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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.28
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00028
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 23 giugno successivo l'UT notificava ai coniugi __________ __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva al marito un reddito del lavoro di fr. 54'000.-- e alla moglie un reddito aziendale di fr. 50'000.-- (v. tassazione intermedia del 26 maggio 1997).
"Vi scriviamo la presente in relazione alle recenti bollette d'imposta che ci sono giunte per gli anni 1995 e 1996.
Vi informiamo con la presente di non aver mai ricevuto la relativa notifica di tassazione. Vi preghiamo di conseguenza di volerci intimare tale atto anticipando sin d'ora che l'ammontare di imposta che figura sulle bollette risulta essere certamente sproporzionato rispetto alla situazione di reddito e di sostanza".
Il 3 settembre successivo, assistiti dalla __________, ribadivano, sempre per lettera raccomandata, all'UT di non aver ricevuto la notifica della tassazione 1995-96 e sollecitavano l'intimazione della stessa.
Finalmente il 1° ottobre 1997 l'UT dava seguito alla richiesta dei contribuenti e spediva loro una copia della notifica di tassazione.
Il 9 ottobre 1997, sempre assistiti dalla __________, i contribuenti presentavano reclamo, contestando sia il reddito aziendale della moglie sia il reddito del lavoro del marito.
L'UT, con decisione del 26 gennaio 1998, dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che le richieste di conguaglio sono state inviate ai contribuenti già il 30 giugno 1997 e che nonostante ciò essi hanno atteso fino al 14 agosto prima di reagire.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________, chiedono l'annullamento della suddetta decisione, argomentando che essi hanno chiesto all'UT di notificare loro la tassazione 1995-96 dopo aver ricevuto all'inizio di agosto alcune bollette d'imposta riguardanti quel periodo. Rilevano inoltre che l'onere della prova dell'intimazione di una decisione spetta a chi se ne prevale e ribadiscono la tempestività della loro contestazione, avendo reagito già in data 14 agosto, dopo aver ricevuto all'inizio del mese alcune bollette d'imposta e aver presentato formale reclamo il 9 ottobre 1997, dopo aver finalmente ricevuto la copia della notifica di tassazione, inviata loro dall'UT il 1° ottobre.
4.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
4.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
4.4.
All'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
È pure stata considerata una prova indiretta convincente dell'avvenuta consegna della tassazione prima del conteggio a conguaglio e della relativa richiesta di pagamento a saldo, il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
4.5.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
Nel caso in esame, l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei ricorrenti, argomentando che costoro hanno ricevuto le bollette dei conguagli d'imposta all'inizio di luglio (data di spedizione: 30 giugno) e che hanno chiesto la reintimazione della notifica di tassazione soltanto il 14 agosto, vale a dire ben oltre il termine di reclamo di trenta giorni stabilito dagli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD.
I ricorrenti invece sostengono la tempestività della loro richiesta, affermando d'aver ricevuto all'inizio di agosto numerose bollette.
5.2.
La decisione su reclamo dell'UT deve essere confermata. Infatti, questa Camera ha potuto accertare, accedendo al terminale dell'autorità fiscale, che in data 30 giugno (ma non in data 30 luglio) ai contribuenti sono state spedite, con invii separati, le seguenti richieste di conguaglio:
IC 1995: fr. 7'692,10
IC 1996: fr. 7'692,10
IFD 1995: fr. 2'738.--
IFD 1996: fr. 2'738.--
__________ (__________) 1995: fr. 2'836,10
__________ (__________) 1996: fr. 2'836,10
__________ (__________) 1995: fr. 1'873,65
__________ (__________) 1996: fr. 1'873,65
__________ (__________) 1996: fr. 1'627,45
Nessuna richiesta di conguaglio è per contro stata spedita in data 30 luglio.
Le richieste di conguaglio, cui fanno riferimento i contribuenti nella loro raccomandata all'UT del 14 agosto 1997, non sono quindi palesemente state ricevute all'inizio di agosto, bensì all'inizio di luglio, con la conseguenza, che la loro protesta del 14 agosto è irrimediabilmente tardiva. Non è invero minimamente credibile che ben nove diverse richieste di conguaglio, tutte spedite il 30 giugno da Uffici diversi, abbiano tutte seguito vie talmente tortuose da essere giunte nelle mani dei ricorrenti oltre un mese dopo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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