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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.4
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00004
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1953, meccanico in proprio, dichiarava d'aver conseguito in media annua negli anni 1995-96, che costituiscono il periodo di computo della tassazione 1997-98, un reddito aziendale di fr. 4'150.- e di aver beneficiato di indennità assicurativa per perdita di guadagno per fr. 9'470.-.
L'UT, dopo aver verificato il dispendio del contribuente, gli esponeva in via valutativa un reddito aziendale di fr. 43'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 27 ottobre 1997), che veniva poi ridotto a fr. 40'000.- in sede di reclamo (cfr. decisione del 9 dicembre 1997).
L'autorità fiscale ha messo in rilievo l'incongruenza dei redditi dichiarati nel biennio di computo (complessivamente fr. 27'248.-) a fronte degli impegni assunti (circa fr. 65'000.- nel biennio), cui devono aggiungersi ammortamenti di debiti per ca. fr. 16'500.-- e quanto necessita per vivere (fr. 24'600.,- nel biennio, secondo il minimo vitale in materia esecutiva).
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta il reddito aziendale valutato dall'UT. Rileva che, a seguito di un incidente subito nel 1990, la sua situazione è progressivamente peggiorata, che non ha più potuto svolgere la propria attività al 100% e che è stato costretto a licenziare un operaio, poiché non era più in grado di sopportare l'onere finanziario che gli derivava. Rileva inoltre d'aver ricevuto dall'assicurazione fr. 20'000.- per un'auto, di essere esentato, dopo l'incidente, dal pagamento dei premi assicurativi alla __________ e di essere in mora con il pagamento delle imposte.
All'udienza del 29 aprile il giudice, dopo aver preso atto della nuova prova prodotta dal ricorrente, segnatamente dell'entrata di fr. 19'500.- dall'assicurazione per il furto di un'automobile e dopo aver nuovamente discusso i diversi aspetti connessi al calcolo del dispendio, ha proposto, trovando l'accordo delle parti di fissare il reddito aziendale in fr. 29'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1997 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 29'000.- di media annua.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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