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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.25
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00025
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che la __________ __________, __________ __________ , occupa dal __________ 1988 la signora __________ __________ -, domiciliata in Italia a __________ __________ in __________ __________;
che pertanto la datrice di lavoro, è tenuta a presentare all'Ufficio cantonale imposte alla fonte il rendiconto d'incasso trimestrale e, in quanto debitrice dell'imposta, a versare l'importo delle imposte trattenute alla fonte;
che l'Ufficio, non avendo ricevuto né il rendiconto del terzo trimestre del 1997 né l'importo dell'imposta trattenuta, il 4 novembre 1997 inviava alla debitrice dell'imposta un richiamo per lettera semplice e il 25 novembre successivo una diffida per lettera raccomandata;
che con decisione del 13 dicembre 1997 l'Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla Farmacia __________ una multa di fr. 100.--, accollandole inoltre una tassa di fr. 30.-- per la diffida del 25 novembre 1997;
che con reclamo del 18 dicembre 1997 la debitrice dell'imposta contestava il provvedimento dell'Ufficio, affermando d'aver inviato il rendiconto trimestrale e d'aver poi eseguito il pagamento dell'imposta trattenuta già il 24 novembre 1997;
che l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 gennaio 1998, limitandosi semplicemente ad affermare senza ulteriori spiegazioni che le motivazioni addotte nel reclamo non potevano essere accettate quale scusante;
che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della suddetta decisione, producendo tra l'altro la fotocopia del rendiconto del III trimestre, datato 11 ottobre 1997 e la prova del pagamento effettuato il 24 novembre 1997;
che, secondo l'art. 121 lett. d LT, il debitore della prestazione imponibile ha tra l'altro l'obbligo di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale e di allestire i conteggi corrispondenti;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT 1994);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; analogamente, per l’IFD, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, questa Camera, alla luce della documentazione prodotta in sede di ricorso, non ritiene di poter condividere la tesi dell'autorità fiscale e quindi non ritiene di poter confermare la sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente;
che se può sussistere incertezza sull'effettiva spedizione del rendiconto del III trimestre, non essendo avvenuta per lettera raccomandata, altrettanta incertezza può sussistere in merito a un eventuale smarrimento dello stesso da parte dell'autorità fiscale;
che in effetti dagli atti prodotti in questa sede non solo risulta che la ricorrente ha allestito il rendiconto del III trimestre già l'11 ottobre 1997, ma anche che il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato il 21 novembre 1997 ed è pervenuto all'Ufficio già il 24 novembre 1997, prima cioè dell' invio della diffida di pagamento per lettera raccomandata;
che in simili condizioni, considerato in particolare l'avvenuto pagamento dell'imposta trattenuta per un importo identico a quello della fotocopia del conteggio prodotto a questa Camera, più non si giustifica il mantenimento della sanzione;
che, nella misura in cui le censure dell ricorrente fossero indirizzate contro la tassa di diffida di fr. 30.–, competente a pronunciarsi su un eventuale reclamo è l'autorità di riscossione, ovvero l’Ufficio di esazione, la cui decisione può essere impugnata alla Camera di diritto tributario (art. 242 cpv. 2 LT);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 gennaio 1998 e la decisione di multa del 13 dicembre 1997 sono annullate.
§§ Resta riservato il giudizio dell'autorità competente in materia di tassa di diffida.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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