AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.18
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00018
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, dottore in fisica, è stato licenziato alla fine del 1992 dall’Associazione __________ __________. Dopo un periodo di disoccupazione, dal settembre 1993 è stato incaricato quale docente in una scuola cantonale, a tempo parziale. A partire dal giugno 1994, ha poi ricevuto un mandato di consulenza per la ditta __________ __________ di __________.
In seguito alla sentenza del 5 giugno 1996 della Camera di diritto tributario, l’Ufficio di tassazione di __________ intraprendeva nei suoi confronti una tassazione intermedia per mutamento della professione a partire dal 1° aprile 1993.
Per il periodo fiscale 1995/96, il reddito imponibile veniva commisurato in base alla media annua dei redditi del biennio 1993/94.
Con decisione del 21 luglio 1997, l’Ufficio di tassazione gli notificava la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale il reddito del lavoro era stabilito in fr. 103’998.– in media annua; al reddito di fr. 80’338.–, relativo al lavoro prestato nel biennio 1995/96 quale docente, si aggiungeva un ulteriore importo di fr. 23’660.–, corrispondente al compenso versatogli nello stesso biennio dalla __________ __________.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 19 gennaio 1998, nella quale rilevava il carattere accessorio dell’attività venuta a mancare e respingeva in tal modo la domanda di tassazione intermedia contenuta nel reclamo del contribuente.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede di essere tassato, per il periodo fiscale 1997/98, sulla base dei redditi percepiti nel corso dello stesso biennio. Si richiama a tal fine alla sentenza di questa Camera, con cui gli era stata concessa la tassazione intermedia a partire dall’aprile 1993.
4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All’inizio dell’assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l’imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l’imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell’as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell’attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l’imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
Alla luce delle argomentazioni appena proposte, è evidente che la pretesa del ricorrente, di essere assoggettato all’imposta per il periodo fiscale 1997/98, sulla base dei redditi percepiti nel corso dello stesso biennio, è infondata, nella misura in cui non si tratti di una tassazione intermedia. Al contrario, dovendo intraprendere una tassazione ordinaria, l’autorità fiscale è obbligata per legge a prendere in considerazione i redditi del biennio precedente. Così ha fatto, nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione di __________, il quale ha correttamente inserito fra i redditi imponibili sia lo stipendio pagato al ricorrente dallo Stato sia il compenso versatogli dalla __________ __________ negli anni 1995/96.
Una deroga al principio si giustificherebbe solo se, nel biennio 1997/98, si producesse uno dei presupposti per la tassazione intermedia codificati dalla legislazione fiscale.
5.1.
In generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a causa dell’età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). «Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell’attività (come per esempio il passaggio da un’attività dipendente ad un’attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell’attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)» (cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell’attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria.
5.2.
La giurisprudenza si è già confrontata con la questione se l’inizio o la cessazione di un’attività accessoria ponga in essere un profondo cambiamento della situazione professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 n. 6; RF 40 p. 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura di una sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).
5.2.1.
Quest’ultima decisione dell’Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i princìpi sempre enunciati (v. supra, consid. 4.), che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche per l’inizio o la cessazione di attività accessorie.
5.2.2.
La sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l’inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L’art. 21 DIFD (corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell’incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l’aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.
5.2.3.
Si deve dunque negare che l’inizio di un’attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985 in RF 41 p. 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. sent. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II-1993 n. 23t; CDT n. ..__________ del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.; n. .____________________ del 28 agosto 1995 in re R. e L. P.).
5.3.
Il Tribunale federale ha d’altronde escluso che il passaggio da un’attività lucrativa a tempo pieno a un’attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
5.4.
Per quanto si riferisce all’inesistenza dei presupposti per l’emissione di una tassazione intermedia, nella fattispecie, si deve procedere ad una distinzione.
5.4.1.
L’attività quale dipendente della __________ __________ è, effettivamente, sempre stata considerata accessoria dall’Ufficio di tassazione, che non ha conseguentemente intrapreso una tassazione intermedia quando è iniziata. La frase, contenuta nella motivazione della decisione impugnata, che il ricorrente definisce «falsa e contraddittoria», si riferisce appunto a questa circostanza: proprio perché l’autorità fiscale ha considerato il lavoro per la __________ __________ accessorio rispetto all’insegnamento, non è stata allora emessa una intermedia con effetto a partire dal 1° giugno 1994. In caso contrario, sui redditi versatigli dalla __________ __________ il ricorrente avrebbe cominciato a pagare le imposte già per la seconda metà del 1994, mentre, grazie alla rinuncia del fisco a intraprendere una tassazione intermedia, i relativi redditi sono comparsi per la prima volta, e solo in media annua (fr. 14’400 : 2 = fr. 7’700), nella tassazione 1995/96. Coerentemente, l’autorità fiscale ha rinunciato adesso ad una intermedia per la cessazione della stessa attività.
5.4.2.
Tuttavia, è vero anche che la tassazione ordinaria 1995/96 è rimasta in un certo senso “isolata” fra la tassazione intermedia 1993/94, intrapresa in seguito alla sentenza della Camera di diritto tributario, e la tassazione ordinaria 1997/98, qui contestata. Per il fatto che, nel momento in cui la Camera ha accolto il ricorso precedente, la tassazione 95/96 era ormai passata in giudicato, essa non ha recepito le conseguenze della decisione giudiziaria, ma ha continuato a fondarsi sulla media annua dei redditi percepiti nel biennio 1993/94.
La tassazione intermedia intrapresa in seguito alla sentenza del 5 giugno 1996, con effetto a partire dal 1° aprile 1993 ha però incluso anche il reddito proveniente dalla __________ __________; il calcolo del reddito del lavoro servito per tale tassazione è infatti il seguente:
1993 1994
Stato del Canton Ticino 48’023 70’496
assicurazione disoccupazione 51’423 17’012
__________ 14’400
totale 99’446 101’908
media annua 100’677
5.4.3.
Tale situazione non giustifica comunque una deroga al principio sopra enunciato, per cui l’aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito non basta a far intraprendere una tassazione intermedia. È vero, come sostiene il ricorrente, che l’insieme dei redditi percepiti dopo il licenziamento del 1992 è stato considerato come una cosa sola, e come tale ha funto da base di calcolo per la tassazione intermedia, ma ciò non è sufficiente a far sì che la cessazione di ogni singola componente di tale reddito – e, di riflesso, l’inizio di altre singole fonti di reddito che dovessero sostituirsi loro – comporti l’avvio di una procedura di tassazione intermedia. Altrimenti, in un caso come quello del ricorrente, le tassazioni intermedie non sarebbero più, come voluto dal legislatore, l’eccezione, ma diventerebbero la regola.
5.5.
Deve dunque essere condivisa la decisione dell’autorità fiscale di negare una tassazione intermedia in seguito alla cessazione dell’attività del ricorrente quale consulente della __________ __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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