AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.14
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00014
Lugano 19 maggio1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con istanza del 14 ottobre 1997, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, la __________ __________ __________ __________ __________ __________ chiedeva che il proprio dipendente __________ __________ potesse beneficiare dell'aliquota comprensiva delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, avendo un figlio a tirocinio in uno studio di geometri;
che l'autorità di tassazione respingeva l'istanza con decisione del 28 ottobre 1997, nella quale rilevava l’insufficienza della documentazione prodotta ai fini della decisione sulla condizione di dipendenza economica del figlio;
che, con reclamo dell’11 novembre 1997, la società datrice di lavoro produceva nuova documentazione e precisava che il figlio del sig. __________ svolgeva un tirocinio non rimunerato;
che l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, con decisione del 15 gennaio 1998, così motivata:
«esaminati gli atti prodotti a sostegno del citato reclamo e alla successiva documentazione presentata in data 13 gennaio 1998:
– considerato come il figlio del contribuente in oggetto è maggiorenne e non iscritto agli studi;
– che la qualifica di praticante presuppone la corresponsione di un salario»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la ditta __________ __________ postula nuovamente la concessione dell’aliquota più favorevole per il proprio dipendente __________ __________, contestando in particolare l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la qualifica di praticante “presuppone” il pagamento di un salario;
che, nelle rispettive osservazioni del 27 marzo e del 7 aprile 1998, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione delle contribuzioni propongono di respingere il gravame;
che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, secondo la Direttiva n. 1/1997 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del 18.mo anno di età, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede;
che per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD è concessa una deduzione fissa per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede;
che dalla circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della DdC emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio;
che anche il Tribunale federale ha stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32);
che, nella fattispecie, l’AFC e la DdC, nelle rispettive osservazioni al ricorso, sostengono che la pratica non rimunerata che il figlio del contribuente sta svolgendo presso uno studio tecnico non sarebbe necessaria all’esercizio della professione di geometra ma costituirebbe bensì una formazione supplementare, «utile ma non indispensabile»;
che, sebbene l’obbligo di mantenimento dopo il raggiungimento della maggior età costituisca l’eccezione, i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi, «per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze», se, raggiunta la maggiore età, il figlio «non ha ancora una formazione appropriata» (art. 277 cpv. 2 CCS);
che il requisito della formazione appropriata, si riferisce al conseguimento dell’obiettivo formativo pianificato e realistico: se vi rientrino formazioni posteriori o complementari dipende dalle circostanze ma anche dal concreto percorso formativo (in DTF 107 II 465 ci si riferisce al caso di un ragazzo che, conclusa la formazione commerciale a 21 anni, si è iscritto ad una scuola alberghiera);
che, se il ragazzo era già entrato nella vita lavorativa, si dovrebbe però presumere che si tratti di una formazione ulteriore o di un cambio di professione, destinato ad essere finanziato dallo stesso giovane, a meno che l’attività lucrativa non avesse carattere di tirocinio (Breitschmid, Art. 277, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht - Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basilea/Francoforte 1996, p. 1457, con riferimento a DTF 115 II 123);
che conclusione della formazione significa di solito assunzione della responsabilità propria per l’ulteriore sforzo di perfezionamento: ciò vale anche nel caso di un’interruzione della formazione dopo la maggiore età;
che, se sia ammissibile un cambio di formazione, è una questione che deve essere decisa di caso in caso: si dovrebbe comunque distinguere fra errore nella definizione del piano di formazione, con relativi rischi connessi con la scelta della professione (legati per esempio alla congiuntura o alla salute) e semplice svogliatezza (Breitschmid, op. cit., p. 1457 s.);
che il Tribunale federale, seguendo la dottrina, considera che in linea di principio la formazione universitaria si conclude con l’ottenimento della licenza, e che una seconda licenza o il dottorato non sono coperti dall’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 277 cpv. 2 CCS (DTF 117 II 372; v. anche Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996 p. 437 ss.; Hausheer/Spycher, Unterhalt der Eltern für ihre Kinder, in: Hausheer/Spycher [a cura di], Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, p. 341);
che la fattispecie in esame non può certamente essere assimilata a quella di un laureato che intraprende un dottorato di ricerca o un corso di specializzazione, giacché con il solo diploma di geometra conseguito all’Istituto tecnico il figlio del contribuente non aveva la possibilità di intraprendere l’attività di geometra, ma unicamente quella di iscriversi all’Università o di partecipare ad un concorso pubblico per il quale era riconosciuto il diploma in questione;
che la formazione di geometra, invece, non si conclude con il conseguimento del diploma, ma presuppone una ulteriore formazione pratica di due anni e la successiva iscrizione all’albo professionale;
che, di conseguenza, non può essere condiviso l’argomento delle autorità resistenti, secondo cui la pratica non retribuita che __________ __________ ha intrapreso presso lo studio del geometra __________ costituirebbe una formazione “supplementare”;
che meno pertinente ancora è l’affermazione dell’Ufficio imposte alla fonte, secondo cui «la qualifica di praticante presuppone la corresponsione di un salario», dal momento che proprio lo status di “allievo” del praticante fa sì che egli non possa semplicemente pretendere un salario per il fatto di lavorare presso un professionista;
che deve conseguentemente essere ammessa la domanda del ricorrente e concessa al signor __________ __________ l’aliquota richiesta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1998 è riformata nel senso che al signor __________ __________ è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota ridotta per figli a carico.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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