AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.23
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00023
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________ ritornavano all’Ufficio imposte alla fonte, in data 9 dicembre 1997, i conteggi della trattenuta d’imposta relativi agli anni 1995 e 1996, per la propria collaboratrice domestica __________ __________ (domiciliata a __________ CO), indicando di non avere trattenuto alcun importo;
che, con due decisioni del 9 dicembre 1997, l’Ufficio imposte alla fonte chiedeva al signor __________ il versamento di un importo di fr. 474.25, corrispondente all’imposta dovuta per l’anno 1995 su un reddito di fr. 12’350.–, applicando un’aliquota del 4%, e di un ulteriore importo di fr. 499.20 per l’anno 1996 (reddito fr. 13’000.–);
che il debitore dell’imposta impugnava le suddette decisioni con reclamo all’autorità di tassazione e chiedeva di essere esonerato dall’imposta, argomentando di non adempiere i presupposti cui le istruzioni relative all’imposta alla fonte subordinano l’applicazione dell’aliquota D ed in particolare il requisito della durata lavorativa settimanale non superiore alle 15 ore;
che l’Ufficio imposte alla fonte dichiarava il reclamo irricevibile, in quanto tardivo, essendo stato inoltrato il 12 gennaio 1998 contro decisioni notificate al reclamante il 9 dicembre 1997;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo e chiede nuovamente l’esonero dall’imposta alla fonte;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 (art. 132 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 (anche art. 133 cpv. 3 LIFD) precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio;
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che pare improbabile che il reclamo del 12 gennaio 1998 fosse tardivo, come ritiene per contro l’autorità di tassazione, se solo si pensa che la decisione impugnata, datata 9 dicembre 1997, si riferiva ai conteggi trasmessi dal debitore d’imposta all’Ufficio stesso proprio in data 9 dicembre 1997, e che tali formulari, con la lettera allegata risultano essere pervenuti all’autorità di tassazione solo il 10 dicembre 1997 (cfr. il timbro apposto dall’Ufficio imposte alla fonte sulla lettera accompagnatoria);
che, di conseguenza, la decisione dell’autorità fiscale, datata 9 dicembre 1997, non dovrebbe essere stata notificata prima del 10 dicembre 1997, con la conseguenza che il termine di reclamo dovrebbe essere stato prorogato al lunedì 12 gennaio 1998;
che non è comunque noto se l’autorità abbia notificato le proprie decisioni mediante raccomandata o per posta semplice, ma neppure mette conto procedere in questa sede ad ulteriori accertamenti, ritenuto che, per le ragioni che si diranno, il ricorso dovrebbe essere respinto anche nel merito;
che sono infatti soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha correttamente ritenuto di applicare l’aliquota D, riservata ai contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, infatti, le aliquote A, B, C sono riservate a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera, mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che esercitano solo un’attività accessoria;
che in questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133);
che per le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella forma di un’aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);
che la struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero pagare un’imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);
che, coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un’attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi d’attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2’000.– (Direttiva n. 1 del novembre 1994 concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);
che bene ha fatto allora l’autorità di tassazione ad applicare al caso in esame l’aliquota del 4%, non rientrando chiaramente la contribuente nella categoria delle ragazze alla pari né in quella degli apprendisti e trovando quindi l’esiguità della sua retribuzione la sola giustificazione nella circostanza che l’orario di lavoro è parziale;
che, analogamente a quanto deciso questa Camera in una recente sentenza (CDT n. ____________________. del 23 luglio 1997 in re C.D.E.), sebbene l’orario di lavoro settimanale superi di un’ora quello previsto dalla circolare, non apparirebbe equo, nei confronti di altri lavoratori, esentare dall’imposta la contribuente, applicando l’aliquota A, in considerazione del fatto che non solo percepisce un reddito modesto ma soprattutto non risulta che eserciti altre attività lucrative in Svizzera;
che pertanto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è integralmente respinto, ma si rinuncia eccezionalmente a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali, in considerazione dei dubbi sulla tempestività del reclamo, che l’autorità di tassazione non ha certo contribuito a sciogliere.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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