse integralmente le deduzioni nella tassazione intermedia. Definisce poi irrilevante la circostanza che egli sia dottorando a __________ e non a __________, data la stretta relazione comunque intercorrente fra l’attività di assistente e quella di ricercatore.
Le parti hanno dato il loro consenso alla suddetta proposta seduta stante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese professionali è stabilita in complessivi fr. 14'500.-.
§§ Gli atti sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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