AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.24
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00024
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Per la determinazione delle aliquote l'UT ha tenuto conto di un reddito all'estero di fr. 585'469.-- e di una sostanza all'estero stimata in fr. 1'000'000.--, che ha determinato la ripartizione proporzionale e, meglio nella misura del 46,07%, della deduzione dei debiti dalla sostanza e dei relativi interessi dal reddito (cfr. notifica di tassazione del 14 ottobre 1996).
Con tempestivo reclamo del 18 ottobre 1996 i contribuenti, assistiti dallo Studio fiduciario __________, contestavano la ripartizione proporzionale dei debiti e dei relativi interessi. Il rappresentante dei reclamanti veniva invitato a produrre entro il 15 dicembre 1997 le tassazioni tedesche concernenti gli anni di computo 1991, 1992, 1993 e 1994, con la diffida che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con decisione del 16 febbraio 1998 l'UT respingeva il reclamo, argomentando di non aver ricevuto la documentazione richiesta dapprima telefonicamente e poi per lettera raccomandata al loro rappresentante.
L'UT propone di respingere il ricorso, precisando, da un lato, che ha emesso la decisione su reclamo non appena scaduto il termine assegnato al rappresentante dei contribuenti per produrre la documentazione mancante e, dall'altro, che a tutt'oggi non è stata presentata la documentazione dell'anno di computo 1991.
Sulle osservazioni dell'UT il rappresentante dei ricorrenti non si è ulteriormente pronunciato.
Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT). La deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT). L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).
Principi sostanzialmente analoghi valgono in materia di imposta federale diretta. Secondo l’art. 24 DIFD le deduzioni intere secondo l’art. 22, possono essere accordate solo se il reddito del contribuente è soggetto all’imposta. Se invece il reddito è soggetto solo in parte all’imposta, le deduzioni sono ammissibili nella proporzione esistente tra questa parte del reddito e l’intero reddito.
3.2.
Secondo l’art. 1 cpv. 2 LT 1976 restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul diritto cantonale. Analoga riserva è contemplata dall’art. 3 cpv. 1 DIFD.
La Convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e la Repubblica federale tedesca è silente sulle modalità di deduzione degli interessi passivi. Ogni stato deduce debiti e interessi secondo il proprio diritto. La Svizzera applica i principi relativi alla deduzione proporzionale stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (cfr. ASA 33 p. 51; Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel, 1983, p. 46 e p. 83; Höhn [a cura di], Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, Berna, 1993, p. 316; Meyer-Marsilius/Hangarter, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, ad art. 6, p. 3; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, p. 470; Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9 II; inoltre RF 51/1996 p. 137 ss).
4.2.
È opportuno rilevare, a questo punto, che in materia di diritto intercantonale, il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla loro sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro legame con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti).
I costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad es. i costi di manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261). Gli interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).
Il problema che si pone in questo contesto è quello di stabilire una valutazione per quanto possibile uniforme dei diversi attivi, vale a dire del valore da attribuire alla sostanza immobiliare posta in Germania per rapporto a quella posta in Svizzera, ritenuto che i valori unitari (Einheitswerte) tedeschi sono di gran lunga inferiori al valore reale degli immobili (cfr. Rivier, op. cit., p. 154; Meyer-Marsilius/Hangarter, op. cit., ad art. 6 p. 3; RF 51/1996 p. 137; Maute, Bewertung von deutschen Anteilsrechten und Grundstücken bei in der Schweiz Steuerpflichtigen, in RF 45/1990, p. 123 ss.).
5.2.
Né la citata Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Germania né l'accordo amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità di tassazione dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili. È pertanto applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero.
La Circolare 30 aprile 1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che “dall'esperienza attuale risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in Germania (valori standard 1964 + aggiunta del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del valore venale. Inchieste tedesche (cfr. Tipke, Steuerrecht, 10a ed., Colonia 1985, pag. 385 e segg.) hanno mostrato per esempio che già nel 1977 il valore standard aumentato del 40% si situava, a seconda del tipo di immobile, ancora soltanto tra il 20 e il 42% del valore venale e che nel 1980 il valore standard del 1965 senza aggiunta rappresentava nel caso di beni immobili non edificati una media del 10% soltanto del valore di mercato”. L’AFC nella citata Circolare, reputa inoltre che nemmeno applicando schematicamente un fattore correttivo di 1,8 si perviene a un'imposizione corretta e trae la conclusione che si giustifica una “valutazione che prende in considerazione il valore venale del mercato a livello del valore fiscale della sostanza svizzera dei beni immobiliari situati in Germania”.
5.3.
Di regola i valori unitari tedeschi venivano moltiplicati, secondo una prassi confermata anche dal Tribunale federale, per cinque volte (cfr. Locher/Meier/v.Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Annesso I n. 5; RF 51/1996 p. 139).
In un recente giudizio, il Tribunale amministrativo del Canton Friburgo (RF 51/1996 p. 137) ha esaminato la prassi che si è instaurata nei diversi Cantoni, dopo la pubblicazione della Circolare dell’AFC del 30 aprile 1987. Dalla sentenza friburghese si evince che ad es. nel Canton Turgovia il fattore di rivalutazione è del 3,5, che nel Canton Grigioni è del 5, in quello di Basilea Campagna, così come in quello di Friburgo del 4.
Questa prassi, come rilevano anche i giudici friburghesi, non è criticata dalla dottrina (RF 51/1996 p. 139). Anzi, essa sembra adeguatamente rispondere alla necessità di disporre di valori comparabili, che tengano conto, da un lato, dell’inattendibile esiguità dei valori unitari tedeschi e, dall’altro, dei valori fiscali cantonali, i quali, a loro volta, soggiacciono, a livello federale, a dei correttivi per renderli omogenei su scala federale
5.4.
In recenti giudizi questa Camera, considerato l’ampio margine d’apprezzamento in materia di valutazione degli immobili e la necessità di pervenire a valutazioni omogenee ma altresì facilmente applicabili dall’autorità fiscale, ha confermato la consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una rivalutazione dei valori unitari tedeschi in ragione di cinque volte e di raffrontarli poi, una volta tradotti in franchi svizzeri, con i valori di stima (cfr. CDT n. 80.95.19 del 3 settembre 1997 in re E. D. e CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997 in re M. D.).
Nel caso in esame, l’UT, conformemente ad una prassi invalsa, ha esposto ai ricorrenti, in mancanza di documentazione prodotta entro il termine impartito al loro rappresentante, una sostanza immobiliare all’estero valutata in un milione di franchi.
Si tratta di una valutazione senz’altro sostenibile, se si considerano, da un lato, i redditi non indifferenti dichiarati dai contribuenti e il loro elevato tenore di vita (si veda il non trascurabile parco veicoli a loro disposizione) e, dall’altro, le loro indicazioni (non documentate) sulla sostanza immobiliare lorda all’estero nei periodi successivi (fr. 380’000.-- al 1° gennaio 1995), poiché se tale importo fosse, come sembra del tutto verosimile, la traduzione in franchi svizzeri del corrispettivo in valori unitari tedeschi (Einheitswerte), la valutazione dell’UT dovrebbe addirittura essere moltiplicata, per quanto si è detto in precedenza, per cinque volte.
6.2.
Vero è che il rappresentante del ricorrente argomenta di aver prodotto, ancorché tardivamente, le notifiche di tassazione tedesche. Esse non forniscono però indicazioni direttamente utilizzabili per stabilire la sostanza immobiliare estera.
Indirettamente però si ricava la conferma dell’esistenza all’estero di una sostanza immobiliare non trascurabile, se si considerano i redditi della locazione (Vermietungen und Verpachtungen) che traspaiono quanto meno dalle tassazioni tedesche, degli anni 1993 e 1994, prodotte in questa sede. Né va dimenticata, a questo riguardo, la generosità ben maggiore della legislazione fiscale tedesca rispetto alla nostra in materia di deduzioni dal reddito immobiliare.
6.3.
In simili condizioni, in mancanza di documentazione concludente circa gli immobili all’estero di proprietà dei ricorrenti, questa Camera ritiene di poter e dover confermare, in quanto sostenibile, la valutazione dell’UT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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