AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.9
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00009
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, __________ alle dipendenze della ditta __________ __________ di __________, svolge l’attività accessoria di agricoltore;
che nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente indicava di avere percepito, dall’attività di agricoltore, un reddito di fr. 6’997.– nel 1995 e di fr. 5’282.– nel 1996, come risultava del resto dall’allegato “questionario per agricoltori indipendenti senza contabilità commerciale o con contabilità a partita semplice”;
che, notificando al contribuente e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 10 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito agricolo in fr. 9’000.– in media annua;
che i coniugi __________ impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 2 dicembre 1997, argomentando che il reddito dichiarato corrispondeva ai documenti in loro possesso relativi ai costi e ai ricavi effettivi;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 22 dicembre 1997, così motivata:
«Il contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la notifica di tassazione del 10 novembre 1997 contestando il reddito aziendale esposto (fr. 9’000.–) e chiedendone la riduzione ai valori dichiarati (fr. 6’140.–).
Sulla base delle osservazioni espresse nel reclamo e dopo riesame della documentazione agli atti la scrivente autorità è dell’avviso di riconfermare la decisione di prima istanza in quanto dettata da sufficiente prudenza e ponderazione»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, che non ha accettato la dichiarazione, ed allegano giustificativi e riepiloghi annuali;
che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
che l’art. 4 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
che, nella fattispecie, il contribuente ha compilato, come era tenuto a fare, il formulario per gli agricoltori indipendenti, riportandovi le entrate del periodo di computo e tutti i costi aziendali e le ulteriori deduzioni, quantificando il reddito netto in fr. 6’140.– in media annua;
che, notificandogli la tassazione, l’autorità fiscale ha elevato il reddito a fr. 9’000.–, senza avere preventivamente richiesto al contribuente di trasmetterle la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite dell’azienda agricola e senza spiegare nella decisione i motivi della modifica del reddito;
che neppure in seguito al reclamo del contribuente l'Ufficio di tassazione ha motivato la modifica del reddito rispetto alla dichiarazione né ha chiesto al reclamante di documentare le entrate e le spese, limitandosi invece a invocare genericamente la «sufficiente prudenza e ponderazione» della decisione impugnata;
che, in simili circostanze, il ricorso alla Camera di diritto tributario non poteva che presentarsi come una semplice dichiarazione di disaccordo con l’operato dell’autorità fiscale, non essendo, per ovvie ragioni, il contribuente in grado di contestare la quantificazione del reddito agricolo fatta dall'Ufficio di tassazione;
che, di fronte ad un ricorso privo di una motivazione, contro una decisione a sua volta non motivata, la Camera di diritto tributario non può che annullare la decisione e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché esamini la documentazione prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione motivata;
che, visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché esamini la documentazione prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione su reclamo.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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