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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.8
Data decisione, Autorità: 14.04.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00008
Lugano 14 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1998
in materia di: imposte di successione e donazione
presentato da:
. __________ __________ -, __________ __________, rappresentato dallo studio legale __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La Fondazione svolge un’attività di pubblica utilità a favore delle persone domiciliate nel Canton __________, che sono cadute senza colpa nel bisogno, elargendo aiuti alla formazione e all’attrezzatura, come pure erogando aiuti in denaro a giovani, adulti e anziani.
Nel Canton __________ la Fondazione beneficia dell’esenzione fiscale.
Con istanza del 25 marzo 1997 la __________. __________ __________ __________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell’esenzione fiscale.
Raccolta ed esaminata la documentazione del caso, la Divisione cantonale delle contribuzioni con una prima decisione del 15 dicembre 1997 accoglieva la domanda in relazione all’imposta sull’utile e il capitale fino alla fine del 1998, subordinando la prosecuzione del beneficio alla presentazione di una nuova istanza. Con una seconda decisione di pari data respingeva invece la richiesta d’esenzione in materia di imposte di successione e donazione, poiché, da un lato, l’attività della Fondazione rivestirebbe carattere unicamente cantonale e, dall’altro, tra il Canton __________ e il Canton Ticino non esiste accordo di reciprocità.
Rileva che l’immobile di __________ consiste in un appartamento in condominio composto di due locali, cucina e servizi e che viene usato conformemente allo scopo della Fondazione. Esso viene messo gratuitamente a disposizione di persone bisognose per periodi limitati di tempo.
La ricorrente non contesta di svolgere un’attività di carattere esclusivamente cantonale. Ritiene tuttavia che l’esenzione non le possa essere negata invocando l’inesistenza di un accordo di reciprocità, poiché nel Canton __________ non esiste imposta di successione e di donazione.
La Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 5 febbraio 1998 propone invece la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che l’argomento, svolto a titolo per altro abbondanziale, relativo all’assenza di imposizione delle successioni e donazioni nel Canton __________ non elimina la sovranità fiscale ticinese in ambito successorio.
In virtù dell’art. 154 cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;
d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
f) il coniuge.
Il cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine, l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
3.2.
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
4.1.
Giusta l’articolo 156 LT «il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site».
Contrariamente al legislatore del canton Zurigo, che concede l’esenzione alle persone giuridiche con sede in altri cantoni alla sola condizione che sia dato il requisito della reciprocità, anche solo fattuale (cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, n. 38 ad § 10, p. 255, con riferimento proprio al Canton __________), il nostro legislatore impone inoltre l’esistenza di un concordato. Ciò si evince, oltre che dal testo stesso della legge, anche dal messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato (p. 91), dove si legge che «gli accordi attuali sono solo quattro e il Consiglio di Stato intende, anche in futuro, mantenere l’attuale prassi molto restrittiva nello stabilire simili accordi poiché l’esperienza dimostra che, nella quasi generalità dei casi, sono le altre comunità cantonali che traggono dall’accordo un concreto beneficio anche finanziario».
È necessario perciò concludere che la sola condizione di reciprocità non è sufficiente per l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 156 LT.
Il fatto che il Canton __________ non conosca l’imposta di successione e donazione non impedisce del resto la conclusione di un concordato con altri cantoni che, come il Ticino, non si limitano a concedere l’esenzione sulla base della sola reciprocità di fatto.
4.2.
Nella fattispecie, l’inesistenza di un concordato con il Canton Svitto, ai sensi dell’art. 156 LT, fa sì che non possa essere concessa alla ricorrente l’esenzione in base a tale disposizione legislativa.
La domanda d’esenzione deve pertanto essere giudicata in base all’articolo 154 cpv. 3 lett. b LT secondo cui l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste un carattere nazionale o internazionale (cfr. CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.).
Tale condizione è adempiuta se l’istituzione richiedente opera su tutto il territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, op. cit., n. 47 ad § 10, p. 258).
Il carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981) ed anche a un’associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera d’aiuto ai rifugiati e aperta a persone d’ogni credo e fede, senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è invece stato negato a un’istituzione che opera in una regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l’assunzione di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per anziani, gestita da un’associazione religiosa, che a causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che un’irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
5.2.
In casu tale domanda deve essere respinta poiché risulta chiaramente dagli statuti della fondazione, e la ricorrente non lo contesta ma anzi lo afferma, che «la fondazione svolge un’attività qualificabile di pubblica utilità circoscritta tuttavia a persone bisognose residenti nel Canton __________», e quindi un’attività né nazionale, né internazionale.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180 .–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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