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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.29
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00029
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliata a __________, esercita l'attività di __________ presso il __________ __________ __________ a __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 ha chiesto la deduzione dal reddito di fr. 11'800.- per spese di trasporto, dovendo, a suo dire, usare l'automobile per recarsi sul posto di lavoro. L'UT le ha invece concesso unicamente la deduzione per l'uso del mezzo pubblico da __________ a __________ e del mezzo privato da __________ a __________, in ragione di fr. 2'853.- (fr. 1'503.- per l'abbonamento ferroviario; fr. 1'350.- per la trasferta da __________ a __________ -Stazione) (cfr. notifica della tassazione del 23 giugno 1997, confermata con decisione su reclamo del 16 febbraio 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della decisione su reclamo e conseguentemente il riconoscimento della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato. Allega una tabella con gli orari di percorrenza delle diverse tratte, da cui risulterebbe l'impossibilità di far uso del treno e della posta.
In occasione dell’udienza del 21 aprile 1998 il giudice, dopo aver ascoltato le spiegazioni della ricorrente circa orari di lavoro, prevedibilità degli stessi e conseguente possibilità di far uso dei mezzi di trasporto pubblici, ha proposto, in via transattiva, di considerare almeno parzialmente, a dipendenza delle esigenze di lavoro documentate (irregolarità dell’orario), la necessità dell’uso del mezzo di trasporto privato e di stabilire quindi la deduzione per spese di trasporto in fr. 6'500.- di media annua.
Le parti, dopo ulteriore riflessione, hanno dato il proprio accordo seduta stante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 febbraio 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 6'500.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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