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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.17
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00017
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il signor __________ __________ __________, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare ad __________ e a __________ Sopra __________;
che, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, l'Ufficio di tassazione di __________ lo richiamava in data 10 aprile 1997 e lo diffidava, mediante raccomandata del 14 ottobre 1997, avvertendolo che in caso di inadempienza sarebbe stato sanzionato con una multa;
che, con scritto del 26 agosto 1997, conformandosi a un’istanza del 21 agosto 1997 del contribuente, l'Ufficio di tassazione gli attribuiva una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 1997;
che, non essendo pervenuta la dichiarazione fiscale neppure dopo la scadenza della proroga, l’autorità fiscale, con decisione del 9 ottobre 1997, infliggeva al contribuente una multa di fr. 400.–;
che il 15 ottobre successivo il contribuente impugnava la suddetta decisione, adducendo di non avere mai ricevuto una risposta alla propria istanza di proroga e chiedendo nel contempo un’ulteriore proroga fino alla fine di novembre;
che l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 ottobre 1997, argomentando di avere dato seguito alla richiesta di proroga cui si riferiva il reclamante, concedendogli un prolungamento del termine per l’inoltro della dichiarazione fino a fine settembre, proprio come da lui postulato;
che, con scritto del 23 dicembre 1997, redatto in lingua tedesca e indirizzato all'Ufficio di tassazione, __________ __________ -__________ asserisce di non aver compreso il significato della suddetta decisione del 28 settembre 1997 né della diffida di pagamento del 22 dicembre 1997, che allega alla propria lettera;
che, invitato dall’autorità fiscale, con lettera del 14 gennaio 1998, a precisare se il suddetto scritto debba essere considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo del 28 ottobre 1997 ed a tradurlo in italiano, il contribuente ha risposto, in data 26 gennaio 1998, sempre in lingua tedesca, dichiarando il proprio disaccordo con l’operato dell’autorità di tassazione e rinviando il bollettino di versamento della multa e della tassa di diffida;
che l’autorità di tassazione ha trasmesso lo scritto in questione, con tutti i precedenti, a questa Camera, considerando la risposta del contribuente come una dichiarazione di ricorso;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 227 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione è consentito interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dalla notifica della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, nella fattispecie, il ricorso, inoltrato il 23 dicembre contro una decisione su reclamo notificata al ricorrente il 28 ottobre 1997, è manifestamente tardivo, né il contribuente invoca un motivo di restituzione del termine;
che, di conseguenza, il gravame è evidentemente irricevibile;
che, a mero titolo abbondanziale, si vuole comunque precisare che la decisione impugnata meriterebbe di essere confermata nel merito, anche nell’ipotesi in cui il ricorso fosse stato interposto tempestivamente;
che, infatti, chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; analogamente, per l’IFD, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo la diffida del 14 agosto 1997;
che neppure la circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta alla loro domanda di proroga del 21 agosto 1997, muta il quadro della situazione;
che, infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
che, di conseguenza, se davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 1996, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre nell’adempimento dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero dovuto ritenere vincolante il termine di dieci giorni, loro conferito con la diffida 14 agosto 1997;
che, d’altra parte, la tesi su cui si fonda il ricorso appare chiaramente pretestuosa, se non temeraria, se solo si pensa che il ricorrente ha adempiuto l’obbligo di dichiarazione di cui si tratta solo il 10 dicembre 1997;
che devono altresì essere fermamente censurati il contenuto e il tono del ricorso, nella misura in cui il rappresentante del ricorrente, che è un fiduciario di professione, argomenta che il suo cliente non sarebbe neppure tenuto a inoltrare una dichiarazione fiscale nel Canton Ticino, per il fatto che a quest’ultimo spetta solo una piccola quota fiscale nell’ambito della ripartizione intercantonale;
che infatti il rappresentante del ricorrente dovrebbe ben sapere che l’obbligo di inoltrare la dichiarazione fiscale non vale solo per i contribuenti illimitatamente imponibili, ma anche per quelli che sono assoggettati in un Cantone solo in virtù dell’appartenenza economica e che, di conseguenza, l’inoltro della dichiarazione nel cantone di domicilio non esime un contribuente dall’obbligo di presentare la dichiarazione anche nell’altro Cantone ove è limitatamente assoggettato (cfr. p. es. Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 1 ad § 84 LT-ZH, p. 616 s.);
che, nella misura in cui le censure del ricorrente fossero indirizzate contro la tassa di diffida di fr. 30.–, per il mancato pagamento della multa e della tassa di diffida del 14 agosto 1997, si attira la sua attenzione sul fatto che la competenza a pronunciarsi su un eventuale reclamo è dell’Ufficio di esazione, come correttamente indicato sulla decisione del 22 dicembre 1997;
che l’esito del ricorso ha la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 250.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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