AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.21
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00021
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, nato nel 1937, __________ __________ __________ dell'Amministrazione federale delle __________, è stato pensionato alla fine del 1995. Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'Ufficio di tassazione ha quindi allestito una tassazione intermedia per cessazione dell'attività, in cui ha stralciato il reddito del lavoro sostituendolo con l'ammontare della pensione. Ha inoltre stralciato le deduzioni per contributi al II Pilastro e al III Pilastro vincolato, rettificando altresì l'importo della deduzione per contributi AVS (cfr. notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° gennaio 1996, del 29 gennaio 1996, cresciuta incontestata in giudicato).
Analogamente alla tassazione intermedia, nella tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 l'UT non ha ammesso la deduzione per i contributi al III Pilastro vincolato, versati dal contribuente nel 1995, per un importo di fr. 2'794.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 27 ottobre 1997).
Con tempestivo reclamo del 18 novembre 1997 il contribuente ha chiesto all'UT la deduzione, in media annua, del contributo al III Pilastro versato nel 1995.
Con decisione del 19 gennaio 1998 l'UT ha respinto il reclamo, rilevando che i contributi versati all'assicurazione III Pilastro vincolato, proprio nella misura in cui sono appannaggio dei soli salariati e degli indipendenti, sono in relazione all'esercizio dell'attività lavorativa cessata e non possono quindi essere dedotti dal reddito pensionistico.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ripropone la richiesta di poter dedurre in media annua il contributo versato al III Pilastro nel corso del 1995. Lamenta l'incomprensibilità della motivazione della decisione dell'UT e richiama l'art. 7 dell'Ordinanza.
3.1.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385).Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
3.2.
La tassazione intermedia è quindi fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati. Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento. Gli elementi di reddito e di sostanza che non sono direttamente o quanto meno indirettamente toccati dalla tassazione intermedia, non vengono invece modificati, bensì ripresi tali e quali.
Se, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), all'inizio dell'assoggettamento, così come nei casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994) limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994), il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.3.
In un precedente giudizio, vigenti la vecchia LT del 1976 e il DIFD, questa Camera aveva avuto modo di chiedersi, in caso di tassazione intermedia per inizio dell'attività salariata, se i contributi versati all'assicurazione III. Pilastro fossero in relazione, quanto meno indirettamente, con gli elementi che formano l'oggetto della tassazione intermedia.
Le istruzioni contenute nella Circolare n. 2 dell'Amministrazione federale della contribuzioni (AFC), relative al periodo di tassazione IFD 1987/88, del 31 gennaio 1986 (cfr. p. 5, lett. f), disponevano che in una procedura di tassazione intermedia, che si riferisce al reddito del lavoro e che si fonda quindi sulla nuova situazione, si debba tener conto dei contributi versati a forme riconosciute di previdenza, poiché essi presuppongono in ogni caso l'esercizio di un'attività lucrativa.
Questa Camera aveva quindi condiviso l'opinione espressa dall'AFC. Ancorché facoltativa, l'assicurazione III Pilastro vincolato, proprio nella misura in cui è appannaggio dei salariati e degli indipendenti, non può esistere se non in relazione con l'esercizio di un'attività lucrativa. Essa appartiene quindi quanto meno indirettamente agli elementi toccati dall'intermedia per inizio dell'attività lucrativa (cfr. artt. 4 e 82 cpv. 2 LPP; inoltre OPP 2 artt. 28-32 e OPP 3).
Questa Camera aveva quindi concluso che la deduzione dei contributi versati al III Pilastro deve quindi essere considerata nell'allestimento dell'intermedia (cfr. CDT 161 del 3 settembre 1990 in re A. M.; cfr. inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauersteuergesetz, p. 663 s.).
3.4.
In un successivo giudizio (cfr. CDT 234 del 21 settembre 1992 in re Q. e Z. G.) questa Camera aveva lasciato aperta la questione di sapere se la deduzione del III pilastro, data la natura dei premi, debba essere ammessa, rispettivamente stralciata con l'intermedia o invece vada considerato in media annua.
In effetti la questione della deduzioni dei premi versati nel quadro di una forma riconosciuta di previdenza individuale vincolata, in caso di tassazione intermedia, era questione giuridica che può prestarsi a controversia (cfr. Paschoud, Le traitement fiscal du troisième pilier, in Prévoyance professionnelle et fiscalité, 1987, p. 100 s.), in considerazione della natura giuridica composita delle polizze d'assicurazione del III Pilastro (cfr. Guisan, Le contrat de prévoyance liée conclu avec des établissements d'assurance, in Prévoyance professionnelle et fiscalité, 1987, p. 65 e inoltre p. 66 s.; Tinguely, La convention de prévoyance liée conclu avec des établissements d'assurance, in Prévoyance professionnelle et fiscalité, 1987, p. 76).
In effetti, seppur posta in connessione con lo svolgimento di un'attività salariata (o indipendente) in relazione sia alla clausola di irrevocabilità di destinazione sia soprattutto alla deduzione concessa per legge (per i dipendenti 20% del salario, stante un massimo fissato dal Consiglio federale in via d'ordinanza: art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3), una polizza d'assicurazione del III Pilastro vincolato, che per altro si presta a soluzioni e strutture dei premi diversificate, è strettamente apparentata al contratto d'assicurazione privato e alle forme assicurative previste dalla LCA. Non a caso i premi sono considerati una spesa privata e non possono mai essere addebitati al conto perdite e profitti, anche nel caso di indipendenti (cfr. Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in Revue fiscale, 1990, p. 481; inoltre Circolare dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni n. 35, aggiunta 2, del 14 aprile 1987, p. 3).
Non necessitando di soluzione in quello specifico caso, non veniva quindi presa posizione sul quesito di principio se prevalga la natura giuridica sostanziale del contratto (polizza assicurativa) o le norme che fanno dipendere la stipulazione del contratto dall'esercizio di un'attività lavorativa con vincolo irrevocabile dei premi versati e che determinano l'entità della quota fiscalmente deducibile.
3.5.
La giurisprudenza degli altri Cantoni ha, a sua volta, risolto in modo contrastante questo problema, non da ultimo a dipendenza delle specificità delle rispettive normative.
La Commissione cantonale di ricorso del Canton Basilea-Campagna, ad esempio, ha ritenuto che i contributi al III Pilastro vincolato sono in rapporto con l’acquisizione di un reddito e quindi deducibili solo da quest’ultimo, giungendo alla conclusione che se il reddito dell’attività lucrativa conseguito in un determinato periodo cade in una lacuna d’imposizione, ad esempio a seguito di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività, anche i contributi al III Pilastro vincolato subiscono la stessa sorte (RF 1992 p. 96 ss.). In effetti, con la tassazione intermedia per pensionamento, il reddito imponibile non è più costituito dal reddito del lavoro, bensì dai redditi sostitutivi, ad es. dell’AVS e della cassa pensione (II Pilastro).
A conclusione diametralmente opposta è invece giunto il Tribunale amministrativo del Canton Vaud in una sentenza relativa a un caso di inizio dell’assoggettamento, per il quale vige in regime della cosiddetta tassazione immediata, in cui la nozione di elementi toccati dalla modifica è interpretata restrittivamente (Yersin, Prévoyance professionnelle et pratiques fiscales, in ASA 56 p. 407). I giudici vodesi hanno ritenuto determinante per la soluzione del problema la questione di sapere se i contributi al III Pilastro vincolato costituiscano un onere ordinario o un onere straordinario. Il carattere volontario e libero del versamento, non necessariamente periodico quindi, dei contributi al III Pilastro vincolato, il loro carattere discrezionale è stato considerato prevalente, per cui, a mente dell’autorità giudiziaria vodese, devono essere considerati oneri straordinari, che debbono essere dedotti solo nel periodo di tassazione ordinario successivo (StE 1994 B 27.1 n. 18).
3.6.
La dottrina ha espresso opinioni sfumate verso la soluzione preconizzata dalla Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, senza per altro metterla radicalmente in discussione. Vengono in particolare segnalate le distorsioni che possono prodursi in caso d’inizio dell’assoggettamento, quando essa coincide con l’inizio del periodo fiscale biennale (cfr. Yersin, Prévoyance professionnelle et pratiques fiscales, in ASA 56 p. 408) o in caso di trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro, senza per altro giungere a considerare la soluzione, che lega la deduzione dei contributi al III Pilastro vincolato al reddito, contraria all’art. 82 cpv. 2 LPP e all’art. 7 OPP 3 (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen, Berna 1992, p. 137).
3.7.
Anzi, proprio la lettera dell’art. 7 OPP 3, che il ricorrente cita nel suo ricorso, avvalora la tesi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella misura in cui afferma che i salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito (sottolineatura del red.) i contributi versati alla previdenza professionale vincolata. Proprio dalla lettera di questa norma esce rafforzata la tesi che la deduzione dei contributi al III Pilastro vincolato ha voluto essere legata dal Legislatore al conseguimento del reddito (da attività dipendente o indipendente), indipendentemente dalla natura giuridica intrinseca della prestazioni del III Pilastro vincolato, se attinenti alla previdenza professionale o invece alla previdenza personale, come ritenuto da una parte della dottrina (cfr. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, II.a ed., p. 253) e della giurisprudenza (StE 1994 B 27.1 n. 18). Anzi, la lettera dell’ art. 7 OPP 3 rende giuridicamente alquanto fragile la tesi giuridica di chi privilegia la natura giuridica delle prestazioni del III Pilastro vincolato, poiché in sostanza finisce per rendere deducibili, in determinati casi (inizio e fine assoggettamento) i contributi da redditi che non sono quelli del lavoro o dell’esercizio di un’attività indipendente.
Per questi motivi, anche in regime di nuova LT, deve essere confermata la giurisprudenza di questa Camera di cui alla sentenza del 3 settembre 1990 in re A. M. (n. 161).
3.8.
Per quanto precede, l’UT ha quindi stralciato a giusta ragione, in occasione della tassazione intermedia per cessazione dell’attività, le deduzioni per contributi al II e al III Pilastro vincolato e non le ha nemmeno ammesse in media annua nel successivo periodo fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster