AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.11
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00011
Lugano 3 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1998
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 18 dicembre 1991, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto a partire dal 1° agosto 1990.
Con reclamo del 15 gennaio 1997 all’Ufficio di tassazione, la contribuente argomentava che la separazione dal marito era durata solo fino alla fine del 1992, data in cui era stata ricoverata in ospedale; da tale momento fino al nuovo esperimento di conciliazione intervenuto in data 15 marzo 1995 il marito era quindi tornato a stare con la famiglia.
L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 19 gennaio 1998, con la seguente motivazione:
«Dalla documentazione acquisita agli atti non è possibile stabilire con esattezza la durata del periodo di convivenza dei coniugi __________. In simili condizioni non sono date le premesse per azzerare gli elementi di reddito della tassazione in rassegna.
Per questi motivi l’autorità di tassazione non può che confermare la decisione di prima istanza e dichiarare il reclamo respinto».
Con tempestivo ricorso, accompagnato da una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, __________ __________ chiede lo stralcio degli alimenti dalla propria tassazione. Argomenta che spetta all’autorità di tassazione la prova dell’effettiva convivenza dei coniugi e precisa poi che tale prova è stata comunque da lei offerta in modo ineccepibile, ragione per cui il reddito della sua tassazione deve essere azzerato.
Dall’esame congiunto degli atti fiscali dei due coniugi questa Camera ha rilevato che i coniugi __________ si sono separati nel 1990 (cfr. sentenza di separazione legale del pretore di __________) e le partite fiscali sono dunque state separate da quella data, con conseguente considerazione degli alimenti versati dal marito alla moglie. Il marito ha chiesto ed ottenuto la deduzione del contributo di mantenimento nelle tassazioni 1991/92, 1993/94 e 1995/96, senza mai addurre una sopravvenuta riconciliazione. Al contrario, l’avvocato del signor __________, interpellato dall'Ufficio di tassazione, ha negato una riconciliazione. D’altra parte, non è neppure ben chiaro se il marito, fino al momento di inoltrare la causa di divorzio, nel 1995, abbia precedentemente costituito un proprio domicilio separato da quello della moglie.
In considerazione di tali circostanze, nell’intento di esaminare meglio l’effettivo svolgimento dei rapporti personali ed economici fra i coniugi __________, fra il 1990 e il 1994, la Camera di diritto tributario, in data 27 marzo 1998, ha trasmesso gli atti all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni, invitandolo ad aprire una procedura di ricupero e di sottrazione nei confronti del signor __________ __________, per poter sentire, in tale ambito, la versione di quest’ultimo e chiedergli di produrre la documentazione necessaria a stabilire lo svolgimento dei fatti alla base del ricorso.
Dallo stesso verbale risulta che la ricorrente ha richiesto sussidi per figli agli studi e per la cassa malati, in considerazione della precaria situazione economica in cui si trova.
A tale proposito si ricorda alla ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster